AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2021.35
Data decisione, Autorità: 23.05.2022, ICCA
Titolo: Protezione dell'unione coniugale: Assenza ingiustificata di una parte obbligata alla comparsa personale nel caso in cui all'udienza partecipi il suo avvocato. Rifiuto (ingiustificato) del Pretore di considerare il memoriale scritto di risposta che quest'ultimo ha presentato a quell'udienza
Incarto n. 11.2021.35
Lugano 23 maggio 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, vicepresidente, Grisanti e Stefani
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa SO.2020.4761 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 23 ottobre 2020 da
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 (I) (patrocinato dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 15 marzo 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 2 marzo 2021;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1948), cittadino italiano, e AO 1 (1953) si sono sposati a __________ il 27 febbraio 1995. A quel momento essi avevano già tre figli, M__________ (1981), E__________ (1984) e I__________ (1993), ora maggiorenni e indipendenti. Pensionati, i coniugi vivono separati dall'aprile del 2019 quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi in un appartamento nel medesimo quartiere. A fine ottobre 2019 il marito si è trasferito in Italia, a __________ (Como).
B. Il 23 ottobre 2020 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'u- nione coniugale per ottenere, già in via cautelare, l'autorizzazione a vivere separata dall'aprile del 2019, un contributo alimentare di fr. 600.– mensili oltre a fr. 7200.– per contributi arretrati e fr. 8500.– per l'uso di un'autovettura M__________. Con ordinanza del 30 ottobre 2020 il Pretore ha fissato alle parti un termine di trenta giorni per produrre determinata documentazione e le ha convocate a un'udienza del 16 febbraio 2021 per il dibattimento “con obbligo di comparsa personale” precisando:
Se una parte ingiustificatamente non compare, il giudice prende in considerazione gli atti scritti inoltrati in conformità del presente Codice. Per il resto, fatto salvo l'articolo 153 CPC, può porre alla base della sua decisione gli atti e le allegazioni della parte comparsa.
Se entrambe le parti ingiustificatamente non compaiono, la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d'oggetto. Le spese processuali sono addossate per metà a ciascuna delle parti.
L'istante ha prodotto la documentazione richiesta il 9 novembre 2020 e il convenuto il 2 dicembre 2020.
C. L'8 febbraio 2021 AP 1, in attesa di trovare chi lo accompagnasse in sicurezza in Svizzera o lo aiutasse almeno a sostenere un'udienza telematica, ha postulato il rinvio dell'udienza adducendo timori legati all'emergenza sanitaria del coronavirus in ragione del suo stato di salute e della sua età che lo rendevano ad alto rischio come pure delle restrizioni di spostamento vigenti in Italia. L'indomani il Pretore ha respinto la richiesta siccome intempestiva e rilevato che dal 1° febbraio 2021 chi viveva in Lombardia (inserita in quel momento in “zona gialla”) non incontrava più “restrizioni di entrare/uscire dal proprio domicilio”. L'11 febbraio 2021 il convenuto ha ribadito i propri timori (sanitari) legati a un'udienza in presenza e ha chiesto di sostituirla con una videoconferenza, pur non potendone garantire il buon funzionamento date le sue difficoltà nell'uso dei mezzi informatici. Con ordinanza del giorno seguente il Pretore ha rigettato anche tale richiesta e ritenuto necessaria la presenza personale.
D. All'udienza del 16 febbraio 2021 sono comparsi AO 1 insieme con il proprio legale e la patrocinatrice di AP 1, il quale dal canto suo non si è invece presentato ed è stato considerato dal Pretore come “assente ingiustificat[o]”. Al dibattimento la moglie ha confermato l'istanza, ha contestato alcune poste del fabbisogno minimo documentato dal marito e ha notificato prove. La patrocinatrice del convenuto ha offerto un memoriale di risposta che il Pretore non ha però ammesso in ragione dell'assenza ingiustificata di lui. Respinta l'acquisizione di ulteriori prove, egli ha informato altresì le parti che avrebbe emanato la sentenza. Quello stesso giorno AP 1, con l'accordo dell'istante, ha instato per la sospensione della procedura al fine di “trovare una soluzione complessiva di divorzio”. Se non che il 22 febbraio 2021 AO 1 ha invitato il Pretore a emettere la sentenza poiché non era stato raggiunto un accordo.
E. Con reclamo del 23 febbraio 2021 AP 1 è insorto alla terza Camera civile del Tribunale di appello per ottenere l'annullamento dell'ordinanza del 12 febbraio 2021 e la convocazione a una nuova udienza di discussione che poteva svolgersi per videoconferenza. Contestualmente egli ha chiesto l'annullamento della decisione del Pretore che non ha ammesso – al dibattimento del 16 febbraio 2021 – il memoriale di risposta e l'autorizzazione a produrre un memoriale scritto con la relativa documentazione entro un determinato termine (inc. 13.2021.15/16).
F. Statuendo con sentenza del 2 marzo 2021, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati dall'aprile del 2019, ha obbligato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 600.– mensili dal 29 ottobre 2019 e ha respinto le altre richieste di AO 1. Le spese processuali di fr. 1500.– sono state poste per un terzo a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
G. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 15 marzo 2021 nel quale chiede di annullare il giudizio impugnato e di rinviare la causa al Pretore perché proceda di nuovo al dibattimento. Nelle sue osservazioni del 14 aprile 2021 AO 1 propone di respingere l'appello in ordine e nel merito. Il 2 giugno 2021 la terza Camera civile, constatato che il procedimento era terminato, ha stralciato dal ruolo il reclamo contro le due disposizioni ordinatorie processuali reputandolo ormai senza oggetto.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato ove appena si pensi all'entità del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore, di durata incerta e perciò da calcolare sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.103 del 16 aprile 2020 consid. 1). Che l'istante prospetti l'introduzione “entro breve” di una richiesta di divorzio e indichi in fr. 7200.– il valore capitalizzato (per un anno) del contributo alimentare nulla muta (osservazioni all'appello, pag. 2). Anche perché la richiesta in prima sede verteva pure sui contributi alimentari arretrati per fr. 7200.– e sul compenso per l'uso di un'autovettura per 8500.–. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata alla patrocinatrice del convenuto il 3 marzo 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così sabato 13 marzo 2021, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 15 marzo 2021, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
All'appello il convenuto acclude copia delle due istanze 8 e 11 febbraio 2021 volte a ottenere il rinvio e lo svolgimento del dibattimento per videoconferenza, delle relative ordinanze 9 e 12 febbraio 2021 del Pretore e del verbale di udienza del 16 febbraio 2021. Tali documenti figurano già nel carteggio processuale trasmesso d'ufficio a questa Camera, sicché la loro produzione si rivela superflua. Oltre a ciò egli esibisce il decreto legge del 14 gennaio 2021 n. 2 del presidente della Repubblica Italiana e il decreto dello stesso giorno del presidente del Consiglio dei ministri, così come un certificato di ricovero emesso dall'Ospedale __________ di __________ il 14 marzo 2021. La produzione del certificato di ricovero, riferendosi a un fatto (l'ospedalizzazione dal 5 marzo 2021) successivo all'emanazione della sentenza impugnata è ammissibile. Quanto alla ricevibilità, sotto il profilo dell'art. 317 cpv. 1 CPC, dei due decreti italiani, essa può rimanere invece irrisolta giacché, come si vedrà in appresso, tali documenti poco o punto sussidiano ai fini del presente giudizio.
Nella decisione impugnata il Pretore, accertato che il convenuto era rimasto ingiustificatamente assente al dibattimento nel senso dell'art. 234 cpv. 1 CPC, ha rilevato che ciò comporta sostanzialmente la mancata contestazione dell'istanza anche se non il riconoscimento delle pretese della moglie. Ciò posto, egli ha ammesso la richiesta di quest'ultima di vedersi attribuire un contributo alimentare di fr. 600.– mensili dal 29 ottobre 2019. Anche perché – ha proseguito il primo giudice – il convenuto sembra in grado di fare fronte a tale onere, disponendo di un margine di fr. 885.90 mensili (reddito di fr. 2925.10 per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2039.20). Inoltre la pretesa avanzata risulta finanche favorevole al convenuto, la moglie accusando un ammanco di fr. 733.45 mensili (reddito fr. 2163.– rispetto a un fabbisogno minimo di fr. 2896.45). Il Pretore non ha invece obbligato il marito a versare fr. 7200.– per contributi alimentari arretrati né ha accolto l'indennizzo di fr. 8500.– per l'uso del veicolo M__________ da regolare se mai al momento della liquidazione del regime dei beni.
L'appello è, per principio, un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio. Dal memoriale deve risultare, quindi, come debba essere modificata la decisione appellata (DTF 137 III 618 consid. 4.2). Una domanda intesa al mero annullamento della decisione impugnata è ammissibile solo a titolo eccezionale, ove in caso di accoglimento dell'appello l'autorità di ricorso non possa statuire, o perché in primo grado non sia stata giudicata una parte essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o perché i fatti debbano essere completati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC). Quest'ultima ipotesi può verificarsi in caso di gravi errori procedurali e segnatamente dandosi violazione del diritto di essere sentito, sempre che il vizio non possa essere sanato davanti all'autorità superiore (Bastons Bulletti in: CPC, Petit Commentaire, Basilea 2021, n. 7 ad art. 318 con rinvii; Reetz/Hilber in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 37 ad art. 318; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol. II, edizione 2012, n. 13d ad art. 318).
Nella fattispecie l'appellante postula l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti al Pretore affinché proceda a un nuovo dibattimento. Egli eccepisce che la sentenza è stata emanata senza che potesse esprimersi sulle domande dell'istante lamentando che il Pretore ha rifiutato per due volte di rinviare il dibattimento, gli ha negato la possibilità di parteciparvi mediante videoconferenza e non ha permesso alla sua patrocinatrice di presentare un memoriale di risposta. Si duole pertanto di una violazione del suo diritto di essere sentito, del principio della parità delle armi e del divieto del formalismo eccessivo. E difetti siffatti, per vero, potrebbero anche giustificare l'annullamento del giudizio impugnato. Sotto questo profilo l'appello risulta ricevibile. Né osta il fatto che il reclamo introdotto per i medesimi motivi sia stato stralciato dal ruolo dalla terza Camera civile con l'emanazione della decisione finale (v. Jeandin in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 25 ad art. 319).
Riguardo al rifiuto di rinviare l'udienza per il dibattimento, l'appellante si diffonde, nell'esposizione dei “fatti”, sulle restrizioni per gli spostamenti regionali e transfrontalieri adottate in Italia a seguito della pandemia. Egli fa valere di avere chiesto ai doganieri e alla Guardia di Finanza se la partecipazione all'udienza poteva giustificare un suo spostamento ottenendo risposte negative. Oltre a ciò ricorda il suo “stato d'animo ansioso” rispetto a tali incombenze e all'emergenza sanitaria. Egli non rende verosimile tuttavia che, nonostante le difficoltà procedurali imposte dalle normative italiane e le incertezze circa la loro interpretazione da parte delle autorità di frontiera, gli fosse impossibile varcare il confine. A ben vedere egli neppure pretende che il Pretore gli abbia negato a torto, il 9 febbraio 2021, il rinvio dell'udienza, tant'è che la questione non viene sviluppata nella motivazione “in diritto”. Al proposito non giova dunque attardarsi.
L'appellante si duole che il Pretore non gli abbia consentito di partecipare al dibattimento per videoconferenza. Ribadisce di appartenere a una categoria di persone particolarmente a rischio data la sua età, 74 anni, e i suoi “problemi di salute pregressi”. E contrariamente a quanto adduceva il Pretore, la sua presenza fisica non era necessaria. L'ordinanza del Consiglio federale del 16 aprile 2020 sulle misure nella giustizia e nel diritto procedurale in relazione al coronavirus consente di derogare all'art. 273 cpv. 2 CPC e un eventuale accordo della moglie non costituiva una condizione per autorizzare la videoconferenza. L'errata applicazione del diritto – egli soggiunge – ha indotto il Pretore a pronunciarsi sulla base delle sole argomentazioni della moglie senza dargli modo di enunciare i propri argomenti (in videoconferenza o in un memoriale scritto). Simile diniego ha leso non solo il suo diritto di essere sentito ma anche il principio della parità delle armi e il divieto del formalismo eccessivo.
a) La versione in vigore dal 26 settembre 2020 dell'ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale (RS 272.81) prevede che, in deroga agli art. 273, 287, 297 e 298 CPC, anche nelle procedure di diritto matrimoniale le udienze e le audizioni possono essere svolte mediante videoconferenze o teleconferenze ove sia soddisfatta una delle condizioni elencate e non vi si oppongano motivi gravi (art. 3). Ciò è il caso in particolare ove una parte lo richieda e renda verosimile di “appartenere a una categoria di persone particolarmente a rischio in relazione al coronavirus” (art. 3 lett. b della citata ordinanza). Con l'appellante si conviene pertanto che, di per sé, sarebbe stato possibile derogare all'obbligo di comparsa personale prescritto dall'art. 273 cpv. 2 CPC. Contrariamente a quanto prevedeva ancora la versione precedente della norma in questione (in vigore fino al 25 settembre 2020), l'impiego della video- o teleconferenza non era limitato al consenso della controparte o a un caso di urgenza (RU 2020 pag. 1229). Sotto questo profilo il rifiuto del Pretore si rivela effettivamente problematico anche a un sommario esame.
b) Un'altra questione è sapere se il convenuto abbia reso verosimile di appartenere a una categoria di persone particolarmente a rischio in relazione al coronavirus. L'interessato non precisa tuttavia in alcun modo – né tanto meno rende verosimili – i “problemi di salute pregressi” di cui soffrirebbe. Né la vulnerabilità accresciuta risulta dal successivo ricovero ospedaliero, sui cui motivi peraltro il certificato prodotto in appello nulla indica. Se l'età del convenuto, che al momento dell'udienza aveva da poco compiuto settantatré anni, bastasse invece, da sé sola, per fare rientrare AP 1 nella categoria delle persone particolarmente a rischio è una questione che può rimanere irrisolta per quanto si dirà in seguito.
c) Il convenuto medesimo ha indicato infatti di essere in difficoltà con i mezzi informatici e di non poter garantire la riuscita del collegamento (lettera dell'11 febbraio 2021 della sua patrocinatrice). In precedenza (l'8 febbraio 2021) egli aveva finanche riferito di non essere “d'accordo all'idea di sostenere un'udienza per via telematica e in ogni caso [di non sapere] come collegarsi”. Come ciò si concili con le esigenze, tecniche ma anche di protezione e sicurezza dei dati, dell'art. 4 della citata ordinanza non è dato a divedere. Per tacere del fatto che tali difficoltà mettono seriamente in dubbio la realizzabilità di un dibattimento a distanza. La decisione del primo giudice di rifiutare il ricorso alla videoconferenza resiste pertanto, in definitiva, alla critica. Per il resto, l'appellante non spiega perché l'obbligo di partecipare personalmente all'udienza imposto a entrambi i coniugi offenderebbe la parità delle armi.
a) L'art. 234 cpv. 1 CPC dispone che qualora una parte ingiustificatamente non compaia a un dibattimento, l'udienza si tiene ugualmente alla sola presenza della parte comparsa. Per il resto, fatto salvo l'art. 153, il giudice può porre alla base della sua decisione gli atti e le allegazioni della parte comparsa. Di ciò egli deve avvertire nella convocazione all'udienza (art. 133 lett. f CPC). La norma si applica alle cause ordinarie, ma vale anche per le procedure sommarie (art. 219 CPC; rimandi di dottrina in: I CCA, sentenza inc. 11.2021.68 del 25 novembre 2021 consid. 3).
b) Ora, che la contumacia non comporti il riconoscimento della pretesa della parte avversa è stato rilevato anche dal Pretore e non fa quindi dubbio. L'appellante non può invece essere seguito laddove sostiene che il giudice debba considerare gli atti della parte contumace quand'anche fossero presentati dopo o contestualmente alla mancata udienza in luogo e vece della discussione orale. Tale opinione non trova alcun riscontro ed è anzi smentita dalla dottrina, per la quale un memoriale introdotto dopo l'ingiustificata comparsa al dibattimento non può essere considerato né essere riproposto (Sutter-Somm/Seiler in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Zurigo 2021, n. 4 ad art. 234 CPC; Pahud in: Brunner/Gasser/ Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. II, 2ª edizione, n. 5 seg. ad art. 234; Willisegger in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 20 e 23 ad art. 234).
c) Altra è invece la questione di sapere se il Pretore poteva considerare contumace il convenuto, e rifiutare il memoriale presentato dal suo legale, per non essere AP 1 personalmente comparso al dibattimento del 16 febbraio 2021. Di regola una parte non è tenuta a presentarsi personalmente in udienza, a meno che la comparizione personale sia ordinata dal giudice (art. 68 cpv. 4 CPC) o sia prevista dalla legge, come nelle procedure a tutela dell'unione coniugale (art. 273 cpv. 2 CPC) o nelle cause di divorzio (art. 278 CPC).
In una recente sentenza questa Camera ha avuto modo di rilevare che, secondo la dottrina maggioritaria, se una parte obbligata a costituirsi personalmente al dibattimento rimane assente ingiustificata ma in aula si presenta il suo avvocato, essa non va reputata come non comparsa (sentenza inc. 11.2021.68 del 25 novembre 2021 consid. 3 con richiami a Pahud, op. cit., n. 2 ad art. 234 CPC; Killias in: Berner Kommentar, op. cit., n. 12 ad art. 234 CPC; Naegeli/Richters in: Oberhammer/Domej/Haas in: ZPO, Kurzkommentar, 3ª edizione, n. 11 ad art. 234; Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2ª edizione, n. 2 ad art. 234; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 3ª edizione, n. 8 in fine al § 21; v. anche Willisegger, op. cit., n. 10 ad art. 234 CPC). Analogo orientamento si riscontra in relazione all'art. 147 cpv. 1 CPC in caso d'inosservanza di un termine quando una parte, benché regolarmente citata, non compare (Merz in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, op. cit., n. 13 ad art. 147; Gozzi in: Basler Kommentar, op. cit., n. 8 ad art. 147; Hoffmann-Nowotny in: Oberhammer/Domej/Haas, op. cit., n. 3 ad art. 147).
Non v'è ragione per non seguire tale orientamento. Senza contare che la corrente minoritaria che considera la parte obbligata a costituirsi personalmente al dibattimento come assente ingiustificata anche se in aula si presenta il suo avvocato fonda la propria tesi sulla giurisprudenza sviluppata in DTF 140 III 70 per la procedura di conciliazione (Tappy in: Commentaire romand, op. cit., n. 4 ad art. 147 e n. 7 ad art. 234; Heinzmann/Pasquier in: CPC, Petit Commentaire, op. cit., n. 10 ad art. 234 con riferimento; Bohnet, CPC annoté, Neuchâtel 2016, n. 1 ad art. 147). Se non che le finalità dell'art. 204 (comparizione personale all'udienza di conciliazione) e dell'art. 273 cpv. 2 CPC non si identificano. L'udienza prevista dall'art. 273 cpv. 1 CPC non ha valenza solo conciliativa ma è destinata anche al contraddittorio sull'istanza. A parte ciò, il giudice può finanche rinunciare – per legge – a convocare le parti se i fatti sono chiari o non controversi in base agli atti scritti delle parti (art. 273 cpv. 1 CPC). Ne segue, in definitiva, che il Pretore non poteva considerare il convenuto come non comparso all'udienza secondo l'art. 234 cpv. 1 CPC.
d) Ciò posto, a prescindere dal fatto che in aula fosse comparsa la sola patrocinatrice del convenuto tenuto a costituirsi personalmente in giudizio, l'udienza doveva avere luogo. Certo, rimasto assente ingiustificato, il coniuge sopporta gli svantaggi processuali che da ciò derivano, come pure gli inconvenienti in materia di apprezzamento delle prove e a livello di spese (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.68 del 25 novembre 2021 consid. 3b con rinvii). Sta di fatto che il Pretore non poteva rifiutare alla patrocinatrice del convenuto la facoltà di presentare un memoriale di risposta, il quale del resto avrebbe potuto essere prodotto anche prima dell'udienza in virtù del diritto di essere sentito (Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 273). Già sotto questo profilo (art. 53 cpv. 1 CPC) si ravvisa dunque un vizio formale che non può essere sanato davanti a questa Camera anche perché il memoriale di risposta non figura agli atti.
e) Se ne conclude, in definitiva, che l'appello merita accoglimento. Gli atti sono ritornati al Pretore affinché riprenda il procedimento dal momento in cui ha rifiutato di assumere il memoriale di risposta offerto dalla patrocinatrice del marito che potrà essere ripresentato. L'appellante chiede invero che gli atti siano rinviati al primo giudice con l'indicazione di convocare le parti a una nuova udienza per procedere al dibattimento “dove la presenza fisica delle parti possa essere sostituita dalla presenza in videoconferenza”. Spetterà tuttavia al Pretore valutare se indire una nuova udienza per la continuazione del dibattimento da quel punto in poi oppure se vi siano gli estremi per rinunciarvi e limitarsi agli atti scritti (art. 273 cpv. 1 CPC), se esigere nuovamente la comparsa personale delle parti (art. 273 cpv. 2 CPC) o finanche se riconsiderare la sua decisione in merito al ricorso alla videoconferenza in virtù della menzionata ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale la cui validità è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022 (art. 10 cpv. 4). Giovi sottolineare, ad ogni buon conto, che il presente giudizio non implica indicazioni sul merito della lite. Il Pretore dovrà quindi preliminarmente riesaminare anche la sua decisione sulle prove alla luce della risposta del marito e, se del caso, procedere all'istruttoria e indire un'udienza per le arringhe finali.
Le spese processuali seguono la soccombenza pressoché integrale dell'istante che ha proposto di respingere l'appello in ordine e nel merito (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, nondimeno, l'attuale procedura non terminando con una sentenza di merito (art. 21 LTG). Per quanto riguarda le ripetibili, la richiesta dell'appellante di fr. 5000.– appare tuttavia eccessiva rispetto al dispendio di tempo (retribuito fr. 280.– orari: art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili; RL 178.310) che un avvocato solerte, diligente, conciso e speditivo avrebbe dedicato all'adempimento di un mandato analogo (criterio determinante nelle procedure a protezione dell'unione coniugale: I CCA, sentenza inc.11.2019.151 del 17 novembre 2020 consid. 17). Nel caso specifico il patrocinio è consistito, in appello, nella stesura di un memoriale (18 pagine, compresi il frontespizio, le richieste di giudizio e l'elenco degli allegati) nel quadro di una causa già nota in ragione anche del precedente reclamo (sopra, lett. E). Si giustifica così di retribuire circa otto ore di lavoro, compreso un presumibile colloquio (o una breve corrispondenza) con il cliente. A ciò si aggiunge il 10% per le spese (art. 6 cpv. 1 del menzionato regolamento) e l'IVA, per complessivi fr. 2500.– (arrotondati). Sulle spese e le ripetibili di primo grado il Pretore statuirà invece al momento in cui prenderà la nuova decisione.
Quanto ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge verosimilmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), nondimeno, in sede federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è accolto nel senso che la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore perché riprenda il procedimento nel senso dei considerandi e statuisca di nuovo.
Le spese processuali, ridotte a fr. 800.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico di AO 1 che rifonderà a AP 1 fr. 2500.– per ripetibili.
Notificazione:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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