AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2022.5
Data decisione, Autorità: 25.05.2022, CEF
Titolo: Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Irricevibilità delle censure di merito
Incarto n. 15.2022.5
Lugano 25 maggio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 14 gennaio 2022 di
RI 1 (rappresentato dal fiduciario RA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 6 dicembre 2021 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 1, __________
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 marzo 2021 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la PI 1 in liquidazione procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 20'000.– oltre a interessi e spese;
che dando seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione presentata il 3 dicembre 2021 dall’escutente, il 6 dicembre l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento “per un ulteriore credito di CHF 22'781.50, spese e interessi compresi”, in aggiunta a quello precedentemente previsto per il 26 ottobre 2021 (ossia in ossequio a quanto stabilito dall’art. 110 cpv. 1 LEF);
che con ricorso del 14 gennaio 2022 RI 1 chiede l’annullamento del pignoramento facendo valere di trovarsi in uno stato di depressione a causa del fallimento della sua società (la N__________ Sagl), della messa all’asta dell’immobile di cui egli è comproprietario con il fratello, e di “vicende personali per il divorzio”;
che il ricorrente ammette di non aver interposto opposizione al precetto esecutivo, sostenendo nondimeno che lo stesso è sbagliato in quanto è stato emesso nei suoi confronti anziché contro la vera debitrice, la società da lui amministrata;
che nelle sue osservazioni del 26 gennaio 2022 l’UE chiede alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il medesimo irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR, giacché le censure riguardano il merito del credito posto in esecuzione;
che il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto il provvedimento di un ufficio d’esecuzione o di un ufficio dei fallimenti e permette al ricorrente di far valere la violazione di una norma di diritto o un errore d’apprezzamento (art. 17 LEF);
che nella fattispecie le critiche di RI 1 non sono rivolte all’operato dell’UE, bensì al credito dell’escutente, di cui contesta di rispondere personalmente;
ch’egli avrebbe dovuto sollevarle con un’opposizione al precetto esecutivo (art. 74 LEF);
che il ricorrente ammette di aver omesso “purtroppo” d’interporre opposizione al precetto esecutivo notificatogli dalla polizia, senza però invocare e dimostrare un motivo d’impedimento oggettivo;
che fondato su una censura inammissibile in questa sede, il ricorso va di conseguenza dichiarato irricevibile senza necessità di ulteriori atti istruttori (art. 9 cpv. 2 LPR);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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