AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2002.112
Data decisione, Autorità: 28.03.2003, IICCA
Incarto n. 12.2002.112
Lugano 28 marzo 2003/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2000.00520 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3- promossa con petizione 4 settembre 2000 da
rappr. dall'avv.
contro
rappr. dall'avv.
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 27'192.40 oltre interessi, somma ridotta in sede conclusionale a fr. 24'476.-;
domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 3 giugno 2002 ha accolto;
appellante la convenuta con atto di appello 14 giugno 2002, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con osservazioni 3 luglio 2002 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
richiamato il decreto 18 giugno 2002 con cui il presidente di questa Camera ha concesso all'appello l'effetto sospensivo richiesto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
ha assunto __________ in qualità di collaboratrice domestica a far tempo dal 6 aprile 1999, mediante un contratto di lavoro di durata indeterminata.
Il 21 settembre 1999 la lavoratrice è stata licenziata in tronco.
Con la petizione in rassegna __________, rilevando l'infondatezza dei motivi di licenziamento addotti a quel momento, ha chiesto la condanna di __________ al pagamento del salario che essa avrebbe conseguito fino al prossimo termine ordinario di disdetta, che, in considerazione della sua gravidanza, sarebbe giunto a scadenza il 30 settembre 2000. Ritenuta la pattuizione tra le parti di un salario mensile di fr. 2'500.- lordi (per 12 mensilità), l'importo da lei preteso è stato quantificato in complessivi fr. 27'192.40 oltre interessi, somma ridotta in sede conclusionale a fr. 24'476.-.
La convenuta si è opposta alla petizione, rilevando il benfondato del licenziamento significato all'attrice, la quale, a suo dire, oltre a presentarsi al lavoro in ritardo e ad aver perso la chiave elettronica del sistema d'allarme dell'abitazione, si era soprattutto resa colpevole, il 16 settembre 1999, di aver trascinato in bagno, dopo avergli sferrato un paio di ceffoni, il figlio di 7 anni della convenuta __________ e, denudatolo, di averlo messo sotto la doccia, sempre contro la sua volontà. Essa rileva inoltre che le parti, diversamente da quanto indicato dall'attrice, si sarebbero accordate per una retribuzione oraria di fr. 15.15, senza tuttavia stabilire le ore contrattualmente dovute, che dipendevano piuttosto dalle esigenze della convenuta.
Il Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha accolto la petizione per fr. 24'476.-, caricando la tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese per 1/9 all'attrice e per 8/9 alla convenuta, la quale è stata pure obbligata a versare alla controparte fr. 2'500.- per ripetibili. Il giudice di prime cure ha innanzitutto ritenuto che le circostanze di fatto evocate dalla convenuta non avevano trovato riscontro alcuno e che l'istruttoria di causa aveva al contrario provato che quest'ultima, il 17 settembre 1999, aveva confidato al teste __________ di essere contenta del rapporto di lavoro con l'attrice, dal che l'assoluta pretestuosità dei motivi evocati a sostegno del licenziamento in tronco, verosimilmente dettato dalla volontà di non retribuire l'attrice durante la gravidanza. Dopo aver accertato che le parti si erano accordate per una retribuzione oraria di fr. 15.15 e che le mansioni svolte settimanalmente dall'attrice comportavano un impiego di 36 ore, ciò che in pratica corrispondeva a uno stipendio mensile di 2'500.- lordi, il Pretore, appurato che il prossimo termine utile di disdetta sarebbe giunto a scadenza il 30 settembre 2000, ha concluso per la correttezza del conteggio presentato dall'attrice in sede conclusionale.
Con l'appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare la sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione. Essa ribadisce in primo luogo che l'episodio avvenuto il 16 settembre 1999 e il fatto che l'attrice avesse perso la chiave del sistema d'allarme, entrambi comprovati dall'istruttoria, legittimavano senz'altro il provvedimento adottato nei confronti dell'attrice. La controparte non aveva comunque provato le somme percepite nei mesi precedenti né le ore lavorative da lei svolte, per cui in ogni caso non era possibile attribuirle alcunché. Pure errato era infine il giudizio con cui il primo giudice aveva provveduto a caricare alle parti la tassa di giustizia e le spese, quando la procedura in questione avrebbe dovuto essere gratuita.
Delle osservazioni con cui l'attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
Prima di passare in rassegna le censure sollevate nell'appello, occorre evadere il problema di natura processuale, dovuto al fatto che il legislatore federale, a far tempo dal 1° giugno 2001, ha ritenuto di innalzare da fr. 20'000.- a fr. 30'000.- il valore litigioso per far capo alla procedura semplice e rapida in caso di controversie derivanti da un rapporto di lavoro (art. 343 cpv. 2-4 CO), soluzione a sua volta ripresa dal legislatore cantonale con effetto dal 1° ottobre 2001 (art. 416 cpv. 1 CPC). In concreto si tratta dunque di stabilire se la presente causa, che, in considerazione del suo valore (fr. 27'192.40), era stata a suo tempo avviata secondo la procedura ordinaria, subisce particolari conseguenze a dipendenza delle modifiche legislative in questione, in altre parole se essa debba essere disciplinata secondo la procedura semplice e rapida.
La risposta al quesito è sostanzialmente negativa. Come rettamente ritenuto dall'attrice (osservazioni p. 8), in effetti, le modifiche intervenute non hanno di regola alcuna conseguenza pratica per le procedure in corso, ma si rivolgono unicamente a quelle sorte dopo la loro entrata in vigore (cfr. DTF 109 Ib 156 consid. 1; un'eccezione, come vedremo, è però stata ammessa per la gratuità della procedura, cfr. sub consid. 10 con i relativi riferimenti giurisprudenziali). La medesima soluzione di principio è stata del resto adottata anche a livello cantonale allorché si è provveduto ad aumentare una prima volta a 8'000.- la soglia per poter far capo alla procedura speciale, mediante l'adozione dell'art. 514 bis CPC (Verbali del Gran Consiglio, Sessione autunnale 1987, Vol. 1, p. 133).
8.1 Contrariamente a quanto ritenuto nel gravame, il fatto che l'attrice abbia smarrito la chiave elettronica del sistema d'allarme dell'abitazione della convenuta -sempre che ciò costituisca un motivo grave ai sensi della norma- non può in concreto giustificare un suo licenziamento immediato, già solo per il fatto che non è stato possibile stabilire l'esatto momento in cui essa si sia accorta di quella circostanza e dunque se si sia resa o meno colpevole di una violazione contrattuale per averne taciuto la perdita alla convenuta.
8.2 Diverso è il discorso per quanto riguarda il comportamento tenuto dall'attrice il 16 settembre 1999, che, a giudizio di questa Camera, giustifica senz'altro il suo licenziamento in tronco e dunque la reiezione della petizione.
L'episodio è stato esposto dalla teste __________. Essa, riportando quanto riferitole da suo figlio, ha innanzitutto confermato che l'attrice, quel giorno, aveva effettivamente prelevato con la forza il figlio di 7 anni della convenuta __________ mentre questi stava tranquillamente giocando in camera con altri due bambini e, dopo avergli dato uno schiaffo, lo aveva portato in bagno (verbale 10.9.2001 p. 5); richiamata dalle grida dei bambini, la teste aveva inoltre constatato personalmente che a quel momento la porta del bagno era stata chiusa a chiave e, rivedendo __________ pochi minuti dopo, aveva chiaramente notato che questi, con addosso l'accappatoio, aveva appena finito di piangere (verbale 10.9.2001 p. 4 e 5). In sede conclusionale (p. 3) l'attrice, pur avendo genericamente contestato questi fatti, non ha assolutamente messo in discussione la forza probatoria e dunque la fedefacenza della testimonianza __________, limitandosi piuttosto a relativizzarne la portata e le conseguenze, evidenziando in particolare che, se l'episodio in questione fosse effettivamente stato di quella gravità, gli altri bambini presenti non avrebbero certo continuato a giocare tranquilli -come invece era stato il caso secondo la teste (verbale 10.9.2001 p. 4)- rispettivamente che i figli della convenuta, compreso __________, si sarebbero rifiutati di farsi accompagnare a scuola dall'attrice il successivo venerdì, lunedì e martedì: sennonché, di fronte alla chiara testimonianza __________ -come detto, non oggetto di censure da parte dell'attrice- queste ultime considerazioni risultano tutto sommato irrilevanti.
Contrariamente a quanto ritenuto dall'attrice, il fatto che la convenuta, nel corso di un colloquio telefonico avuto l'indomani con il teste __________, collaboratore del __________, abbia dichiarato che la situazione con la dipendente era buona e di essere contenta del rapporto di lavoro con quest'ultima (verbale 10.9.2001 p. 2), non permette ancora di concludere per il carattere abusivo del licenziamento in tronco significato in seguito. L'istruttoria di causa non ha in effetti permesso di chiarire se nell'occasione il teste si sia presentato alla convenuta in qualità di rappresentante dell'attrice: dovendosi pertanto ritenere che egli, agli occhi della convenuta, fosse un semplice terzo, ben si può concludere per la sostanziale irrilevanza di quella affermazione, oltretutto espressa non con riferimento all'episodio avvenuto il giorno precedente, bensì nell'ambito di una discussione informale inerente la copertura assicurativa dell'attrice in caso di malattia e gravidanza.
In petizione, come detto, l'attrice aveva dichiarato che tra le parti era stato pattuito uno stipendio mensile di fr. 2'500.- lordi per 12 mensilità, pari a fr. 2'236.25 netti (p. 2), precisando in replica che le ore settimanali erano 36 (replica p. 2 e 3). La convenuta, nei suoi allegati preliminari, oltre a negare la pattuizione di un salario mensile, rilevando al contrario che le parti si erano accordate per un salario orario di fr. 15.15, ha contestato l'ammontare delle ore indicate dalla controparte. In tali circostanze, spettava all'attrice (art. 8 CC) dimostrare il salario pattuito e le ore prestate settimanalmente.
L'istruttoria ha permesso di accertare -e la circostanza è stata pacificamente ammessa dalla stessa attrice in sede di istanza di assunzione suppletoria di prove (p. 2) ed in sede conclusionale (p. 2 e 6, anche se poi, a p. 5, le pretese sono state calcolate secondo un altro criterio)- che le parti, dopo essersi inizialmente accordate per un salario mensile fisso, avevano in seguito optato per una paga oraria, effettivamente di fr. 15.15 (cfr. doc. 2 rich. I°). L'attrice non è per contro stata in grado di provare che le ore settimanali prestate fossero effettivamente 36, come da lei preteso: proprio allo scopo di verificare le ore effettuate, essa aveva del resto ritenuto necessario inoltrare un'istanza di assunzione suppletoria di prove (cfr. istanza p. 3), sennonché la stessa è stata in seguito ritirata, siccome tardiva. Per cercare -invano- di ovviare a questa mancanza di prove, l'attrice, in sede conclusionale, ha addotto per la prima volta, e dunque irritualmente (art. 78 CPC), di aver percepito -e non più solo pattuito- fr. 2'236.25 nei mesi di aprile, maggio e giugno, e che la sua remunerazione negli altri mesi era stata di fr. 1'154.80 in luglio, di fr. 752.30 in agosto e di fr. 1'219.30 in settembre, rimproverando oltretutto alla controparte, sempre irritualmente (art. 78 CPC, e comunque a torto, cfr. l'accenno a tale questione contenuto a p. 2 del doc. D), di non averle mai fornito i conteggi salariali mensili; infondato è infine anche l'assunto attoreo, a torto fatto proprio dal giudice di prime cure, secondo cui l'effettuazione delle 36 ore settimanali risulterebbe in ogni caso dal fatto che essa era solita accompagnare a scuola i figli della convenuta -essa, in replica (p. 2), aveva per altro ammesso che i bambini erano talora accompagnati da altri- e dalla circostanza, mai addotta in precedenza negli allegati preliminari e dunque ancora una volta irricevibile (art. 78 CPC), che essa risultava essere presente al lavoro anche la sera.
Senz'altro fondata è infine anche la censura con cui la convenuta chiede che, in applicazione dell'art. 343 cpv. 3 CO -applicabile alla fattispecie in forza del rimando di cui all'art. 30 CNL-, venga accertata la gratuità della presente procedura, il cui valore litigioso è pacificamente inferiore a fr. 30'000.-, con la conseguente modifica del dispositivo di primo grado con cui erano state esatte tassa di giustizia e spese. La dottrina e la giurisprudenza hanno in effetti già avuto modo di stabilire che la norma in questione, siccome favorevole alle parti, è applicabile retroattivamente anche alle procedure iniziate prima del 1° giugno 2001, data dell'entrata in vigore della modifica legislativa (cfr. per analogia: DTF 115 II 30 consid. 5; JAR 1990 p. 452; IICCA 6 luglio 1993 in re M./L.S., 16 gennaio 1997 in re M./T. Ltd.; Rehbinder, Berner Kommentar, N. 3 ad art. 343 CO).
Ne discende l'integrale accoglimento del gravame.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese per questo giudizio (art. 343 cpv. 3 CO), mentre le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza dell'attrice (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 14 giugno 2002 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 3 giugno 2002 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, è così riformata:
La petizione 4 settembre 2000 è respinta.
Non si prelevano né tasse né spese. L'attrice rifonderà alla convenuta fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.
II. Non si prelevano né tasse né spese per la procedura d'appello. La parte appellata verserà all'appellante fr. 800.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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