AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2021.26
Data decisione, Autorità: 28.04.2022, CCR
Titolo: Decisione dell'autorità di conciliazione (art. 212 CPC): criteri affinché l'autorità di conciliazione possa giudicare la controversia
Incarto n. 16.2021.26
Lugano 28 aprile 2022/bs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 4 giugno 2021 presentato da
M__________ († 2020), già in al quale sono subentrati in qualità di eredi RE 1 RE 2 (patrocinati dall' PA 1 )
contro la decisione emessa il 26 aprile 2021 dal Giudice di pace del circolo di Paradiso nella causa (E18-034) (prestazioni mediche-sanitarie) promossa con istanza del 22 agosto 2018 dalla
CO 1 (patrocinata dall' PA 2 ),
Ritenuto
in fatto: A. Dal 18 ottobre al 3 novembre 2015 M__________ è stato ricoverato alla CO 1 per un intervento di sostituzione della protesi all'anca. Per le proprie prestazioni il nosocomio ha trasmesso al paziente, il 12 novembre 2015, una fattura di complessivi fr. 13 050.– con un saldo a suo favore, tenuto conto degli acconti di fr. 11 100.– già incassati, di fr. 1950.–. L'importo, malgrado vari richiami, è rimasto impagato. Il 13 aprile 2018 la CO 1 ha fatto notificare a M__________ il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 1950.– più interessi al 5% dal 12 aprile 2018, fr. 227.32 per interessi conteggiati fino all'11 aprile 2018 e fr. 195.– per tassa di diffida, cui l'escusso ha interposto opposizione.
B. Il 22 agosto 2018 la CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Paradiso chiedendo di convocare M__________ a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 1950.– per “prestazioni medico-sanitarie fornitegli” oltre interessi al 5% dal 12 aprile 2018, fr. 227.32 per interessi di mora conteggiati fino all'11 aprile 2018 e spese come da PE, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. L'istante ha chiesto inoltre che, qualora la conciliazione fosse fallita, l'autorità di conciliazione giudicasse essa stessa la controversia secondo l'art. 212 CPC. All'udienza di conciliazione del 23 ottobre 2018 l'istante ha confermato le proprie domande di causa e la sua richiesta di emanazione di una decisione mentre il convenuto, impedito per motivi di salute a comparirvi personalmente, si è fatto rappresentare dalla sua legale, alla quale però il Giudice di pace, ritenendo la rappresentanza inammissibile, ha negato la facoltà sia di esprimersi oralmente sia di presentare una risposta scritta. Statuendo con decisione del 27 ottobre 2018 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e posto le spese processuali di fr. 150.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 100.– per ripetibili. Adita con reclamo del 7 dicembre 2018 dal convenuto, con sentenza del 13 gennaio 2020 questa Camera ha annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti al Giudice di pace per esperire un nuovo tentativo di conciliazione e un'eventuale nuova procedura decisionale ai sensi dell'art. 212 CPC nel rispetto del diritto di essere sentito delle parti (inc. 16.2018.66).
C. In esito al rinvio, il Giudice di pace ha nuovamente citato le parti all'udienza di conciliazione del 26 marzo successivo. Il 4 marzo 2020 la patrocinatrice del convenuto ha comunicato l'avvenuto decesso del proprio assistito chiedendo di stralciare dai ruoli la procedura di conciliazione. Statuendo il 12 marzo 2020 il Giudice di pace ha respinto l'istanza senza riscuotere spese processuali. Adita con reclamo del 13 marzo 2020 dall'istante, con sentenza del 2 giugno 2020 questa Camera ha annullato la decisione impugnata e ha ritornato gli atti al Giudice di pace affinché riprenda la trattazione della causa previo accertamento nel processo di eventuali eredi del convenuto (inc. 16.2020.19).
D. Preso atto che RE 1 e RE 2 sono subentrati nel processo, all'udienza di conciliazione del 29 marzo 2021, le parti non hanno raggiunto un'intesa. Il Giudice di pace ha così aperto la procedura decisionale in virtù dell'art. 212 CPC, nel cui ambito l'istante ha confermato le sue domande mentre i convenuti, sulla scorta di un memoriale scritto, hanno contestato sia l'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 212 CPC sia la fondatezza della pretesa di controparte. Statuendo con decisione del 26 aprile 2021 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e posto le spese processuali di fr. 150.– a carico dei convenuti, tenuti a rifondere all'istante fr. 100.– per ripetibili.
E. Contro la decisione appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 4 giugno 2021 con cui chiedono di annullare il giudizio impugnato e rinviare gli atti al Giudice di pace “affinché proceda nei suoi incombenti”. Nelle sue osservazioni del 21 luglio 2021 la CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata alla patrocinatrice dei convenuti il 5 maggio 2021. Introdotto il 4 giugno 2021 (cfr. timbro sulla busta di intimazione), ultimo giorno utile, il reclamo in esame è tempestivo.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato, ovvero manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace, richiamata una propria “prassi”, secondo la quale la contestazione di fatture per prestazioni inferiori a fr. 2000.– rientrano nella “procedura semplice, questo soprattutto per attenersi al principio di celerità del processo”, ha ritenuto di non doversene scostare poiché l'istante chiede il pagamento di una fattura di fr. 1950.– per prestazioni medico sanitarie “equivalenti al saldo per prestazioni complessive già saldate di fr. 11 000.– (…) erogate dalla clinica durante la degenza del convenuto dal 18 ottobre al 3 novembre 2015”. Egli ha così deciso di giudicare la controversia in applicazione dell'art. 212 CPC. Premesso ciò, il Giudice di pace ha poi rilevato che la contestazione di questa fattura “è molto particolare” riassumendo le antitetiche posizioni delle parti. Per la parte convenuta, le prestazioni erogate dal nosocomio erano “caratterizzate da gravi negligenze” ragione per cui essendo “viziate non debbono essere pagate” o quanto meno “compensate dall'immenso danno scaturito a seguito dei ripetuti errori commessi dal personale curante”, mentre per l'istante la sua “pretesa non ha nessuna attinenza con asserite e contestate responsabilità da parte dei medici (...) che inoltre il nesso causale è ancora tutto da dimostrare e che comunque (...) la pretesa verte unicamente sulla controprestazione dovuta per l'occupazione della camera del paziente”. Posto ciò, il primo giudice ha ritenuto di poter giudicare la controversia, quantunque fosse ancora pendente un procedimento penale nei confronti del personale medico e i convenuti si fossero riservati in caso di un giudizio di condanna, di chiedere un risarcimento dei danni, salvo soggiungere di non potere, nell'ambito della vertenza in esame, “valutare il nesso di causalità e dunque l'eventuale riduzione” dell'ammontare della mercede dell'istante. In siffatte circostanze, egli ha in definitiva accertato che la documentazione prodotta dall'istante “attesta il ben fondato” della pretesa, donde l'accoglimento dell'istanza.
I reclamanti rimproverano al Giudice di pace, in quanto autorità di conciliazione, di avere ritenuto erroneamente dati i presupposti per l'emanazione di una decisione in applicazione dell'art. 212 cpv. 1 CPC. Essi ritengono in particolare che la controversia non era assolutamente chiara in fatto e diritto e non poteva quindi essere ritenuta matura per il giudizio. Ritengono che la vertenza non può considerarsi sufficientemente semplice (“bagatella”) e ciò non solo per le contestazioni da loro sollevate ma anche per il fatto che essendo pendente il procedimento penale a carico di medici curanti, qualora fosse stata da loro opposta alla pretesa dell'istante un'eventuale domanda riconvenzionale fondata sulla responsabilità per i suoi ausiliari, così come un'“ipotetica compensazione e/o riduzione per prestazioni in violazione delle regole dell'arte”, il Giudice di pace sarebbe stato impossibilitato a valutare il nesso di causalità.
a) L'art. 212 cpv. 1 CPC conferisce all'autorità di conciliazione la competenza funzionale di decidere le controversie patrimoniali con valore litigioso fino a fr. 2000.–, purché l'attore le abbia chiesto di giudicare la controversia. L'obiettivo del legislatore è di permettere all'autorità di conciliazione di decidere le controversie di valore litigioso esiguo (“cause bagatella”), ovvero quelle cause che sono mature per essere giudicate già dopo la prima udienza. Si tratta quindi di vertenze semplici sia dal punto di vista dei fatti che del diritto, e che non necessitano perciò di un'istruttoria particolare (RtiD II-2012 pag. 880; da ultimo: CCR sentenza inc. 16.2019.42 del 20 agosto 2020 consid. 6a con rinvio). La richiesta dell'istante non obbliga tuttavia l'autorità di conciliazione a prendere una decisione, disponendo essa di un ampio potere di apprezzamento nel valutare se dar seguito o meno alla richiesta di giudizio dell'attore. Se decide di pronunciare una decisione in virtù dell'art. 212 CPC, essa agisce come una vera e propria giurisdizione di prima istanza (CCR sentenza inc. 16.2019.2 del 27 marzo 2020 consid. 6a). L'apertura da parte dell'autorità di conciliazione di una procedura secondo l'art. 212 CPC costituisce una disposizione ordinatoria processuale ai sensi art. 124 CPC che può essere revocata in qualsiasi momento. Essa non è pertanto obbligata a emanare una decisione di merito anche se ha aperto formalmente un procedimento ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC e ha fatto istruire le parti in questo contesto (DTF 147 III 444 consid. 3.3.1 con rinvii; v. anche CCR sentenza 16.2018.66 del 13 gennaio 2020 consid. 5a).
b) Nel caso in esame, contrariamente all'assunto del Giudice di pace, non si può dire che la controversia fosse matura per essere giudicata già dopo la prima udienza, ovvero si trattasse di una vertenza semplice sia dal punto di vista dei fatti che del diritto e che non necessitava perciò di un'istruttoria particolare. Intanto la pretesa dell'istante si riferiva a prestazioni non meglio definite, precisate in “medico sanitarie” nell'istanza (pag. 2 a metà) salvo indicarle in un secondo tempo come “controprestazione dovuta per l'occupazione della camera da parte del paziente” (replica orale del 29 marzo 2021, verbali pag. 2), senza che il rinvio alla fattura del 12 novembre 2015 prodotta agli atti (doc. A) fosse chiaro e completo (cfr. DTF 144 III 519). E al proposito il primo giudice si sarebbe finanche dovuto chiedere se l'istante avesse rispettato il proprio onere di allegazione e se egli non dovesse far capo al proprio accresciuto dovere d'interpello. Le prestazioni dell'istante erano poi state debitamente contestate dalla parte convenuta, per la quale, in estrema sintesi, il periodo di degenza era stato causato da errori medici da parte di ausiliari dell'istante. Per sostanziare la contestazione la parte convenuta, oltre a offrire tutta una serie di prove, aveva accluso anche una perizia commissionata dal Ministero pubblico all'Istituto di medicina legale dell'Università di Berna nell'ambito di un procedimento penale aperto nei confronti dei medici che avevano operato M__________ (doc. 4) dalla quale risulta effettivamente una possibile violazione del dovere di cura (risposta al quesito n. 4). Al di là dell'esito del procedimento penale, non si può dire che il Giudice di pace disponesse di tutti gli elementi di fatto necessari per statuire sul fondamento della pretesa. Tanto più che nel giudizio impugnato lo stesso ha affermato di essere impossibilitato di valutare “il nesso di causalità e dunque l'eventuale riduzione del saldo di una fattura”. Le rispettive allegazioni andavano quindi dimostrate, in base all'art. 8 CC, tant'è che entrambe le parti avevano offerto mezzi di prova.
c) Nemmeno dal profilo giuridico la fattispecie poteva dirsi chiara. Per tacere del fatto che l'istante nemmeno ha accennato a una norma giuridica sulla quale fondava la sua pretesa, dal dettaglio da lei prodotto risulta che l'importo complessivo fatturato a M__________ di fr. 13 050.– è costituito di fr. 11 050.– calcolati sulla base del codice 930 del tariffario Tarmed (“tariffa ospedaliera per prestazioni per ricovero in base alla LCA”) e di fr. 2000.– calcolati sulla base del codice 940 (“tariffa ospedaliera per prestazioni restanti”) senza che sia dato di capire se il saldo non dovesse essere assunto dall'assicuratore malattia del paziente, come alluso anche dalla parte convenuta, ciò che poteva finanche far sorgere problemi di competenza giurisdizionale. Nelle circostanze descritte, nel ritenere che la fattispecie fosse matura per il giudizio già in occasione della prima udienza, il Giudice di pace ha abusato del suo potere di apprezzamento.
d) Non si disconosce che lo scopo dell'attribuzione della competenza decisionale all'autorità di conciliazione di giudicare controversie con valori litigiosi inferiori a fr. 2000.– è anche quello di offrire alle parti un procedimento semplice, rapido e soprattutto a loro più favorevole. Resta il fatto che la prassi del Giudice di pace di ritenere che qualsiasi contestazione di fatture per prestazioni inferiori a fr. 2000.– rientrino “nella procedura semplice” non può essere avallata. A prescindere che con ciò egli si sottrae in realtà al potere d'apprezzamento che gli compete in tale ambito, ogni procedimento giudiziario è diverso. Nemmeno si trascura che nella sentenza del 13 gennaio 2020 questa Camera aveva indicato che “nulla impediva al Giudice di pace, debitamente richiesto dall'istante, di decidere la controversia” (sentenza inc. 16.2018.66 consid. 5a). Se non che, per tacere del fatto che l'assunto si riferiva alle censure del reclamante per il quale la procedura decisionale non era prospettabile in caso di assenza del convenuto all'udienza di conciliazione e che l'assunzione di mezzi di prova in tale contesto era limitata ai soli documenti, come si è detto, la scelta dell'autorità di conciliazione non è definitiva ma essa può ritornare sulla sua decisione se la fattispecie non si rivela a posteriori matura per il giudizio (sopra consid. a).
e) Ne discende, in ultima analisi, che il reclamo si rivela fondato. Il giudizio impugnato deve pertanto essere annullato e gli atti vanno ritornati al Giudice di pace (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC) affinché rilasci all'istante l'autorizzazione ad agire.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto, nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al Giudice di pace affinché rilasci all'istante l'autorizzazione ad agire.
Le spese di reclamo di fr. 250.–, da anticipare dai reclamanti, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà alle controparti complessivi fr. 500.– di ripetibili.
Notificazione a:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster