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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2021.79
Data decisione, Autorità: 24.05.2022, ICCA
Titolo: Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: competenza per decidere su un'istanza a protezione del nome presentata da un'associazione di categoria che invoca anche una violazione della legge contro la concorrenza sleale
Incarto n. 11.2021.79
Lugano 24 maggio 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, vicepresidente, Grisanti e Stefani
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2020.1300 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: protezione della personalità e concorrenza sleale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 9 dicembre 2020 dall'
AP 1 (rappresentata dal presidente e dal membro )
contro
AO 1 (rappresentata dal presidente e dal membro ),
giudicando sull'appello del 1° giugno 2021 presentato dall'AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 25 maggio 2021;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1, costituita il 15 febbraio 2005 e iscritta a registro di commercio l'indomani, ha il seguente scopo:
Rappresentare gli interessi dei __________ della Svizzera Italiana nei confronti delle autorità cantonali, delle organizzazioni e del pubblico nonché presso l'Associazione Svizzera __________ ai quali è affiliata; promuovere la sicurezza stradale; promuovere l'immagine e la professionalità del __________ in generale; coordinare il lancio di azioni inerenti alla professione e alla sicurezza stradale, incoraggiare e coordinare la collaborazione fra i __________, promuovere lo scambio di esperienze relative alla professione del __________, sviluppare, acquistare e distribuire il materiale destinato all'insegnamento, controllare i __________ per garantirne un comportamento professionale, organizzare i corsi di perfezionamento volti a migliorare la formazione del __________ secondo l'evoluzione tecnica e teorica dell'insegnamento, aggiornare i __________ affiliati sugli sviluppi e sulle modifiche delle regole della circolazione stradale, sostenere i __________ nell'esercizio della professione.
B. Il 21 marzo 2020 è stata creata dall'assemblea costitutiva AO 1 con il seguente scopo:
Essere una piattaforma per favorire i contatti tra maestri conducenti (come qui di seguito: __________); aggiornare i propri soci su novità concernenti i __________; promuovere la difesa degli interessi dei propri soci; pubblicare un elenco dei soci __________ attivi su internet; organizzare corsi per la formazione continua; organizzare una scuola per formare futuri __________; tenere contatti con vari Enti e la Sezione della __________; osservare e proporre migliorie riguardanti la segnaletica stradale.
Il 5 maggio 2020 l'AP 1 ha chiesto alla neo costituita associazione di cambiare nome perché – a suo dire – crea confusione per il pubblico. Senza successo.
C. Il 9 dicembre 2020 l'AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza a tutela giurisdizionale nei casi manifesti perché vietasse – sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 500.– per ogni giorno di inadempimento dal settimo giorno del passaggio in giudicato della sentenza – all'AO 1 qualsiasi utilizzo, sia verbale che ‟su ogni supporto elettronico, cartaceo ed ogni altro possibileˮ del nome ‟__________”. Nelle sue osservazioni del 7 gennaio 2021 la convenuta ha proposto di respingere l'istanza.
D. All'udienza del 18 maggio 2021, indetta per il contraddittorio, le parti hanno replicato e duplicato ribadendo la loro posizione. L'istruttoria, limitata alle prove documentali, si è chiusa seduta stante. In coda all'udienza sono seguite le arringhe finali in cui le parti hanno mantenuto il loro punto di vista. Statuendo con sentenza del 25 maggio 2021 il Pretore aggiunto ha dichiarato irricevibile l'istanza per incompetenza funzionale. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste a carico l'istante. Non sono state assegnate indennità d'inconvenienza.
E. Contro la decisione appena citata l'AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 1° giugno 2021 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere l'istanza. In subordine essa postula l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al Pretore aggiunto per nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 4 luglio 2021 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto ove il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– nell'ultimo atto di causa davanti al Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). Il problema è che in concreto dibattuti sono – fra l'altro – proprio l'indole patrimoniale della causa (stabilita dal primo giudice, ma contestata dall'appellante) e, in tal caso, il valore litigioso della medesima. Dato l'esito dell'appello, non occorre tuttavia approfondire già in questa fase la questione, su cui si tornerà in appresso (consid. 7 e 8). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta all'istante il 27 maggio 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 1° giugno 2021 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto tempestivo.
Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto, stabilito anzitutto che il valore della causa supera “senza dubbio fr. 30 000.– data la materia del contendereˮ, ha ricordato che l'istante, iscritta nel registro di commercio, chiedeva – in virtù dell'art. 29 CC ‟e, se del casoˮ anche dell'art. 3 cpv. 1 lett. d LCSl – di vietare alla convenuta l'uso del nome ‟associazione __________ˮ per il forte rischio di confusione. Ciò premesso, egli ha rilevato che la causa riguarda una controversia sull'uso di una ditta commerciale e che, secondo la legge contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241), essa rientra nelle previsioni dell'art. 5 cpv. 1 lett. c e d CPC e compete al giudice designato come istanza unica cantonale che nel Cantone Ticino è la terza Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 lett. c n. 4 LOG). Egli ne ha così desunto la sua incompetenza per materia nel senso dell'art. 59 cpv. 2 lett. b CPC, richiamando a sostegno della sua decisione un precedente, trattato quale istanza unica cantonale, dell'Appellationsgericht Basel-Stadt del 23 settembre 2020 (ZK.2020.2).
L'appellante, ribadito che la controversia non è di carattere patrimoniale, riafferma che, seppure iscritta nel registro di commercio, la sua iniziativa processuale tende a proteggere il proprio nome e non la ditta commerciale, come ha invece indicato il Pretore aggiunto. Essa fa valere che a differenza delle persone giuridiche del Codice delle obbligazioni, che non dispongono di un nome ma di una ragione sociale protetta dall'art. 956 CO, il nome di un'associazione è protetto dall'art. 29 CC. A suo avviso, di conseguenza, l'art. 5 cpv. 1 lett. c CPC non è applicabile. Né, soggiunge, il fatto che un'associazione venga iscritta nel registro di commercio e debba ottemperare ai presupposti dell'art. 955 CO modifica la valutazione. Donde in sintesi la competenza del Pretore aggiunto a norma dell'art. 37 cpv. 2 LOG. L'istante contesta altresì l'applicabilità dell'art. 5 cpv. 1 lett. d CPC, ripetendo che la causa, vertendo unicamente sulla tutela del nome, non ha valore litigioso. Tant'è che essa non ha indicato alcun valore nell'istanza né le parti hanno altrimenti addotto un importo in prima sede. E quand'anche, per avventura, la causa avesse un valore litigioso – soggiunge l'appellante – esso non sarebbe superiore a fr. 30 000.– poiché le associazioni coinvolte sono operative solo nel Cantone Ticino e non sono nemmeno attive commercialmente. Senza contare che il Pretore aggiunto non ha impartito alle parti un termine per indicare il valore litigioso ma lo ha quantificato secondo il proprio apprezzamento per la prima volta con la decisione impugnata.
Per quanto attiene infine al precedente menzionato dal primo giudice, l'appellante rileva che in quella vertenza le parti (due associazioni attive a livello nazionale) si erano intese su un valore litigioso di fr. 100 000.– sicché la competenza dell'istanza unica cantonale derivava già – trattandosi di una controversia fondata anche sulla LCSl – dall'art. 5 cpv. 1 lett. d CPC. Il riferimento, in quella sentenza, alle norme specifiche del CO sulla tutela delle ditte s'imponeva – a mente dell'appellante – per l'analisi dell'art. 3 cpv. 1 lett. b LCSl. A parte ciò, essa prosegue, l'istante in quella causa aveva chiesto di impedire l'iscrizione del nome della convenuta nel registro di commercio. Anche per questo motivo si giustificava la competenza dell'istanza unica cantonale (nel senso dell'art. 5 cpv. 1 lett. c CPC) perché per l'iscrizione nel registro di commercio le norme del CO si applicano anche alle associazioni. Contrariamente a quella fattispecie, tuttavia, la controversia in esame verte unicamente sulla protezione del nome e non sull'iscrizione nel registro di commercio. In definitiva, posto che la causa è matura per il giudizio, l'appellante chiede che questa Camera statuisca sul merito o, in subordine, che annulli la decisione impugnata e rinvii gli atti al Pretore aggiunto ‟per incombentiˮ.
Una situazione giuridica è “chiara” nell'accezione dell'art. 257 cpv. 1 lett. b CPC inoltre se, sulla base di dottrina e giurisprudenza invalse, la conseguenza giuridica sia senz'altro ravvisabile dall'applicazione della legge e conduca a un risultato univoco. Per contro, la situazione giuridica non suole essere chiara se il convenuto solleva obiezioni o eccezioni motivate su cui il giudice non può statuire immediatamente o se l'applicazione di una norma richiede l'emanazione di una decisione d'apprezzamento o di equità che tenga conto di tutte le circostanze del caso (DTF 144 III 464 consid. 3.1 con rinvii; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2016.133 del 19 aprile 2017 consid. 6a con riferimenti).
Sapere se per la tutela giurisdizionale nei casi manifesti la “situazione giuridica chiara” (art. 257 cpv. 1 lett. b CPC) deve riferirsi solo agli aspetti sostanziali oppure anche a quelli processuali (compresa quindi la competenza del giudice adito) è una questione controversa in dottrina. Una corrente (francofona) sembra sostenere la prima tesi (Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2a edizione, n. 15 ad art. 257; Delabays in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 15 ad art. 257). Un'altra corrente ritiene invece che la situazione giuridica dev'essere “chiara” per l'applicazione di tutto il diritto oggettivo, quindi anche di quello processuale, sicché il ricorso alla via giudiziaria particolarmente rapida della procedura sommaria va segnatamente negato ove si pongano delicate questioni di competenza (Göksu in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, 2ª edizione, n. 12 ad art. 257; Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2ª edizione, n. 42 ad art. 257; Sutter-Somm/Lötscher in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 10 ad art. 257). Questo secondo orientamento è seguito dalla seconda Camera civile del Tribunale d'appello (sentenza inc. 12.2013.35 del 26 aprile 2013 consid. 2.2).
Quale orientamento vada considerato può nel caso in esame rimanere irrisolto. L'esito dell'appello sarebbe infatti destinato all'insuccesso quand'anche si seguisse – nell'ipotesi più favorevole all'istante – la prima corrente di pensiero. Per quel che è della competenza dell'istanza cantonale unica per il fatto che la controversia verte sull'uso di una ditta commerciale (art. 5 cpv. 1 lett. c CPC), si può convenire con l'appellante che, a differenza di quanto avviene per le persone giuridiche del diritto delle obbligazioni (tutelate in primo luogo dalle norme speciali sulle ditte commerciali [art. 944 a 956 CO] e solo sussidiariamente dall'art. 29 CC), le associazioni soggiacciono per principio unicamente alla regolamentazione sul nome, non avendo esse una ditta commerciale (DTF 117 II 517 consid. 3a; v. anche Hausheer/ Aebi-Müller, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5ª edizione, pag. 320 n. 1003). In virtù dell'art. 5 cpv. 1 lett. d CPC, sono tuttavia attribuite alla competenza dell'istanza cantonale unica anche le controversie secondo la LCSl se il valore litigioso eccede fr. 30 000.– o la Confederazione esercita il suo diritto d'azione. E nella fattispecie non fa dubbio che AP 1 ha promosso la sua istanza anche “per la violazione della LCSl”, come essa ribadisce nell'appello dopo avere fondato la propria istanza “se del caso” anche sull'art. 3 cpv. 1 lett. d LCSl. Come è assodato che controversie derivanti dall'applicazione della LCSl – che mal si prestano a una tutela giurisdizionale nei casi manifesti: Spitz/Staehelin in: UWG-Handkommentar, 2ª edizione, n. 123 alle note preliminari degli art. 9-13a LCSl – hanno indole patrimoniale (cfr. Berger/Güngerich/Hurni/Strittmacher, Zivilprozessrecht unter Berücksichtigung der bernischen und zürcherischen Einführungsgesetzgebung, Berna 2021, pag. 35 n. 120). Tant'è che la competenza dell'istanza cantonale unica dipende appunto dal raggiungimento di una determinata soglia di valore.
Non si disconosce che l'istanza è volta anche alla protezione della personalità (di cui il nome è una componente: Bühler in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 1 ad art. 29 CC con rinvio a DTF 108 II 162) e che una tale azione non è una controversia patrimoniale, tranne ove tenda unicamente alla rifusione del danno, alla riparazione del torto morale, alla consegna dell'utile o a finalità principalmente commerciali (DTF 142 III 150 consid., 6.1; v. anche RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1 con richiami; v. da ultimo: I CCA sentenza inc.11.2020.56 del 12 ottobre 2021 consid. 1). Sta di fatto che, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, a un giudizio di apparenza, il diritto alla protezione del nome è esercitato con palesi finalità commerciali. Ciò si desume dallo scopo sociale – affine – delle due associazioni di categoria, dal fatto che l'istante è finanche iscritta nel registro di commercio, dal richiamo della medesima – seppure in via abbondanziale – alle norme della LCSl e dalla circostanza che il divieto d'uso del nome della convenuta mira – in definitiva – verosimilmente a tutelare gli interessi economici dei propri soci che si trovano in competizione – sul medesimo mercato – con quelli della controparte (cfr. DTF 139 II 448 consid. 12.1; 126 III 242 consid. 1c e 1d). E se il diritto alla protezione del nome è esercitato con finalità commerciali e in concorso con richieste fondate sulla protezione contro la concorrenza sleale, la controversia è reputata avere indole patrimoniale (Bohnet, Actions civiles, vol. I: CC et LP, 2ª edizione, §5 n. 14).
Quanto al valore litigioso, l'appellante contesta, qualora la causa avesse carattere patrimoniale, che esso eccede fr. 30 000.–. Essa fa valere che le parti sono operative solo a livello cantonale e non sono attive commercialmente. Se non che, essa non indica nemmeno per ordine di grandezza a quanto andrebbe ricondotto il valore litigioso. Certo, la stima del Pretore potrà sembrare opinabile, ma non appare arbitraria tenuto conto degli interessi economici in gioco, quantunque limitati al mercato ticinese come sostiene l'istante. Toccava all'appellante contrappore una cifra chiara e indicare le ragioni che la sorreggessero. In mancanza di indizi concreti non sussistono i presupposti, nella fattispecie, per scostarsi dall'apprezzamento del primo giudice. Relativamente alla mancata assegnazione di un termine per indicare il valore litigioso, il rimprovero mosso al primo giudice risulta invece pretestuoso, non ravvisandosi l'utilità di un interpello (art. 56 CPC) se l'istante escludeva l'indole patrimoniale della causa.
Ciò posto la decisione del Pretore aggiunto di non entrare nel merito dell'istanza a tutela giurisdizionale nei casi manifesti resiste, in definitiva, alla critica. L'appello vede così la sua sorte segnata, senza che occorra vagliare la pertinenza del richiamo alla sentenza dell'Appellationsgericht Basel-Stadt del 23 settembre 2020 (ZK.2020.2) né interrogarsi sull'ammissibilità di principio – negata da parte della dottrina anche sotto il solo aspetto della protezione della personalità – della procedura scelta nel caso specifico (cfr. Jent-Sørensen in: Oberhammer/Domej/Haas, Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 3ª edizione, n. 8 in fine ad art. 257 CPC). Considerato l'esito dell'appello, la richiesta subordinata di rinviare gli atti al primo giudice per esaminare il merito dell'istanza cade pertanto nel vuoto.
Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non ricorrono gli estremi per attribuire un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), per altro nemmeno richiesta.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante.
Notificazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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