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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.194
Data decisione, Autorità: 16.05.2022, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo irricevibile poiché interamente fondato su documenti nuovi e un’allegazione senza rilievo per l’esito
Incarto n. 14.2021.194
Lugano 16 maggio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 9 agosto 2021 dal
Comune di RE 1, (patrocinata dalla PA 1, )
contro
CO 1 (rappresentata da RA 1, )
giudicando sul reclamo del 29 novembre 2021 presentato dal Comune di RE 1 contro la decisione emessa il 22 novembre 2021 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 giugno 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il Comune di RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 16'024.05 oltre agli interessi del 5% dal 23 aprile 2021, indicando quale causa del credito: “Canone di locazione maggio-dicembre 2020 e gennaio-marzo 2021, conguaglio spese 2020, dedotti importi a favore versati in eccesso, per appartamento 3.5 locali in via , L”;
che avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9 agosto 2021 il Comune di RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;
che nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 5 ottobre 2021;
che statuendo con decisione del 22 novembre 2021, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via provvisoria limitatamente a fr. 12'090.10 (anziché fr. 16'024.05), oltre agli interessi richiesti, rinunciando a prelevare le spese processuali e ad assegnare indennità;
che contro la sentenza appena citata il Comune di RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 novembre 2021 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento integrale dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che il reclamo, inoltrato il 29 novembre 2021 (data del timbro postale) contro la decisione notificata al Comune di RE 1 il 23 novembre 2021, risulta senz’altro tempestivo (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che nella decisione impugnata il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza per le pigioni e gli anticipi relativi alle spese accessorie da maggio 2020 a marzo 2021 (ossia fino al termine della durata contrattuale), di complessivi fr. 12'090.10, ma l’ha respinta per la rimanenza di fr. 3'933.95, non avendo il Comune di RE 1 prodotto alcun valido titolo di rigetto che giustificasse la pretesa di conguaglio delle spese per il 2020 né un aumento degli importi stabiliti nel contratto di locazione sottoscritto dall’escussa;
che al fine di rimediare alla carenza probatoria indicata nella decisione impugnata, con il reclamo il Comune di RE 1 produce due moduli ufficiali per la notificazione di aumenti di pigione rispettivamente del 9 giugno 2017 e del 7 dicembre 2018, uno scritto del 23 luglio 2020 con cui la PA 1 comunicava a CO 1 la diminuzione della pigione mensile (da fr. 1'279.– a fr. 1'244.70) nonché il conteggio (conguaglio) delle spese accessorie per il 2020 e la relativa fattura, chiedendo alla scrivente Camera di accogliere integralmente la sua istanza;
che tali documenti, poiché prodotti per la prima volta in questa sede, sono nuovi e quindi inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC);
che di conseguenza non se ne può tenere conto ai fini del giudizio odierno;
che è senza rilievo per l’esito del reclamo la precisazione del reclamante secondo cui l’escussa non gli avrebbe mai proposto un valido subentrante nonostante fosse stata informata della possibilità di liberarsi in tal modo dal vincolo contrattuale, dal momento che il Pretore ha respinto la censura dell’escussa che allegava il contrario;
che il reclamo si avvera dunque integralmente irricevibile;
che l’esito dell’odierno giudizio non preclude al Comune di RE 1 di presentare una nuova istanza di rigetto, cui annettere tutti i documenti necessari (DTF 140 III 461 consid. 2.5, sentenze della CEF 14.2021.103 dell’8 marzo 2022 consid. 4.2.3 e 14.2018.38 del 12 settembre 2018 consid. 7.5);
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'933.95, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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