AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2021.89
Data decisione, Autorità: 24.02.2022, IICCA
Titolo: Contratto di lavoro - remunerazione - pagamento dello stipendio, in concreto non provato. Mutazione dell'impianto difensivo non ammissibile
Incarto n. 12.2021.89
Lugano 24 febbraio 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.178 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 10 settembre 2018 da
AO 1 rappr. dall’ PA 2
contro
AP 1 rappr. dall’ PA 1
con cui l’attore ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 38'677.70 a titolo di stipendio, oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ del Betreibungsamt Zürich 1,
domanda a cui si è opposta la convenuta e che il Pretore ha integralmente accolto con sentenza del 3 maggio 2021,
appellante la convenuta con atto di appello di data 2 giugno 2021 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere “tutte le prove di cui alle istanze di assunzione di prove del 22 maggio 2019 e 4 giugno 2019”, di lasciare “agli atti la documentazione prodotta spontaneamente dalla signora F__________ in data 16 marzo 2019” e di conseguenza di respingere la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili,
mentre l’attore con risposta del 26 luglio 2021 postula la reiezione del gravame e la conferma del giudizio impugnato, anch’egli con protesta di tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
Con contratto di data 4 aprile 2016 AO 1 è stato assunto da AP 1 in qualità di responsabile marketing e comunicazioni per un impiego a tempo pieno a partire dall’11 aprile 2016. Il contratto, di durata indeterminata, prevedeva uno stipendio annuo di fr. 60'000.- (doc. Abis).
Il rapporto di impiego è stato disdetto dal dipendente per il 30 novembre (doc. 2).
In data 11 gennaio 2018 AO 1, per il tramite del suo legale, ha scritto a AP 1 sollecitando il pagamento di fr. 38'677.70 (doc. B e 11), importo corrispondente allo stipendio spettantegli per il periodo passato alle dipendenze della stessa ma - a dire del lavoratore - da questa mai versatogli (doc. C). Richiesta che è stata respinta dalla datrice di lavoro la quale ha negato di essere debitrice di alcunché e ha sostenuto di aver versato “l’importo rivendicato mediante dei pagamenti in contanti brevi manu” (doc. D). In data 27 febbraio 2018 AO 1 ha quindi fatto spiccare dal Betreibungsamt Zürich 1 il PE n. __________ contro cui l’escussa ha interposto opposizione (doc. E).
Previo tentativo di conciliazione (CM.2018.190), in data 10 settembre 2018 AO 1 ha inoltrato una petizione alla Pretura di Lugano, sezione 1, con cui ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 38'677.70 a titolo di stipendio, oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ del Betreibungsamt Zürich 1. In breve, l’attore ha affermato di aver lavorato alle dipendenze della convenuta per circa 8 mesi ma di non aver mai percepito lo stipendio pattuito, da qui la presente causa.
In sede di risposta la convenuta si è integralmente opposta alla richiesta e ha postulato il rigetto della pretesa. In sintesi, essa ha sostenuto che lo stipendio era stato versato al dipendente in contanti, così come da questi richiesto. L’importo spettante al lavoratore era stato integralmente pagato, circostanza che - a dire della stessa - era evincibile dall’estratto conto allestito da AP 1 medesima (doc. 3) e da quello della banca __________ (doc. 4). Essa ha inoltre spiegato di aver rinunciato a far sottoscrivere a AO 1 delle ricevute di avvenuto pagamento in ragione dello stretto legame di amicizia e collaborazione che univa le parti e più precisamente l’attore e C__________ M__________ a R__________ P__________, CEO di AP 1. A sostegno della propria tesi essa ha inoltre posto l’accento sul fatto di aver provveduto al pagamento degli oneri sociali e delle imposte alla fonte relative a AO 1.
In sede di replica e duplica le parti contendenti hanno ribadito le rispettive antitetiche posizioni.
Ha quindi preso avvio la fase istruttoria nel corso della quale sono stati sentiti vari testimoni tra cui, in data 13 marzo 2019, A__________ F__________, responsabile della succursale di Lugano di AP 1.
Il 16 marzo 2019 la teste A__________ F__________ ha trasmesso di propria sponte della documentazione al Pretore; documenti che la convenuta, con scritto di data 1° aprile 2019, ha chiesto non venissero considerati ai fini di causa. Il 25 marzo A__________ F__________ è stata licenziata in tronco.
In data 29 marzo 2019 AP 1 e R__________ P__________ hanno sporto denuncia contro A__________ F__________ per i reati di falsa testimonianza, falsità in documenti e diffamazione. Il procedimento penale è poi stato sospeso dal Procuratore incaricato dell’incarto in attesa dell’esito della vertenza civile; contro questo provvedimento è stato inoltrato un reclamo.
Il 22 maggio 2019 AP 1
Con decisione del 2 dicembre 2019 il Pretore ha giudicato inammissibile sia l’istanza di data 22 maggio 2019 che quella di data 4 giugno 2019 in quanto fondate su nuove e tardive argomentazioni e prive d’interesse degno di protezione; nel contempo egli ha ordinato la restituzione dei documenti trasmessi dalla teste A__________ F__________ (cfr. per i dettagli inc. OR.2018.178).
Conclusa l’istruttoria i contendenti hanno rinunciato alla discussione finale presentando dei memoriali conclusivi scritti. Per sua parte l’attore ha sostanzialmente confermato quanto esposto nei propri scritti introduttivi ribadendo le proprie allegazioni e domande. Di contro, in quella sede, la convenuta - facendo riferimento alla documentazione allegata alle istanze 22 maggio e 4 giugno 2019 ma, come già indicato, non ammessa agli atti
Parallelamente AP 1 ha contestato la veridicità della deposizione testimoniale resa dalla sua (ormai ex) collaboratrice A__________ F__________, asserendo altresì che la necessità di cambiare l’impostazione del procedimento sarebbe da imputare proprio al comportamento scorretto della stessa.
Il Pretore ha quindi affrontato la problematica del cambio d’impostazione e di modifica dell’oggetto litigioso operato da AP 1 con le conclusioni di causa giudicando tale procedere inammissibile, in quanto lesivo dei principi procedurali che reggono lo svolgimento della causa. Nel contempo il primo giudice ha pure ritenuto inconsistenti oltre che non provate le spiegazioni addotte dalla convenuta a sostegno del proprio cambio di paradigma che - a detta della stessa - sarebbe da ricondurre all’atteggiamento infedele assunto dalla ex collaboratrice A__________ F__________, la quale avrebbe celato la documentazione in suo possesso e dichiarato il falso sia in causa che prima della causa. Ad ogni buon conto, egli ha giudicato non date le premesse di cui all’art. 229 CPC e osservato come un simile agire avrebbe semmai dovuto essere regolato internamente in una logica di regresso avverso la responsabile e non fatto ricadere esternamente sul qui attore andando a ledere, con improbabili rivoluzioni dell’oggetto litigioso, il suo diritto a difendersi adeguatamente.
Il Pretore ha pure rigettato la tesi della convenuta relativa alla compensazione, da un canto, in quanto esulante dall’oggetto litigioso introduttivo e, dall’altro, in quanto priva di reali riscontri probatori.
In questa sede AP 1 postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere “tutte le prove di cui alle istanze di assunzione di prove del 22 maggio 2019 e 4 giugno 2019”, di lasciare “agli atti la documentazione prodotta spontaneamente dalla signora F__________ in data 16 marzo 2019” e di conseguenza di respingere la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili (appello, pag. 33).
Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
Per sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. Il lungo
L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.
AP 1 fonda il proprio impianto appellatorio sull’assunto (come meglio si dirà, non provato) che la propria ex collaboratrice A__________ F__________ abbia mentito e le abbia fornito erronee informazioni sui fatti di causa ciò che avrebbe compromesso la sua impostazione iniziale del processo. Essa si sarebbe pertanto trovata nella necessità di mutare il proprio costrutto argomentativo e presentare le istanze di assunzione suppletoria di prove di data 22 maggio e 4 giugno 2019, procedere, come visto, rigettato dal Pretore ma di cui, di fatto, essa chiede venga riconosciuta la legittimità in questa sede con l’ammissione agli atti di questi documenti.
Si tratta pertanto ora di verificare se il Pretore abbia agito correttamente giudicando inammissibili sia predette istanze che la modifica dell’impianto difensivo con le conclusioni.
7.1. Entrando nel merito della problematica è utile ricordare che la presente causa è retta dai principi dispositivo e attitatorio a cui si affianca quello della concentrazione, rispettivamente dell’eventualità. In concreto, questi disposti conferiscono alle parti la facoltà di disporre (liberamente) del contenuto del processo ma, nel contempo, impongono alle stesse l’onere di addurre nel procedimento subito tutti i fatti e i mezzi di prova rilevanti, compresi quelli sussidiari all’argomentazione principale, pena il rischio di preclusione per mancato rispetto degli stadi processuali (cfr. per maggiori dettagli Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 1 segg. ad art. 55 CPC e n. 1 ad art. 58 CPC nonché Tappy in: Commentaire Romand, CPC, 2019, n. 19 ad art. 221 CPC).
Quale correttivo a questo sistema il legislatore ha previsto all’art. 229 CPC la possibilità di considerare - in maniera limitata e a delle condizioni ben precise - nel dibattimento nuovi fatti e nuovi mezzi di prova se sono sorti o sono stati scoperti soltanto dopo la chiusura dello scambio di scritti o dopo l’ultima udienza di istruzione della causa (cpv. 1 lett. a), oppure se sussistevano già prima ma non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (cpv. 1 lett. b), purché vengano immediatamente addotti (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 20 segg. e 27 seg. ad art. 229 CPC; Leuenberger in: Sutter - Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª ed., n. 1 segg. ad art. 229 CPC).
7.2. Nel concreto caso, i documenti allegati alle istanze in parola e di cui AP 1 ha chiesto l’assunzione agli atti costituiscono dei “pseudonova” ai sensi dell’art. 229 cpv. 1 lett. b) CPC, in quanto anteriori allo scambio degli allegati introduttivi, eccezion fatta per quelli inerenti alla denuncia penale avverso A__________ F__________ che costituiscono dei “nova” veri e propri (allegati quali doc. 30 e 31 all’istanza del 4 giugno 2019), circostanza di cui dà atto la stessa appellante (appello, pag. 13 seg.). In questa sede AP 1, riproponendo quanto argomentato con le istanze medesime e in sede di conclusioni, sostiene di essere stata nell’impossibilità di addurre questi scritti - pur con la diligenza da lei ragionevolmente esigibile - in quanto la loro esistenza le sarebbe stata celata da A__________ F__________ la quale scientemente avrebbe “omesso di consegnare questa documentazione (…) affermando di non aver trovato nulla in merito nella contabilità” (appello, pag. 13) e le avrebbe illustrato in maniera inveritiera le modalità di pagamento degli stipendi. Per questi motivi AP 1 ritiene che non le si possa imputare alcuna negligenza per la “lacunosa adduzione di prove in fase di scambio di allegati” (appello, pag. 13) e di conseguenza che, contrariamente a quanto sentenziato dal Pretore, le nuove prove e i nuovi fatti - su cui essa fonda il suo (nuovo) impianto difensivo - vadano ammessi essendo stati presentati immediatamente e, pertanto, a suo dire, adempiendo tutti i presupposti dell’art. 229 CPC.
Questa argomentazione non può essere seguita; quanto sostenuto dall’appellante si scontra infatti con le emergenze istruttorie.
La prima incongruenza concerne l’(asserita) impossibilità di addure già con gli scritti introduttivi i (nuovi) fatti e i (nuovi) mezzi di prova allegati con le istanze ex art. 229 CPC e che l’appellante riconduce a una macchinazione orchestrata dalla propria ex collaboratrice.
Orbene, dall’incarto emerge che i contatti e la definizione degli accordi di collaborazione tra AP 1 e AO 1 erano stati gestiti (quantomeno in parte) personalmente da R__________ P__________, CEO del gruppo, verosimilmente proprio in ragione degli (all’epoca) amichevoli rapporti tra le parti. Questi, in sede di interrogatorio, ha sostenuto che non era previsto il pagamento di uno stipendio a AO 1 ma che vi era “un accordo di compensazione”; parallelamente egli ha pure affermato di “aver visto la bozza della risposta di causa” (interrogatorio formale del 22 maggio 2019. pag. 7).
A fronte di tali dichiarazioni e del fatto che R__________ P__________ aveva visto, rispettivamente approvato, questo scritto, ci si chiede come l’appellante possa ora sostenere ciò che assevera; in simili circostanze infatti la tesi di AP 1 esposta negli allegati introduttivi di prima sede avrebbe potuto essere di vario genere ma non certo quella di aver versato gli stipendi a contanti, a mente sua neppure previsti.
Non è credibile che la parte che ritiene di non aver mai pattuito il pagamento di salari sostenga di averli soluti a contanti. Quantomeno sospetto appare poi il fatto che essa modifichi completamente - a seguito di una deposizione testimoniale di segno opposto (quella per l’appunto di A__________ F__________ del 13 marzo 2019 a cui si rinvia) - la propria impostazione difensiva attribuendo tale allegazione a errate informazioni ricevute da una propria subalterna. Una simile attitudine non può che far nascere seri e legittimi dubbi sulla veridicità di quanto ora asserito dall’appellante e sulla sua buona fede.
Significativo è anche il fatto che AP 1 non sia riuscita a portare alcuna valida prova della pretesa inattendibilità della testimone, a discredito della quale ha, di fatto, invocato unicamente generici argomenti di natura personale.
Ad ogni modo, contrariamente a quanto sembra credereAP 1, non giova alla sua posizione processuale far ricadere la colpa dell’errata impostazione sulla propria dipendente. Quandanche la stessa fosse effettivamente stata all’origine della presentazione distorta dei fatti negli scritti introduttivi (ipotesi che - come accennato - non solo non è stata provata ma si scontra con quanto poc’anzi illustrato)AP 1 è comunque vincolata dall’agire di colei che aveva deputato a gestire la questione e ne risponde avverso i terzi, in conformità con quanto previsto dall’art. 55 CO.
A questo vada altresì aggiunto che proprio il CEO di AP 1, R__________ P__________, era destinatario (direttamente o in copia per conoscenza) di buona parte della corrispondenza di cui l’appellante ha chiesto l’ammissione agli atti con le istanze in parola, circostanza che già ad un primo esame - alla luce di quanto sin qui illustrato
Come già avvenuto innanzi al Pretore, anche in questa sedeAP 1 non riesce a spiegare in maniera puntuale e convincente le ragioni per cui essa sarebbe stata nell’impossibilità di addure in precedenza questo materiale e sostenere sin da subito le argomentazioni (o quantomeno una parte di esse) avanzate in sede di conclusioni e riproposte in appello limitandosi a ribadire la tesi (non provata) dell’inganno perpetrato dalla sua ex dipendente.
In ogni caso, ritenuto che la problematica si sarebbe realizzata all’interno di AP 1, mal si comprende in cosa consisterebbe la novità che - secondo l’appellante medesima - l’avrebbe legittimata allo stravolgimento dell’impianto difensivo, soprattutto considerato che essa ha confermato che - a mente sua - il contratto di lavoro aveva natura puramente strumentale e il pagamento degli stipendi neppure era pattuito (cfr. interrogatorio R__________ P__________ cit., pagg. 6 e 7). A prescindere dalla veridicità di queste affermazioni - contestate da AO 1 - non si capisce quale difficoltà essa avrebbe avuto nel sostenere una simile tesi sin da subito.
Con ogni evidenza, già solo in virtù di quanto sin qui esposto, appare chiaro che le premesse di diligenza e tempestività poste dall’art. 229 cpv. 1 lett. b) CPC per ammettere l’adduzione dei fatti e dei mezzi di prova (“pseudonova”) allegati con le istanze 22 maggio 2019 e 4 giugno 2019 non sono, in concreto, adempiute. La questione può di contro essere lasciata aperta in relazione ai “nova” di cui ai doc. 30 e 31 relativi al procedimento penale, non rivelandosi questi documenti decisivi ai fini del presente giudizio.
Ne discende pertanto l’infondatezza delle relative censure appellatorie mentre che la valutazione pretorile, nel suo complesso, merita di essere condivisa.
Pertanto le (nuove) argomentazioni relative alla compensazione e alla tematica della nullità del contratto di lavoro, allegate per la prima volta con le conclusioni e riproposte in questa sede - fondate per di più su prove non ammesse agli atti - non possono che essere giudicate inammissibili in quanto tardive (art. 229 cpv. 1 e 2 CPC e contrario e art. 232 CPC; II CCA 31 marzo 2021 inc. n. 12.2020.56 con riferimenti, 15 novembre 2018 inc. n. 12.2017.94, 14 maggio 2020 inc. n. 12.2018.151). Si tratta oltretutto di allegazioni che, vada detto abbondanzialmente, neppure hanno trovato riscontro nelle risultanze istruttorie e sono state contestate dall’attore in sede di interrogatorio formale (in particolare in relazione alla compensazione; cfr. interrogatorio di AO 1 del 13 marzo 2019, pagg. 7 e 8) e che andrebbero pertanto respinte pure nel merito.
Non si può inoltre esimersi dall’evidenziare l’atteggiamento intrinsecamente contraddittorio di AP 1 la quale in prima sede ha chiesto l’estromissione dei documenti inviati spontaneamente da A__________ F__________ (scritto del 1° aprile 2019) mentre ora vi si richiama per fondare la propria versione dei fatti e ne postula l’ammissione agli atti (appello, pag. 16 e 33), modus operandi questo che è rivelatore oltre che della mancanza di un valido fondamento argomentativo di una soggiacente malafede processuale.
Alla luce di tutto quanto precede, in assenza - come già illustrato (consid. 6) - pure di puntuali contestazioni di AP 1 quo all’accertata effettiva esecuzione del lavoro ad opera del dipendente e alla mancata prova del pagamento della prestazione salariali in contanti, non vi è motivo per non confermare la sentenza pretorile che ha integralmente accolto la pretesa attorea.
Correttamente infatti il Pretore si è attenuto a quello che era l’oggetto litigioso introduttivo (l’unico determinante) e alle emergenze istruttorie ammesse agli atti. A ragione, sulla base di queste risultanze, egli ha ritenuto accertato che l’attore avesse effettivamente svolto attività lavorativa a favore della convenuta mentre che non risulta provata l’estinzione della pretesa - non contestata nel suo quantum - omissione di cui la convenuta - su cui ricade l’onere della prova (art. 8 CC) - deve sopportare le conseguenze. La decisione pretorile non presta pertanto il fianco a critiche.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC e il RTar,
decide:
L’appello 2 giugno 2021 di AP 1 è respinto.
Le spese processuali di fr. 3’000.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico con obbligo di versare alla controparte fr. 3’500.- a titolo di ripetibili d’appello.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster