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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2022.26
Data decisione, Autorità: 04.05.2022, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo interamente fondato su fatti e documenti nuovi. Irricevibilità per insufficiente motivazione
CO 1
Incarto n. 14.2022.26
Lugano 4 maggio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.367 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 20 gennaio 2022 da
CO 1 IT- (patrocinato dalla PA 1, )
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 10 marzo 2022 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 3 marzo 2022 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 dicembre 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 6'456.– oltre agli interessi del 5% dal 29 giugno 2017, indicando quale causa del credito l’“Accordo "Reso conto fine attività" sottoscritto dalle parti il 29.06.2017 inerente al saldo degli stipendi impagati”;
che avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 20 gennaio 2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;
che statuendo con decisione del 3 marzo 2022, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 250.– a favore dell’istante;
che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 marzo 2022 chiedendo di “rivedere il caso”;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) entro dieci giorni dalla notificazione (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) senza riguardo al valore litigioso.
che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 4 marzo 2022;
che il reclamo, presentato brevi manu quello stesso giorno, è tempestivo;
che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che nella fattispecie la reclamante non ha presentato osservazioni all’istanza in prima sede;
che di conseguenza tutte le allegazioni di fatto e i documenti contenuti nel reclamo sono inammissibili e non possono essere presi in considerazione ai fini del giudizio odierno;
che siccome il reclamo è fondato interamente su fatti (e documenti) nuovi, risulta insufficientemente motivato e dunque integralmente irricevibile;
che ad ogni modo l’escusso deve rendere verosimili le proprie eccezioni “immediatamente” (art. 82 cpv. 2 LEF), cioè già in prima sede (sentenza della CEF 14.2017.225 del 21 giugno 2018, RtiD 2019 I 635 n. 62c consid. 7.2);
che è pertanto tardiva l’eccezione secondo cui CO 1 non avrebbe rispettato l’“accordo orale” con cui, contemporaneamente con la firma del resoconto di fine attività da lui ora vantato come riconoscimento di debito, egli si sarebbe impegnato a venire a lavorare sporadicamente dopo la fine del contratto di lavoro per compensare “i mesi di mancato lavoro”;
che la reclamante non ha poi reso verosimile l’accordo in questione con riscontri documentali oggettivi;
che è pure tardiva l’eccezione di compensazione con il valore dell’attrezzatura della società di cui l’escutente si sarebbe appropriato;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'456.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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