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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2022.55
Data decisione, Autorità: 27.05.2022, ICCA
Titolo: Reclamo per denegata giustizia diventato privo d'oggetto
Incarto n. 11.2022.55
Lugano 27 maggio 2022/bs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, vicepresidente
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa OR.2020.30 (nullità di testamento) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 23 dicembre 2020 da
RE 1 (patrocinata dalle avvocate , e PA 1 )
contro
CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 ),
giudicando ora sul reclamo per ritardata giustizia del 25 marzo 2022 presentato da
RE 1
nei confronti del
Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
Ritenuto
in fatto: A. D__________ F__________ (1937), vedovo dal 17 luglio 2018 e con ultimo domicilio a B__________, è deceduto a L__________ il 5 dicembre 2019 senza lasciare discendenti. In un testamento olografo del 28 gennaio 2019 egli ha istituito l'avvocato CO 1 suo erede universale, designandolo altresì come esecutore testamentario, e ha previsto due legati, di cui uno in favore della sorella RE 1. Il testamento è stato pubblicato il 18 dicembre 2019 dalla notaia R__________ L__________ davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, il quale l'11 marzo 2020 ha rilasciato un certificato ereditario in cui figura CO 1come unico erede fu D__________ F__________ (inc. SO.2020.206).
B. Il 23 dicembre 2020 RE 1 si è rivolta al medesimo Pretore affinché fosse accertata la nullità del testamento olografo redatto il 28 gennaio 2019 dal fratello. Il 28 gennaio 2021 CO 1 ha chiesto preliminarmente che l'attrice fosse tenuta a depositare una cauzione di fr. 822 800.– a copertura delle spese ripetibili in caso di soccombenza. RE 1 ha proposto il 26 febbraio 2021 di respingere la richiesta. In una replica del 15 marzo 2021 e in una duplica del 29 marzo 2021 le parti hanno mantenuto il loro punto di vista. Dopo vari solleciti telefonici volti a ottenere dal Pretore l'emanazione della decisione sulla cauzione per le spese ripetibili, il 24 febbraio 2022 RE 1 ha rinnovato la richiesta. Senza esito.
C. Il 25 marzo 2022 RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo per ritardata giustizia in cui chiede di ordinare al Pretore di emanare la decisione sulla cauzione. Nelle sue osservazioni del 16 maggio 2022 il Pretore, dopo avere giustificato la remora, ha comunicando di avere emanato quello stesso giorno la decisione in questione. In una replica spontanea del 24 maggio 2022 la reclamante conferma di avere ricevuto la decisione richiesta.
Considerando
in diritto: 1. Se la giurisdizione adita rifiuta o protrae indebitamente l'emanazione di una decisione che rientra nelle sue competenze, può essere interposto reclamo all'autorità superiore per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC). L'art. 321 cpv. 4 CPC consente di introdurre reclamo per ritardata giustizia in ogni tempo, a meno che la remora sia dovuta a una decisione formale, nel qual caso occorre impugnare tale decisione entro i termini dell'art. 321 cpv. 1 e 2 CPC (DTF 138 III 706 consid. 2.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.29 del 23 febbraio 2022 consid. 4 con rinvii). E un reclamo per ritardata giustizia in una procedura di diritto ereditario rientra nelle attribuzioni di questa Camera (art. 48 lett. a n. 1 combinato con il n. 8 LOG).
a) Giusta l'art. 29 cpv. 1 Cost., in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole. Tale disposizione consacra il principio della celerità. L'autorità disattende simile garanzia qualora proroghi in modo inabituale senza giustificazione particolare l'esame di una lite che rientra nella sua sfera di competenza (DTF 144 I 333 consid. 7.1). La durata di un procedimento non è soggetta a regole rigide, ma dev'essere valutata in ogni singolo caso sulla base delle circostanze concrete. L'obbligo di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole impone all'autorità competente di statuire in termini che risultino giustificati dalla natura del litigio e dall'insieme delle circostanze, generalmente sulla scorta di una valutazione globale. Vanno considerati in specie la portata e le difficoltà della causa, il modo con cui questa è stata trattata dall'autorità, l'interesse delle parti e il loro comportamento nella procedura (DTF 144 II 489 consid. 3.2 con rinvii). Un diniego di giustizia si ravvisa ove un'autorità non entri – in tutto o in parte – nel merito di una lite che le è stata sottoposta nei modi e nei tempi previsti dalla legge (DTF 144 II 192 consid. 3.1).
b) In concreto, pur tenendo conto che procedimenti del diritto di famiglia possano avere carattere prioritario, tanto più se concernono gli interessi di un minore, il tempo impiegato per emanare la decisione sulla cauzione appare effettivamente eccessivo. Se la causa di merito può senz'altro apparire laboriosa, altrettanto non può dirsi per la decisione che il Pretore avrebbe dovuto emanare, limitata alla sola questione della cauzione per le spese ripetibili fondata sull'art. 99 cpv. 1 lett. d CPC, norma che costituisce una sorta di clausola generale e sulla quale il giudice dispone di un ampio potere d'apprezzamento. Per il resto, che la Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna sia sovraccarica di lavoro o affetta da problemi organizzativi dovuti alla mancanza di personale è possibile. Tuttavia l'emanazione di una decisione sulla cauzione per spese e ripetibili, che ha di fatto sospeso il procedimento di merito, a distanza di oltre un anno dalla fine dello scambio degli allegati sul tema non appare oggettivamente giustificabile, tanto meno dopo i vari i solleciti dell'attrice e le assicurazioni del Pretore. In tali circostanze, se non fosse divenuto privo d'oggetto, il reclamo per denegata giustizia sarebbe presumibilmente stato accolto.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
Non si riscuotono spese processuali. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà a RE 1 un'indennità di fr. 1500.– per ripetibili.
Notificazione a:
– avvocate e ; – Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna; – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella.
Comunicazione all'avv. .
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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