AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2022.16
Data decisione, Autorità: 28.04.2022, IICCA
Titolo: Mandato di patrocinio legale, restituzione di importi versati in eccesso, quantificazione e contestazione degli onorari
Incarto n. 12.2022.16/32
Lugano 28 aprile 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini, presidente,
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.25 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud - promossa con petizione 9 dicembre 2019 da
AP 1 patrocinato dall’ PA 1
contro
AO 1
con cui l’attore ha chiesto di condannare il convenuto a fornire il dettaglio delle parcelle
legali da lui emesse (rendiconto) e a restituire l’indebito incassato, quantificato in
almeno fr. 90'000.- (pretesa poi ridotta in sede di conclusioni scritte a fr. 30'442.- oltre
interessi del 5% dal 19 agosto 2019);
pretese avversate dal convenuto con risposta 15 giugno 2020;
viste la decisione 1° ottobre 2020 con cui il Pretore ha dichiarato irricevibile la richiesta
di rendiconto, e la decisione 20 dicembre 2021 con cui il medesimo giudice ha respinto
la domanda condannatoria;
appellante l’attore con atto di appello 1° febbraio 2022 avverso il secondo giudizio, con
cui ne ha postulato in via principale la riforma nel senso di accogliere la sua azione
condannatoria, porre le relative spese processuali e le ripetibili (di almeno fr. 10'000.-) a
carico del convenuto e restituirgli la cauzione da lui versata, e in via subordinata il suo
annullamento e il rinvio dell’incarto al primo giudice per una nuova decisione, il tutto in ogni caso con protesta delle spese giudiziarie di seconda sede;
considerate altresì l’istanza di cauzione presentata dall’appellato in data 23 febbraio
2022, l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio inoltrata dall’appellante il 2 marzo
2022 e le relative osservazioni 8 marzo 2022 dell’appellato;
tenuto conto che l’appellato non ha presentato una risposta all’impugnativa;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. L’avv. AO 1 ha assistito AP 1 in qualità di patrocinatore nell’ambito di svariate procedure civili e penali, emettendo 5 parcelle legali tutte datate 20 novembre 2017, e meglio per fr. 16'734.95 (doc. F1), fr. 13'407.75 (doc. F2), fr. 1'323.- (doc. F3), fr. 8'928.70 (doc. F4) e fr. 52'373.30 (doc. F5).
B. Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con petizione 9 dicembre 2019 AP 1 ha convenuto l’avv. AO 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud, postulando che fosse condannato a fornire il dettaglio delle parcelle legali da lui emesse e a restituire l’indebito incassato, quantificato in almeno fr. 90'000.- e dipendente dall’esito della procedura istruttoria.
C. Con istanza 2 gennaio 2020 il convenuto ha chiesto che la controparte fosse astretta al pagamento di una cauzione per le spese ripetibili presumibili e successivamente, con scritto 9 gennaio, la sospensione della procedura e del termine per inoltrare una risposta in attesa di una decisione sul tema. La procedura è stata sospesa con ordinanza 10 gennaio 2020.
D. Con osservazioni 27 gennaio 2020 l’attore si è opposto all’istanza di cauzione, postulando l’ammissione al gratuito patrocinio. Con osservazioni 26 febbraio 2020 il convenuto si è riconfermato nella propria richiesta, contestando quella avversa.
E. Con decisione 2 marzo 2020 il Pretore ha accolto l’istanza di gratuito patrocinio dell’attore, respingendo di conseguenza l’istanza di cauzione del convenuto e riattivando la procedura.
F. Con risposta 15 giugno 2020 l’avv. AO 1 si è opposto alla petizione, in particolare approfondendo e sostanziando la sua pretesa a titolo di onorari mediante spiegazioni e la produzione di alcuni documenti (schede contabili di cui ai doc. 4 e 6).
G. Con ordinanza 15 giugno 2020, detta risposta è stata notificata all’attore, il quale tuttavia ha rinunciato a presentare una replica.
H. Con decisione 1° ottobre 2020 il Pretore ha dichiarato la domanda di rendiconto dell’attore irricevibile in quanto non oggetto del tentativo di conciliazione e dunque non supportata da una valida autorizzazione ad agire, rispettivamente non giustificata mediante una domanda di mutazione dell’azione; ha altresì revocato il gratuito patrocinio concessogli, essendo venute meno le probabilità di successo della sua seconda pretesa (condannatoria) a fronte della mancata contestazione delle allegazioni e delle prove del convenuto.
I. L’attore si è aggravato contro la decisione di revoca del gratuito patrocinio con reclamo 12 ottobre 2020, respinto dalla terza Camera civile del Tribunale d'appello (IIICCA) con decisione passata in giudicato del 4 marzo 2021 (inc. 13.2020.104/105).
J. Nel frattempo, il convenuto ha presentato una nuova istanza di cauzione, questa volta accolta dal Pretore con decisione 6 maggio 2021. La cauzione è stata quantificata in fr. 4'000.- ed è stata versata dall’attore.
K. Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi scritti delle parti (ove l’attore ha ridotto la propria pretesa a fr. 30'442.- oltre interessi del 5% dal 19 agosto 2019), con decisione 20 dicembre 2021 il Pretore ha respinto l’azione creditoria, ponendo a carico dell’attore le spese processuali (complessivi fr. 3’000.-, con le spese di conciliazione di fr. 200.-) in ragione di 3/4 e per il restante 1/4 a carico del convenuto, e condannando il primo a versare al secondo delle ripetibili parziali ridotte (indennità d’inconvenienza) quantificate in fr. 3'500.- (con conseguente sblocco della cauzione in favore del convenuto per tale importo e restituzione dell’eccedenza di fr. 500.- all’attore).
L. Con appello 1° febbraio 2022 l’attore si è aggravato contro tale giudizio, chiedendone in via principale la riforma nel senso di accogliere la sua azione condannatoria, porre le spese giudiziarie di prima sede a carico della controparte (con assegnazione in suo favore di ripetibili pari ad almeno fr. 10'000.-) e restituirgli la cauzione da lui versata, e in via subordinata il suo annullamento e il rinvio dell’incarto al primo giudice per una nuova decisione, in ogni caso con protesta delle spese giudiziarie di seconda sede.
M. Con istanza 23 febbraio 2022 l’appellato ha chiesto che alla controparte fosse imposto il versamento di una cauzione per le ripetibili di seconda sede, con contestuale sospensione del termine per presentare una risposta all’appello. Quest’ultima richiesta è stata respinta con ordinanza 25 febbraio 2022.
N. Con osservazioni 2 marzo 2022 l’appellante si è opposto alla domanda della controparte postulando l’ammissione al gratuito patrocinio nella sua forma integrale (ivi comprese le spese già maturate).
O. L’appellato ha contestato la richiesta dell’appellante con osservazioni 8 marzo 2022. Per contro, non ha presentato una risposta all’appello.
P. Degli argomenti delle parti si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
E considerato
in diritto:
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie, tale valore supera la soglia testé menzionata e l’appello 1° febbraio 2022, presentato entro 30 giorni dalla notifica della decisione impugnata (art. 311 CPC) è tempestivo.
Prima di procedere alla trattazione del gravame, occorre chinarsi sulle istanze di cauzione e di gratuito patrocinio presentate dalle parti in causa.
Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque adempia alle due condizioni cumulative di cui all’art. 117 CPC, ovvero chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Salvo casi eccezionali (che qui non ricorrono), il gratuito patrocinio non può essere concesso con effetto retroattivo (art. 119 cpv. 4 CPC; v. anche IICCA del 12 marzo 2018, inc. 12.2017.137). Nella fattispecie, essendo il gratuito patrocinio stato postulato solo successivamente all’introduzione dell’appello e al versamento dell’anticipo, esso non potrebbe in ogni caso coprire le spese già insorte. Poteva tuttalpiù rientrare in considerazione l’esenzione dal prestare la cauzione (ritenuto che la relativa richiesta del convenuto era di principio ammissibile anche in seconda sede, previa motivazione dei presupposti di cui all’art. 99 CPC e del diritto a ottenere un’indennità d’inconvenienza ex art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, cfr. IICCA del 22 giugno 2020, inc. 12.2020.1, consid. 7 e 8 e IICCA del 1° settembre 2020, inc. 12.2020.18). Ciononostante, avendo l’appellato rinunciato a presentare una risposta all’appello, l’ipotetica attribuzione di un’indennità d’inconvenienza neppure entra in linea di conto. Ne discende che la sua istanza di cauzione è divenuta priva d’oggetto, così come l’istanza di gratuito patrocinio dell’appellante (che sarebbe comunque stata da respingere per l’assente probabilità di successo del gravame, come si dirà qui di seguito). Su entrambi i temi, si prescinde dal prelievo di spese processuali (per il gratuito patrocinio, v. anche l’art. 119 cpv. 6 CO). Rientrerebbe in considerazione l’assegnazione di indennità per ripetibili (dal momento che ciascuna parte aveva diritto di prendere posizione, come ha fatto, sulla richiesta della parte avversa), ma alla luce dell’esito contrapposto delle due istanze, esse risulterebbero vicendevolmente compensate, cosicché non se ne attribuisce alcuna.
L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime. L’appellante deve inoltre, sotto pena di inammissibilità, confrontarsi criticamente con tutte le argomentazioni alternative e indipendenti addotte dal giudice, spiegando perché sarebbero errate; l’appello può essere accolto soltanto se le critiche volte contro tutte quelle argomentazioni risultano essere fondate: difatti, se una sola di esse reggesse, le contestazioni delle altre si ridurrebbero a semplici inammissibili critiche dei motivi della decisione dell’autorità inferiore (IICCA del 5 ottobre 2018, inc. 12.2017.98; DTF 142 III 364 consid. 2.4).
Con la decisione impugnata, il Pretore ha innanzitutto rilevato che dopo la presentazione della petizione, con annesse le fatture di cui trattasi (illustranti onorari, spese, IVA ed esborsi) e la cartella contabile già in possesso dell’attore (doc. H, riferita alla fattura doc. F5 attinente a una procedura penale), con la risposta il convenuto ha evidenziato di avere pretese maggiori rispetto agli acconti già versati dalla sua controparte, producendo tutte le pertinenti schede contabili, ove sono registrate la data e il tipo di attività svolte per ciascuna procedura, le spese ivi connesse, il tempo impiegato, gli esborsi e gli anticipi prestati. Detta documentazione era chiara e comprensibile e permetteva di determinare, mediante un semplice raffronto fra le fatture e le relative schede (distinte), rispettivamente fra il dispendio orario e l’onorario complessivo, anche la relativa tariffa oraria. Malgrado ciò, l’attore ha rinunciato a presentare una replica e pertanto non ha contestato questi dati (art. 55 CPC). In particolare, non ha contestato l’onorario orario applicato, né che questo fosse stato previamente concordato, non ha evidenziato quali informazioni fossero mancanti oppure non evincibili dai documenti, o quali voci elencate nei vari dettagli fossero errate, eccessive o riferite a prestazioni non effettuate. Egli si è piuttosto limitato ad affermare in maniera generica, nella sua petizione e in relazione alla scheda contabile in suo possesso, che la mole di lavoro non sarebbe equivalsa a quanto fatturato. Le sue ulteriori censure, mosse solo in sede di conclusioni, sono tardive e irricevibili, considerato in ogni caso che, a differenza di quanto da lui sostenuto, i calcoli esposti dal convenuto erano tutt’altro che incomprensibili e che tale generica censura non equivale a una contestazione sostanziata. Peraltro, le schede contabili hanno trovato conferma nell’audizione della teste B__________ (segretaria dell’avv. AO 1) e nell’interrogatorio dello stesso avvocato. Il primo giudice ha aggiunto che non vi è traccia negli atti di un’inesecuzione o di una cattiva esecuzione contrattuale, che tutte le prestazioni sono precedenti al 27 luglio 2017 (data in cui prendeva effetto il gratuito patrocinio concesso all’attore in sede penale) e che pure l’ammontare degli acconti già versati (fr. 70'000.-) è rimasto incontestato. Infine il Pretore, dopo aver rilevato che l’attore ha riconosciuto espressamente, nelle sue conclusioni, un dispendio orario complessivo per i mandati di patrocinio di 258 ore e l’insorgere di spese per fr. 3'438.-, ha osservato che anche volendo prescindere dalle carenze processuali sopra evidenziate, discostarsi dall’onorario orario utilizzato dal convenuto e applicare, in assenza di altri validi parametri, quello di fr. 280.-/ora di cui all’art. 12 RTar oppure quello di fr. 250.-/ora (già ritenuto congruo 20 anni orsono per pratiche semplici) l’onorario (tenuto conto anche dell’IVA) sarebbe comunque maggiore agli acconti versati dall’attore. La tariffa oraria di fr. 140.- suggerita da quest’ultimo in sede di conclusioni è per contro manifestamente insufficiente rispetto a quanto prevede l’uso in Ticino. Di qui la reiezione della petizione. Il primo giudice ha comunque tenuto conto che prima dell’avvio della causa l’avvocato aveva omesso di presentare al suo cliente il richiesto dettaglio per quanto riguarda all’incirca la metà degli onorari pretesi e che quest’ultimo aveva dunque (in parte) dei buoni motivi per agire in giudizio, moderando il principio della soccombenza e caricando sul convenuto una porzione delle spese (art. 107 cpv. 1 lett. b CPC).
Con una prima censura l’appellante ribadisce che, prima dell’avvio della causa e malgrado le sue insistenti e legittime richieste, non è mai riuscito a visionare e dunque a verificare la distinta degli onorari e delle spese relativa all’attività legale complessivamente prestata dal suo avvocato, ciò che costituisce una chiara violazione dell’obbligo di rendiconto (come peraltro già accertato dalla IIICCA). Nondimeno, alla luce dell’irricevibilità della richiesta di rendiconto (v. sopra, consid. H), la questione non ha un’influenza sull’esito del giudizio (ove occorreva unicamente verificare, sulla base delle allegazioni e delle prove agli atti, se l’attore avesse versato un indebito), se non sul tema della ripartizione delle spese giudiziarie, questione già affrontata dal primo giudice con delle conclusioni che non vengono censurate nel gravame.
Per il resto, l’appellante non contesta l’ammontare degli acconti da lui versati (fr. 70'000.-), né il dispendio orario dell’avvocato (258 ore), né che le prestazioni elencate nelle distinte siano state effettivamente eseguite e non siano viziate da negligenze professionali. Le sue uniche censure riguardano il suo onere di contestazione e l’ammontare della tariffa oraria.
L’appellante rimprovera in primo luogo al Pretore di avere a torto ammesso una sua carente contestazione per la mancata presentazione della replica.
7.1 Come già ricordato dal primo giudice, l’onere di contestazione impone che laddove il creditore adduca ritualmente, nei suoi allegati introduttivi, l'ammontare complessivo di una fattura (o di un conteggio) e rinvii per il dettaglio a una specifica delle sue prestazioni chiara e completa, questa si considera ammessa e non deve essere provata se la controparte non concretizza la sua censura indicando con precisione le posizioni della stessa che contesta. Contestazioni globali non bastano (DTF 144 III 519 consid. 5.2.2.1 e 5.2.2.3; IICCA del 26 novembre 2020, inc. 12.2020.71, consid. 10).
7.2 Quando l’appellante sostiene che solamente l’istruttoria gli ha permesso di verificare il dispendio orario e di quantificare, nel proprio memoriale conclusivo, la propria pretesa (fr. 30'442.-), la censura non può influire sull’esito del giudizio, siccome tutte le relative informazioni sono state prodotte dal convenuto già con la risposta (e dunque tempestivamente, contrariamente a quanto suggerito nel gravame), sicché una contestazione avrebbe potuto e dovuto avvenire con la replica. È in quella sede, e non solamente con le conclusioni, che l’attore avrebbe dovuto sollevare i suoi dubbi. Il semplice fatto di aver evidenziato sin dall’inoltro della causa che la distinta doc. H, ovvero l’unica in suo possesso, fosse incomprensibile (poiché non conteneva la tariffa applicata) non è sufficiente; né l’appellante può ora limitarsi a ribadire che a suo modo di vedere le distinte fossero inconcludenti e che pertanto una replica sarebbe stata inutile, o che il raffronto fra le fatture e i relativi dettagli fosse poco agevole, poiché ciò costituisce la mera riproposizione di una tesi soggettiva in contrapposizione con la conclusione pretorile, motivata e del tutto condivisibile, secondo cui tutte le necessarie informazioni erano facilmente estrapolabili dai documenti prodotti. Ne discende che, sul tema, la decisione di primo grado resiste alla critica.
In secondo luogo l’appellante, richiamandosi all’art. 153 cpv. 2 CPC (secondo cui anche in presenza di un fatto non controverso, il giudice può d’ufficio raccogliere prove qualora sussistano notevoli dubbi) ritiene che, anche nella denegata ipotesi di un’insufficiente contestazione, il Pretore non avrebbe dovuto confermare le tariffe esposte dall’avvocato. Difatti, l’istruttoria ha dimostrato che fra le parti non è stato raggiunto un accordo sull’ammontare degli onorari, né il convenuto lo ha mai preteso. Quest’ultimo peraltro non ha fatturato le sue prestazioni mediante una tariffa unitaria, bensì ha applicato di volta in volta delle tariffe differenziate in assenza di spiegazioni. Alcune di esse, e meglio quella applicata alla parcella di cui al doc. F1, ammontante a fr. 450.-/ora, e quella relativa al doc. F2, pari a fr. 500.-/ora (e ciò malgrado la causa avesse un valore litigioso inferiore rispetto alla prima) sarebbero inoltre esorbitanti e palesemente insostenibili. Il Pretore non avrebbe dovuto limitarsi a considerarle accettate, ma avrebbe piuttosto dovuto costatare una lacuna contrattuale in merito alla retribuzione del mandatario e ricercare l’ipotetica volontà delle parti in applicazione dell’art. 18 CO. Per l’appellante, un’equa retribuzione sarebbe corrisposta a fr. 36'120.- (fr. 140.-/ora x 258 ore) oltre a fr. 3'438.- per le spese, con il suo conseguente diritto alla restituzione di un indebito pari a fr. 30'442.-.
8.1 Ora, le suesposte censure relative all’ammontare degli onorari e all’applicazione di tariffe differenziate avrebbero come detto potuto e dovuto essere esposte tempestivamente in prima sede, per mezzo di una replica. In loro assenza, il convenuto non era tenuto a fornire ulteriori spiegazioni. Comunque sia, esse non possono scalfire il giudizio di prima sede.
8.2 Per il mandatario, una remunerazione è dovuta se è stata convenuta o è prevista dall’uso (art. 394 cpv. 3 CO). A fronte di una pacifica onerosità, come nella fattispecie, delle prestazioni, anche se le parti non si sono accordate né sull’ammontare, né sulla modalità di calcolo della remunerazione, il mandatario ha nondimeno diritto alla remunerazione usuale. Qualora sia possibile, il giudice deve dunque determinare la mercede fondandosi sull’uso (IICCA del 29 novembre 2018, inc. 12.2016.166, consid. 11), ciò che il Pretore ha fatto nel caso concreto e che l’appellante omette di considerare. Il suo riferimento a una tariffa oraria di fr. 140.-/ora è del tutto irricevibile poiché riproposta acriticamente in questa sede dopo che il primo giudice l’aveva già scartata. L’appellante non spiega poi per quale motivo questi non potesse fare affidamento sulla tariffa oraria di cui all’art. 12 RTar (fr. 280.-/ora) o su quella di fr. 250.-/ora. Né contesta che applicando l’una o l’altra tariffa a un dispendio orario di 258 ore, e tenendo conto anche dell’IVA e delle spese, l’onorario spettante all’avvocato supererebbe in ogni caso gli acconti già versati, ciò che esclude una pretesa di restituzione. Avendo il Pretore fondato la reiezione della petizione anche su questa motivazione indipendente, oltre che su quella dell’insufficiente contestazione, e omettendo l’appellante qualsiasi confronto con questo aspetto, il suo gravame non si appalesa unicamente infondato, ma pure irricevibile.
Per tutti questi motivi, l’appello dev’essere dichiarato irricevibile, con conseguente conferma della decisione impugnata. Il valore litigioso della presente controversia (determinante anche in caso di ricorso al Tribunale federale) ammonta a fr. 30'442.-.
Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali sono fissate in fr. 2’500.- (art. 2, 7 e 13 LTG). Non si assegnano ripetibili o indennità all’appellato, che non ha presentato una risposta.
Terminando la controversia con un giudizio di inammissibilità e non ponendo la medesima questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 e lett. b n. 3 LOG).
Per questi motivi,
richiamati per le spese l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
L’appello 1° febbraio 2022 di AP 1 è irricevibile.
Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 2’500.-, sono a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
L’istanza di cauzione 23 febbraio 2022 di AO 1 è priva di oggetto.
§ Non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili.
§ Non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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