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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2022.67
Data decisione, Autorità: 03.05.2022, ICCA
Titolo: Appello irricevibile per carenza di requisiti formali
Incarto n. 11.2022.67
Lugano, 3 maggio 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Gaggini
sedente per statuire nella causa SE.2021.219 (contributi condominiali e riconvenzione creditoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 24 giugno 2021 dalla
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AP 1 (già patrocinato dall'avv. ),
giudicando sull'appello (“ricorso”) del 6 aprile 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 3 marzo 2022;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 3 marzo 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha condannato AP 1 a versare alla Comunione dei comproprietari della AO 1 la somma di fr. 7500.– con interessi a titolo di contributi condominiali scaduti nel 2019 e nel 2020. Una pretesa di fr. 17 500.– opposta da AP 1 in via riconvenzionale è stata respinta. Le spese processuali dell'azione principale, di fr. 800.– (compresa la procedura di conciliazione), sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere alla Comunione dei comproprietari della AO 1 un'indennità di fr. 1500.– per ripetibili. Le spese della riconvenzione, di fr. 900.–, sono state addebitate anch'esse a AP 1, con obbligo di rifondere alla Comunione dei comproprietari della AO 1 altri fr. 1800.– per ripetibili.
B. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un “ricorso” del 6 aprile 2022 in cui, senza formulare richieste di giudizio (salvo postulare l'assegnazione di un nuovo termine “per inoltrare d'appello perfetto da mio nouvo Avocato”), censura la decisione impugnata, lamentando in particolare abusi e soprusi da parte di altri comproprietari. Il memoriale non è stato comunicato alla Comunione dei comproprietari della AO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Un appello, scritto e motivato, dev'essere proposto all'autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notificazione a posteriori della motivazione (art. 312 cpv. 1 CPC). Fissato dalla legge, il termine di 30 giorni non può essere prorogato (art. 144 cpv. 1 CPC). Se mai, ad istanza di una parte che non ha osservato un termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa dell'inosservanza o di averne solo in lieve misura (art. 148 cpv. 1 CPC). Nemmeno il ricorrente invoca tuttavia nella fattispecie una giustificazione del genere. La richiesta di AP 1 intesa a ottenere un nuovo termine per appellare non può quindi entrare in linea di conto.
Oltre alla motivazione, un appello deve contenere chiare richieste di giudizio, nel senso che il ricorrente deve indicare con un minimo di concretezza in che modo propone di riformare il giudizio impugnato (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Anche perché l'appellato deve poter capire in modo sufficientemente affidabile da quali argomentazioni egli sia chiamato a difendersi. Nel caso specifico il memoriale di AP 1 non contiene alcuna conclusione, ciò che basterebbe per dichiararlo irricevibile. Si volesse nondimeno presumere che l'interessato intenda chiedere a questa Camera di respingere la petizione e di accogliere la sua riconvenzione, nulla muterebbe in definitiva per le considerazioni che seguono.
Nella sentenza impugnata il Pretore ha rilevato che, per quanto si riferisce ai contributi condominiali scaduti, l'importo di fr. 7500.‒ non era contestato da AP 1 e risulta finanche documentato. La pretesa della Comunione dei comproprietari risulta pertanto legittima. Riguardo all'azione riconvenzionale, il primo giudice ha accertato che il convenuto chiede il rimborso di fr. 17 500.‒ per lavori da lui eseguiti nella proprietà per piani, ma che tali interventi risalgono al 2002, quando costui non aveva ancora acquistato l'appartamento (ciò è avvenuto solo nel novembre del 2012) e che, per di più, nel marzo del 2008 il Municipio di __________ aveva revocato la licenza edilizia per l'esecuzione delle opere, ordinando il ripristino dello stato di fatto anteriore. Né il convenuto ‒ ha soggiunto il Pretore ‒ ha reso verosimile una qualsivoglia responsabilità della Comunione dei comproprietari per la mancata conclusione dei lavori. Onde, in ultima analisi, l'accoglimento dell'azione principale e la reiezione della domanda riconvenzionale.
Con la motivazione esposta dal Pretore l'appellante non si confronta nemmeno di scorcio. Egli si duole che gli altri comproprietari lo maltrattano e lo discriminano (memoriale, punto 1), che uno dei due amministratori della proprietà per piani usa senza consenso la sua cantina (memoriale, punto 2), che il menzionato amministratore suole staccargli i collegamenti dell'appartamento dalla rete elettrica (memoriale, punto 3) e che i costi del riscaldamento e dell'acqua calda dell'appartamento sono calcolati erroneamente da anni, nonostante le sue proteste (memoriale, punto 4). Gli argomenti addotti dal Pretore invece sono semplicemente passati sotto silenzio. Ora, un appello dev'essere “motivato”, come prescrive l'art. 311 cpv. 1 CPC, nel senso che non basta contestare genericamente la sentenza impugnata. Un appellante deve spiegare in termini comprensibili perché la decisione del primo giudice si fondi su accertamenti di fatto erronei o denoti un'applicazione erronea del diritto (art. 310 CPC). Invano si cercherebbero elementi al proposito nel memoriale di AP 1. Se ne conclude che, non fosse dichiarato irricevibile per mancanza di richieste di giudizio, l'appello va dichiarato irricevibile per difetto di motivazione. La sorte del ricorso si rivela dunque segnata.
Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma sono moderate in funzione della circostanza che la decisione si risolve in un sindacato di non entrata in materia (art. 21 LTG) e che l'appellante, privo di cognizioni giuridiche, ha agito senza il patrocinio di un avvocato. Non si pone problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato intimato alla Comunione dei comproprietari della Residenza AO 1 per osservazioni.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
Le spese processuali, ridotte a fr. 500.‒, sono poste a carico dell'appellante.
Notificazione:
– ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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