AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 34.2020.18
Data decisione, Autorità: 02.02.2021, TCA
Titolo: Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio. Prelievi per il finanziamento dell'abitazione di capitale interamente accumulato dopo il matrimonio
Raccomandata
Incarto n. 34.2020.18
RG/sc
Lugano 2 febbraio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli il 2 luglio 2020 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone
rappr. da: RA 1 2. AT 2
a
CV 1
CO 1
in materia di conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio
considerato in fatto e in diritto
1.1 Per sentenza 22 maggio 2020, passata in giudicato, il Pretore della Giurisdizione di __________ ha pronunziato il divorzio tra CV 1 e AT 1 (nata __________), unitisi in matrimonio il 31 dicembre 1994. Al punto 4 del dispositivo il Pretore ha ordinato “il riparto delle prestazioni di libero passaggio accumulate dagli ex coniugi in costanza di matrimonio ex art. 122, 123 CC”, disponendo la trasmissione dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al Tribunale cantonale delle assicurazioni per la quantificazione degli averi da dividere (cfr. I).
1.2 Il 2 luglio 2020 il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito, rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XXXIII), si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nei considerandi a seguire.
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).
2.2 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio.
Per l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Giusta l’art. 122 CC dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio, in casu il 18 luglio 2019.
L’art. 22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.3 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede so-no le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B).
Non rientrano invece nel campo d’applicazione degli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.4
2.4.1 AT 1
Dalla documentazione acquisita agli atti e dalle dichiarazioni di parte (rimaste incontestate) non risulta che al momento del matri-monio (31 dicembre 1994) AT 1 dispones-se di averi presso istituti di previdenza o di libero passaggio, atte-so che a tale momento ella, nata il __________ 1971, non aveva ancora raggiunto l’età minima per essere assoggettata al pagamento di contributi di vecchiaia LPP (art. 7 cpv. 1 LPP; cfr. anche IV-B). Emerge invece dal fascicolo che da settembre 2000 a mar-zo 2006 è stata assicurata alla fondazione di previdenza della B__________ (cfr. II-2) dove il 24 settembre 2003 ha effettuato un prelie-vo di fr. 20'000 per il finanziamento dell’abitazione primaria e che all’uscita dalla fondazione è stata aperta una polizza di libero passaggio presso la __________ su cui è stato trasferito l’avere previdenziale di fr. 16'532.60 (cfr. II-2, IV-A, IV-C e sub IV-C). Dopo di che è stata assicurata, da gennaio 2008 a febbraio 2011, alla Fondazione __________ cui è stato trasferito l’avere depositato sulla citata polizza (nel frattempo aumentato a fr. 17'327.75) e che nel febbraio 2012 ha a sua volta versato l’avere di fr. 28'464,65 su un conto di libero passaggio della Fondazione __________ (cfr. IV-B, IV-C). Da lì nel settembre 2015 l’a-vere previdenziale di fr. 29'418.20 è stato trasferito alla Fondazio-ne AT 2, dove l’interessata è stata assicurata da luglio 2015 a luglio 2016 e nuovamente da settembre 2019 a tutt’oggi e dove risulta pure essere confluito il capitale di cfr. 1'227.20 accumulato nel periodo gennaio-agosto 2018 presso l’i-stituto di previdenza di __________ e dipoi temporaneamen-te depositato su un conto di libero passaggio della fondazione __________ (cfr. IV-C, IV-E, IV-F, VIII, VIII-2). Al momento determinante per il riparto (18 luglio 2019) presso il citato istituto di previ-denza di AT 2 la ex moglie deteneva una prestazione d’u-scita divisibile di fr. 38'631.70 (cfr. VIII).
2.4.2 CV 1
Dalle tavole processuali, e meglio dalla documentazione acquisita d’ufficio agli atti (CV 1 è rimasto silente nel corso dell’intera procedura e non ha dato seguito alcuno alle richieste volte ad ottenere le informazioni necessarie alla quantificazione del suo avere previdenziale, disattendendo in tal modo in maniera manifesta il proprio obbligo di collaborazione), non risulta che al momento del matrimonio il marito disponesse di averi previdenziali presso istituti di previdenza o di libero passaggio suscettibili di essere considerati giusta l’art. 22a cpv. 1 seconda fra-se LFLP. Dal fascicolo emerge invece che da marzo 1997 a gennaio 2000 egli è stato assicurato alla __________ accumulando una prestazione di fr. 8'832.10, la quale nel giugno 2000 è stata versata alla Fondazione __________ dove è stato assicurato da marzo 2000 ad aprile 2008 e dove pure nel marzo 2000 è confluito un avere di fr. 3'327 proveniente da una polizza di libero passaggio di __________ aperta nel dicembre 1995 (cfr. XXVII, XXXI). Durante l’affiliazione all’istituto di previdenza di __________ l’ex marito ha effettuato il 1. aprile 2006 un prelievo di fr. 31'000 per il finanziamento dell’abita-zione primaria (cfr. XXIII-3, XXVII), dopo di che la prestazione d’u-scita di fr. 11'350.75 di sua spettanza è stata trasferita alla __________ (cfr. XXVII) che a sua volta, nel settembre 2011, ha versato l’avere di fr. 24'280.60 alla CO 1 dove CV 1 risulta a tutt’oggi assicurato (cfr. XXIII, XXIII-4). Presso questa cassa in data 11 dicembre 2017 egli ha effettuato un ulteriore prelievo di capitale per il finanziamento dell’abitazione di fr. 20'381.85 (cfr. XXIII-1, XXIII-2) mentre alla data determinante per il riparto (18 luglio 2019) disponeva di una prestazione divisibile di fr. 50'826.10 (cfr. XXIII).
2.4.3 Prelievi per l’abitazione
Se i coniugi divorziano prima del sopraggiungere di un caso di previdenza, il prelievo anticipato per il finanziamento dell’abita-zione ad uso proprio è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso secondo gli artt. 123 CC, 280 e 281 CPC e 22-22b LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP).
Capitali previdenziali prelevati per il finanziamento dell’abitazione primaria – e per i quali sussiste ancora l’obbligo di rimborso (art. 30d LPP) al momento del divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) – non perdono la loro natura previdenziale ma mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio e devono quindi essere contabilizzati nella prestazione esistente a tale momento ed essere conside-rati come una prestazione da dividersi conformemente agli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in argomento vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, pp. 261ss, nn. 531ss; Brunner, Die Berücksichti-gung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000 pp. 536ss).
L’art. 22a cpv. 3 LFLP prevede che, in caso di prelievi anticipati secondo gli artt. 30c LPP e 331e CO effettuati durante il matrimonio, il deflusso di capitali e gli interessi persi vengono addebitati proporzionalmente all’avere acquisito prima del matrimonio e a quello accumulato successivamente sino al momento del prelie-vo.
Considerato che l’intero avere previdenziale di AT 1 – e quindi anche quello fatto oggetto di prelievo – è stato accumulato successivamente alla celebrazione del matrimonio, ai fini del riparto l’importo prelevato di fr. 20’000 va considerato interamente, non risultando l’esistenza di averi previdenziali in data 31 dicembre 1994. Anche per quanto concerne CV 1, l’intero suo avere previdenziale essendo da considerare acquisito in costanza di matrimonio, ai fini del riparto devono essere interamente computati i prelievi di fr. 31'000 rispettivamente di fr. 20'381.85.
2.4.4 Conguaglio
Richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore, stante un avere divisibile di fr. 102'207.95 (50'826.10 + 31'000 + 20'381.85) acquisito dall’ex marito e un avere divisibile di fr. 58'631.70 (38'631.70 + 20'000) acquisito dall’ex moglie, a favore di quest’ultima spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 21'788.13 ([102'207.95 - 58'631.70] : 2).
2.5 Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previden-za o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6 dicembre 2010).
Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’importo di fr. 21'788.13, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo a contare dal 18 luglio 2019 e sino al momento del-l'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà essere trasferito dalla CO 1 a favore di AT 1 presso la Fondazione AT 2 (contratto __________).
In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.6 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 102'207.95.
2.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 58'631.70.
3.- È fatto ordine alla CO 1 di versare a favore di AT 1 presso la Fondazione AT 2 (contratto __________), l’importo di fr. 21'788.13 oltre interessi compensativi dal 18 luglio 2019.
4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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