AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2022.12
Data decisione, Autorità: 03.05.2022, CCR
Titolo: Reclamo irricevibile per carenza di requisiti formali
Incarto n. 16.2022.12
Lugano 3 maggio 2022/bs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 6 aprile 2022 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 3 marzo 2022 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa SE.2021.45 (proprietà per piani: iscrizione definitiva di ipoteca legale in garanzia dei contributi) promossa nei suoi confronti con istanza del 2 febbraio 2021 dalla
AO 1
PA 1 ),
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 3 dicembre 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha ordinato, su istanza della Comunione dei comproprietari della ‟CO 1”, l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale sulla proprietà per piani n. 21834 RFD di __________ (pari a 33/1000 della particella n. 433), appartenente a RE 1 in garanzia dei saldi contributi condominiali 2019 e 2020 di complessivi fr. 7500.– oltre interessi al 5% dal 31 marzo 2019 su fr. 1000.–, dal 14 giugno 2019 su fr. 2500.–, dal 30 agosto 2019 su fr. 500.–, dal 31 gennaio 2020 su fr. 1500.– e dal 30 giugno 2020 su fr. 2000.–. Alla comunione dei comproprietari il Pretore ha assegnato un termine di 60 giorni per promuovere l'azione intesa all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'iscrizione provvisoria sarebbe stata cancellata. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 500.– sono state poste a carico di RE 1, tenuto a rifondere alla Comunione dei comproprietari della ‟CO 1” fr. 1000.– per ripetibili. Un'istanza di restituzione del termine per ottenere la restituzione del termine per presentare reclamo contro la decisione del Pretore è stata respinta da questa Camera con decisione del 10 febbraio 2021 (inc. 16.2021.5).
B. Statuendo il 3 marzo 2022 il Pretore ha ordinato l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale per l'ammontare richiesto di fr. 7500.– oltre interessi al 5% dal 31 marzo 2019 su fr. 1000.–, dal 14 giugno 2019 su fr. 2500.–, dal 30 agosto 2019 su fr. 500.–, dal 31 gennaio 2020 su fr. 1500.– e dal 30 giugno 2020 su fr. 2000.–. Le spese processuali di fr. 600.– sono state poste a carico di RE 1, tenuto a rifondere alla comunione dei comproprietari della ‟CO 1” fr. 1200.– per ripetibili (inc. SE.2021.45).
C. Con sentenza di medesima data, il Pretore ha poi condannato RE 1 a versare alla Comunione dei comproprietari della “CO 1” la somma di fr. 7500.– con interessi a titolo di contributi condominiali scaduti nel 2019 e nel 2020. Una pretesa di fr. 17 500.– opposta da RE 1 in via riconvenzionale è stata respinta. Le spese processuali dell'azione principale, di fr. 800.– (compresa la procedura di conciliazione), sono state poste a carico di RE 1, tenuto a rifondere alla Comunione dei comproprietari della “CO 1” un'indennità di fr. 1500.– per ripetibili. Le spese della riconvenzione, di fr. 900.–, sono state addebitate anch'esse a RE 1, con obbligo di rifondere alla Comunione dei comproprietari della “CO 1” altri fr. 1800.– per ripetibili (inc. SE.2021.219).
D. Contro le sentenze appena citate RE 1 è insorto al Tribunale di appello con un “ricorso” unico del 6 aprile 2022 in cui, senza formulare richieste di giudizio (salvo postulare l'assegnazione di un nuovo termine “per inoltrare d'appello perfetto da mio nouvo Avocato”), censura le decisioni impugnate, lamentando inveterati abusi e soprusi da parte di altri comproprietari. Il memoriale non è stato comunicato alla Comunione dei comproprietari della “CO 1” per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Dandosi in concreto un valore litigioso di fr. 7500.–, il ricorso in esame può essere trattato da questa Camera limitatamente all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 7 marzo 2022. Introdotto il 6 aprile 2022, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
Un reclamo scritto e motivato, dev'essere proposto all’autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notificazione a posteriori della motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Fissato dalla legge, il termine di 30 giorni non può essere prorogato (art. 144 cpv. 1 CPC). Se mai, ad istanza di una parte che non ha osservato un termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa dell'inosservanza o di averne solo in lieve misura (art. 148 cpv. 1 CPC). Nemmeno il ricorrente invoca tuttavia nella fattispecie una giustificazione del genere. La richiesta di RE 1 intesa a ottenere un nuovo termine per reclamare non può quindi entrare in linea di conto.
Oltre alla motivazione, un reclamo, quantunque sia un rimedio cassatorio, deve contenere chiare richieste di giudizio affinché l'autorità giudiziaria superiore possa statuire nel caso in cui la causa sia matura per il giudizio nel senso dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC (CCR sentenza inc. 16.2021.20 del 12 ottobre 2021 consid. 3 con rinvii). Nel caso specifico il memoriale di RE 1 non contiene alcuna conclusione, ciò che basterebbe per dichiararlo irricevibile. Si volesse nondimeno presumere che costui intenda chiedere a questa Camera di respingere la petizione e di cancellare l'iscrizione dell'ipoteca legale nulla muterebbe in definitiva per le considerazioni che seguono.
Nella sentenza impugnata il Pretore ha rilevato che, per quanto si riferisce ai contributi condominiali scaduti, nella parallela procedura creditoria RE 1 era stato condannato a versare alla Comunione dei comproprietari fr. 7500.‒. E in quella decisione, il primo giudice ha accertato che il convenuto nemmeno aveva contestato tale importo, il quale per altro risultava documentato. Riguardo all'azione riconvenzionale, riferita al rimborso di fr. 17 500.‒ per lavori eseguiti dal convenuto nella proprietà per piani, il primo giudice ha appurato che tali interventi risalivano al 2002, quando costui non aveva ancora acquistato l'appartamento (ciò è avvenuto solo nel novembre del 2012) e che, per di più, nel marzo del 2008 il Municipio di __________ aveva revocato la licenza edilizia per l'esecuzione delle opere, ordinando il ripristino dello stato di fatto anteriore. Né il convenuto ‒ ha soggiunto il Pretore ‒ aveva reso verosimile una qualsivoglia responsabilità della Comunione dei comproprietari per la mancata conclusione dei lavori. Onde, in ultima analisi, l'accoglimento dell'azione principale e la reiezione della domanda riconvenzionale.
Con la motivazione recata dal Pretore il reclamante non si confronta nemmeno di scorcio. Egli si duole che gli altri comproprietari lo maltrattano e lo discriminano (memoriale, punto 1), che uno dei due amministratori della proprietà per piani usa senza consenso la sua cantina (memoriale, punto 2), che il menzionato amministratore vuole staccargli i collegamenti dell'appartamento dalla rete elettrica (memoriale, punto 3) e che i costi del riscaldamento e dell'acqua calda dell'appartamento sono calcolati erroneamente da anni, nonostante le sue proteste (memoriale, punto 4). Gli argomenti addotti dal Pretore sono semplicemente passati sotto silenzio. Ora, un reclamo dev'essere “motivato”, come prescrive l'art. 321 cpv. 1 CPC, nel senso che non basta contestare genericamente la sentenza impugnata. Un reclamante deve spiegare in termini comprensibili perché la decisione del primo giudice si fondi su accertamenti di fatto manifestamente erronei o denoti un'applicazione erronea del diritto (art. 320 CPC). Invano si cercherebbero elementi al proposito nel memoriale di RE 1. Premesso ciò, nell'ambito dell'azione ipotecaria questa Camera è legata per quel che riguarda l'ammontare del credito alla decisione della prima camera civile, competente per materia. Sui presupposti per l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, il reclamante nemmeno allude. Se ne conclude che, non fosse dichiarato irricevibile per mancanza di richieste di giudizio, il reclamo va dichiarato irricevibile per difetto di motivazione. La sorte del ricorso si rivela dunque segnata e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG).
Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Visto l'esito del parallelo giudizio, nel quale il reclamante è stato condannato ad assumersi le spese processuale, si giustifica eccezionalmente di rinunciare a ulteriori riscossioni. Non si pone problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato intimato alla Comunione dei comproprietari della “CO 1” per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
Non si riscuotono spese processuali.
Notificazione a:
– ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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