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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2022.29
Data decisione, Autorità: 06.05.2022, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Proposta dell’escusso di assolvere l’imposta comunale svolgendo lavori di utilità pubblica
Incarto n. 14.2022.29
Lugano 6 maggio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.6 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Melezza promossa con istanza 28 gennaio 2022 dal
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 21 marzo 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 2 marzo 2022 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 dicembre 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, il Comune CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 40.– oltre agli interessi del 2.5% dal 1° ottobre 2021 (indicando quale causa del credito l’“Imposta comunale 2019”), fr. 0.75 (per “Interessi aggiornati sino al 30.09.2021”) e fr. 50.– (per “Tassa di diffida (31.03.2021)”).
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28 gennaio 2022 il Comune ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo della Melezza;
che nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 24 febbraio 2022;
che statuendo con decisione del 2 marzo 2022, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 40.– e un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 21 marzo 2022 per ottenerne l’annullamento;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) entro dieci giorni (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) senza riguardo al valore litigioso;
che presentato lunedì 21 marzo 2022 a fronte della notificazione avvenuta il 10 marzo 2022, il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);
che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
che in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione;
che la procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo; che il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1);
che nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che le difficoltà finanziarie allegate dall’escusso non rientrano tra le eccezioni elencate all’art. 81 cpv. 1 LEF suscettibili di ostacolare il rigetto definitivo dell’opposizione;
che nel reclamo RE 1 ribadisce di essere tra le persone meno abbienti del Comune e rinnova la sua richiesta di assolvere l’imposta personale posta in esecuzione svolgendo lavori di utilità pubblica, come già fatto in passato;
che la legge tributaria (RL 640.100) prevede come unico modo d’estinzione dei crediti fiscali il pagamento (art. 242 LT), sottinteso in franchi svizzeri, che se del caso può anche essere ottenuto in via esecutiva (art. 244 LT);
che tra le facilitazioni di pagamento (art. 245 LT) non figura la possibilità di assolvere le imposte svolgendo lavori di utilità pubblica;
che le collettività pubbliche non sono quindi tenute ad accettare l’estinzione dei loro crediti fiscali nel modo proposto dal reclamante;
che il giudice del rigetto può del resto accogliere l’eccezione di estinzione del credito posto in esecuzione in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF solo se l’escusso dimostra con documenti assolutamente chiari e univoci (cfr. DTF 115 III 100) di averlo effettivamente estinto, e non solo se si è limitato a offrire di estinguerlo;
che in assenza di una simile prova, il reclamo va pertanto respinto;
che le spese della decisione odierna seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa il reclamante (gravato di 44 attestati di carenza di beni per oltre fr. 35'000.–) inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 90.75, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
Non si riscuotono spese processuali.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Melezza.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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