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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2022.75
Data decisione, Autorità: 31.05.2022, ICCA
Titolo: Art. 95 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. b CPC Spese processuali in un procedimento volto alla protezione della personalità per violenze, minacce o insidie fondato sull'art. 28b cpv. 1 CC
Incarto n. 11.2022.75
Lugano 31 maggio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, vicepresidente, Grisanti e Stefani
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa SE.2022.104 (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 31 marzo 2022 da
RE 1
contro
CO 1 ,
giudicando sul reclamo del 4 maggio 2022 in materia di spese giudiziarie presentato da RE 1 contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore aggiunto il 26 aprile 2022;
Ritenuto
in fatto: A. Dalla relazione tra CO 1 (1983) e RE 1 (1986), già madre di D__________ (2004), è nata il 25 agosto 2017 L__________. Su istanza di RE 1, con decisione del 7 marzo 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6 ha ordinato a CO 1 di non avvicinarsi a una distanza inferiore a 200 m a RE 1 e a D__________ __________ così come al domicilio della medesima RE 1 (inc. SE.2022.35).
B. Il 31 marzo 2022 RE 1 si è rivolta al medesimo Pretore per ottenere la modifica della decisione appena citata nel senso di permettere a CO 1 di avvicinarsi al proprio domicilio per lo scambio della figlia L__________ contestuale al diritto di visita paterno, così come di presenziare alle riunioni scolastiche. Il 5 aprile 2022 il Pretore aggiunto ha convocato la parti al dibattimento del 21 aprile successivo e ha invitato l'attrice a versare un anticipo per le spese processuali presunte di fr. 500.–. Il 7 aprile 2022 RE 1 ha comunicato al Pretore aggiunto di avere raggiunto un accordo con il convenuto chiedendo di omologarlo “senza necessità di dibattimento”. Il Pretore aggiunto, constatato che la richiesta era sottoscritta dalla sola attrice, ha confermato il dibattimento, posticipandolo al 13 giugno 2022 e ha accordato all'attrice una rateazione dell'anticipo richiesto in due rate da fr. 250.– mensili.
C. Preso atto che il 25 aprile 2022 RE 1 aveva dichiarato di ritirare l'istanza, con decreto del 26 aprile 2022, il Pretore aggiunto ha stralciato la causa dal ruolo. Le spese processuali di fr. 600.– sono state poste a carico dell'attrice.
D. Contro il dispositivo sulle spese giudiziarie appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 aprile 2022 per ottenere che il dispositivo in questione sia riformato nel senso di ridurre le spese processuali. Il reclamo non è stato intimato a CO 1. Chiamato invece a formulare osservazioni, il Pretore aggiunto si è limitato, il 12 maggio 2022, “a confermare quanto già indicato nella decisione”.
Considerando
in diritto: 1. Un decreto di stralcio per intervenuta acquiescenza, desistenza o transazione (art. 241 cpv. 2 CPC) è meramente dichiarativo e, in quanto tale, non suscettibile di impugnazione. Può invece formare oggetto di reclamo a norma dell'art. 110 CPC il dispositivo sulle spese giudiziarie (I CCA, sentenza inc. 11.2021.147 del 28 dicembre 2021 consid. 1 con rinvii). Un dispositivo in materia di spese e ripetibili contenuto in una decisione emanata con la procedura semplificata, come quella in esame (art. 243 cpv. 2 lett. b CPC) è impugnabile entro il termine di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il decreto di stralcio è stato notificato all'attrice al più presto il 27 aprile 2022. Introdotto il 4 maggio 2022, il reclamo in oggetto è perciò ricevibile. Vista la materia (diritto delle persone), la trattazione del rimedio giuridico compete a questa Camera (art. 48 lett. a n. 8a LOG).
Riguardo agli oneri processuali, nel decreto di stralcio impugnato il Pretore aggiunto ha indicato che “appare giustificato porre le spese processuali, qui fissate in fr. 600.– (art. 2 e 8 LTG) a carico dell'attrice”. Nelle sue osservazioni del 12 maggio 2022 al reclamo egli si è limitato a “confermare quanto già indicato nella decisione”. La reclamante, ripercorsi i motivi che l'avevano indotta ad adire la giustizia e a ritirare poi l'istanza, definisce l'ammontare delle spese sproporzionato alla luce della sua situazione personale.
I criteri che disciplinano la fissazione delle spese processuali sono già stati partitamente descritti da questa Camera (RtiD II-2021 pag. 711 consid 6 con rinvii; v. anche I CCA sentenza inc. 11.2020.159 del 31 marzo 2021 consid. 4). Al proposito basti ricordare che le tasse di giustizia sono contributi causali soggetti ai principi della copertura dei costi e dell'equivalenza. In linea generale il principio della copertura dei costi non svolge un ruolo decisivo in materia di spese processuali, poiché notoriamente le tasse riscosse dai tribunali non coprono mai – e di gran lunga – i costi corrispondenti (RtiD II-2021 pag. 714 n. 24c consid. 5). Il principio dell'equivalenza dispone che l'ammontare di una tassa di giustizia sia in un rapporto ragionevole con il valore oggettivo della prestazione fornita, il quale dipende dall'utilità dell'operazione per chi la richiede e dagli oneri che essa genera rispetto all'insieme dei costi provocati dall'attività giudiziaria. A tal fine l'autorità può tenere conto del valore litigioso, dell'interesse delle parti a ottenere l'atto ufficiale, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di procedere delle parti, come pure della loro situazione finanziaria (RtiD II-2021 pag. 711 consid 6 con rinvii; v. anche I CCA sentenza inc. 11.2020.159 del 31 marzo 2021 consid. 4).
Nel Cantone Ticino la tassa di giustizia in cause trattate nella procedura semplificata è uguale a quella nella procedura ordi-naria (art. 8 LTG). Posto che un'azione volta alla protezione della personalità per violenze, minacce o insidie fondata sull'art. 28b cpv. 1 CC non dipende da requisiti di valore (I CCA, sentenza inc. 11.2021.174 del 31 dicembre 2021 consid. 9 con rinvio; cfr. anche RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1 con rinvii), per l'art. 7 cpv. 2 LTG dandosi una causa con un valore litigioso non determinabile la tassa di giustizia è fissata tra fr. 250.– e fr. 20 000.–. Oltre a ciò, la tassa va poi commisurata alla natura
e alla complessità dell'atto o della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), fermo restando che in caso di manifesta sproporzione tra il valore, la natura, la complessità della causa e la tariffa, l'autorità può derogare ai limiti imposti da quest'ultima (art. 2 cpv. 2 LTG). Dandosi desistenza, poi, la tassa di giustizia è fissata sulla base della tariffa, in proporzione agli atti compiuti (art. 21 LTG).
a) In concreto, la controversia verteva su un allentamento di un divieto di avvicinamento richiesto dall'attrice, donde per lei un interesse e un'utilità di relativa importanza. L'operato del Pretore aggiunto, poi, si compendia nella redazione di tre disposizioni ordinatorie processuali di ordinaria amministrazione (citazione al dibattimento con assegnazione di un termine per depositare un anticipo delle spese processuali e richiamo di un incarto dall'Autorità regionale di protezione, rateazione dell'anticipo, annullamento dell'udienza e della richiesta di anticipo) e del decreto di stralcio. La procedura non ha comportato udienze e non si è rivelata per nulla complessa. La situazione finanziaria dell'attrice, infine, non è particolarmente florida tant'è che essa ha chiesto, e ottenuto, una rateazione dell'anticipo.
b) Dato quanto precede, tutto ponderato le spese processuali di fr. 600.– per una procedura come quella in esame, terminata anzitempo, risultano troppo elevate. Tanto più ove si pensi che il Pretore aggiunto aveva richiesto un anticipo di fr. 500.– quale pronostico per la copertura parziale o totale delle presumibili spese processuali riferite all'intera procedura. Valutate le circostanze del caso specifico, nel rispetto della proporzionalità che governa il principio dell'equivalenza, in concreto l'emolumento non avrebbe dovuto sospingersi, senza costituire un eccesso di apprezzamento, oltre fr. 300.–. Ne discende che il reclamo merita accoglimento nei limiti descritti e che la decisione impugnata va riformata di conseguenza.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 del decreto di stralcio impugnato è così riformato:
Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico di RE 1. Non si assegnano indennità di inconvenienza.
Non si riscuotono spese.
Notificazione a .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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