AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2021.496
Data decisione, Autorità: 21.02.2022, TRAM
Titolo: Procedimento amministrativo per infrazione alla LCPubb. Subappalto senza l'accordo del committente
Incarto n. 52.2021.496
Lugano 21 febbraio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Paola Passucci
statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2021 della
RI 1 patrocinata da:
contro
la decisione del 10 novembre 2021 (n. 5471) del Consiglio di Stato che in esito a un procedimento amministrativo per infrazione alla legge sulle commesse pubbliche le ha inflitto una multa di fr. 2'000.-;
ritenuto, in fatto
A. Il 20 ottobre 2016 la RI 1 ha sottoposto al Consorzio ________, su richiesta di quest'ultimo, un'offerta per la fornitura e installazione di un ascensore montaletti occorrente all'ampliamento della Casa per anziani "__________" di __________.
B. Nella sua seduta del 15 dicembre 2016 la delegazione consortile ha deciso di affidare i lavori per incarico diretto alla RI 1 per un importo pari a fr. 87'963.- (IVA esclusa). Il contratto di appalto è stato stipulato il 26 gennaio 2017.
C. Il 21 giugno 2019 il direttore del Consorzio ha rilevato la presenza in cantiere di due operai slovacchi, a loro dire dipendenti della ditta L__________ AG di __________ ma presenti con una vettura intestata alla ditta P__________ GmbH di , che hanno lavorato al montaggio del nuovo ascensore durante il ponte del Corpus Domini. Invitati ad esprimersi al riguardo in occasione di un incontro avvenuto il 25 giugno seguente, i responsabili della ditta RI 1 hanno dichiarato che in periodi come questo, in cui c'è un maggior carico di lavoro, ci avvaliamo dell'aiuto di ditte certificate da noi. Ricevuta la segnalazione del committente, l'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche (UVCP) del Dipartimento del territorio ha raccolto informazioni e documentazione presso le parti coinvolte e invitato la RI 1 a formulare le proprie osservazioni, premettendo che il subappalto di parte delle prestazioni appaltatele alle ditte L AG rispettivamente P____________________ GmbH avrebbe potuto costituire una violazione delle norme previste dall'ordinamento delle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 45 della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100).
D. Con scritto dell'11 luglio 2019 la RI 1 ha osservato di non aver subappaltato i lavori alla P__________ GmbH, bensì di avere fatto ricorso al suo personale per il montaggio dell'ascensore a causa del forte carico di lavoro e della precisa tempistica che doveva essere rispettata, in virtù di un contratto quadro di collaborazione (regolante fra l'altro le modalità di impiego dei montatori sui cantieri RI 1) stipulato con la stessa. Al momento del loro intervento sul cantiere di , ha soggiunto la RI 1, i quattro montatori messi a disposizione erano tutti ancora alle dipendenze di P GmbH. In tal senso i montatori hanno dato un'indicazione non corretta, sul posto, laddove hanno menzionato la società L__________ AG. Con quest'ultima, ha precisato, non esiste nessun contratto. Così sollecitata dall'UVCP, la RI 1, con scritto del 18 agosto 2020, ha trasmesso le fatture della P__________ GmbH concernenti le prestazioni eseguite sul cantiere di __________, per complessivi fr. 19'500.- (IVA esclusa).
E. Con decisione del 10 novembre 2021 il Consiglio di Stato, preso atto delle risultanze della procedura condotta dall'UVCP, ha sanzionato la RI 1 per aver subappaltato opere alla ditta P__________ GmbH senza autorizzazione. L'ha quindi condannata al pagamento di una multa di fr. 2'000.-.
F. Contro la predetta decisione la RI 1 è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo postulandone l'annullamento. La ricorrente nega la sussistenza di un subappalto, perorando la tesi del semplice prestito di manodopera. Essa si sarebbe infatti avvalsa della collaborazione della P__________ GmbH, con la quale ha stipulato un contratto quadro di collaborazione, unicamente per il montaggio, al fine di ovviare al forte carico di lavoro ed evitare conseguenti ritardi sul cantiere. I quattro montatori messi a disposizione avrebbero seguito delle specifiche formazioni (in materia di sicurezza e di metodo di lavoro RI 1), per modo che sarebbero perfettamente a conoscenza del metodo di lavoro e del prodotto RI 1.
G. Invitato dal Tribunale ad esprimersi sul ricorso, il Consiglio di Stato ha rinunciato a prendere posizione ritenendo esaustiva la documentazione prodotta.
Considerato, in diritto
1.2. La decisione governativa impugnata prefigura una sanzione amministrativa fondata sull'art. 45 LCPubb, norma che non prevede alcun rimedio di diritto. Nel caso di specie la competenza del Tribunale cantonale amministrativo va nondimeno ammessa in base all'art. 84a della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100; cfr. STA 52.2013.295 del 13 maggio 2014 consid. 1.1). La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccata dal provvedimento censurato, è certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). I fatti decisivi sono noti.
a) la cessione parziale o totale del contratto senza l'accordo del committente;
b) il subappalto senza l'accordo del committente;
c) l'ottenimento dell'aggiudicazione sulla scorta di false indicazioni;
d) condanne giudiziarie per cattiva condotta dei lavori o per infrazioni alle disposizioni legislative sulla protezione dei lavoratori o sui contratti collettivi di lavoro nei cinque anni precedenti l'aggiudicazione;
e) infrazioni alla Legge d'applicazione della Legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (LDist) e della Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN);
f) comportamenti tali da impedire un'effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante;
g) la corruzione attiva o passiva ai sensi del Codice penale svizzero.
Come già accertato in passato da questo Tribunale l'elenco dei motivi d'esclusione di cui all'art. 45 cpv. 2 LCPubb è esaustivo (cfr. STA 52.2013.295 citata consid. 2 con riferimenti). Non sono pertanto ammessi altri, diversi motivi. Quanto alla pena pecuniaria, il cpv. 3 della norma prescrive che essa può raggiungere al massimo il 20% del valore della commessa.
3.1. L'art. 24 LCPubb vieta il subappalto salvo se ammesso negli atti di gara. Dal momento che la nozione di appalto non si riferisce strettamente al contratto di diritto privato regolato agli art. 363 segg. del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220), ma all'insieme delle relazioni giuridiche concluse da un ente pubblico con concorrenti privati per l'acquisto di forniture, servizi e costruzioni, il divieto di subappalto è applicabile anche alle commesse di fornitura e servizio. Ai sensi della legislazione sulle commesse pubbliche, per subappalto occorre quindi intendere un incarico a terzi di eseguire una parte della commessa (STA 52.2014.282-283 del 10 ottobre 2014 consid. 2.2 con riferimenti). Il divieto di subappalto è essenzialmente volto a impedire che l'aggiudicatario, che è valutato quantomeno dal profilo della sua idoneità generale a partecipare alla gara, deleghi in tutto o in parte l'esecuzione effettiva della commessa a terzi, da lui scelti in modo autonomo, indipendentemente dal committente. Il divieto di subappalto si giustifica specialmente nell'ambito delle commesse edili e per prestazioni di servizio, nelle quali l'idoneità tecnica, le capacità e le attitudini dell'aggiudicatario assumono particolare rilevanza (STA 52.2008.76 del 12 marzo 2008). Il divieto non è tuttavia assoluto. L'art. 24 LCPubb, come detto, stabilisce infatti che gli atti di gara possono prevedere la possibilità di subappalto. In tale evenienza valgono le condizioni elencate partitamente alle cifre a - d dell'art. 36 cpv. 1 RLCPubb/CIAP. Dal canto suo, in passato questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire che se gli atti di gara ammettono il subappalto, gli offerenti possono affidare a terzi solo lavori speciali, d'importanza secondaria, mentre la prestazione principale e caratteristica della commessa deve di principio essere eseguita in proprio dall'offerente (RtiD I-2016 n. 13 consid. 2.2; STA 52.2016.442 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1, 52.2015.314 del 26 ottobre 2015, 52.2010.133 del 24 giugno 2010, 52.2006.86 del 13 aprile 2006).
3.2. Il prestito di manodopera, ossia la messa a disposizione di personale da una ditta all'altra, è ammesso alle condizioni enunciate all'art. 37 RLCPubb/CIAP. In particolare, questo non deve superare il 25% del personale indicato dalla ditta deliberataria per lo svolgimento della commessa (art. 37 cpv. 2 lett. d RLCPubb/ CIAP). Contrariamente al subappaltatore, che si impegna, sotto la propria responsabilità, a realizzare una parte delle prestazioni richieste dal committente, il prestatore di manodopera si accontenta di mettere a disposizione dell'aggiudicatario personale, che questo utilizzerà come meglio crede per lo svolgimento delle opere o dei servizi commissionatigli dal committente (Peter Gauch, Le contrat d'entreprise, Zurigo 1999, n. 137 segg.; Luc Thévenoz, La location de services dans le bâtiment, BR 1994 pag. 68 segg.).
Ne segue che in concreto il motivo di sanzione contemplato dall'art. 45 cpv. 2 lett. b LCPubb (subappalto senza l'accordo del committente) è certamente dato.
5.1. Dal profilo oggettivo occorre considerare che la violazione del divieto di subappalto è da considerarsi grave già solo perché presente nell'elenco esaustivo dell'art. 45 cpv. 2 LCPubb. La ricorrente ha permesso l'intervento di una ditta terza non annunciata al committente per la realizzazione di opere per le quali la legge non ammetteva il subappalto. Rapportata al valore complessivo della commessa (fr. 87'963.- IVA esclusa), l'entità di tali prestazioni (per complessivi fr. 19'500.- IVA esclusa) è di importanza tutt'altro che marginale.
5.2. Dal lato soggettivo bisogna tener conto dell'esperienza certa di cui fruisce la ricorrente in materia di appalti pubblici. Non siamo quindi di fronte ad una ditta sprovveduta o poco cognita della materia, bensì ad una persona giuridica di statura imponente che conosce alla perfezione tutte le regole basilari governanti l'aggiudicazione e l'esecuzione delle commesse pubbliche e alla quale non poteva sfuggire il carattere irregolare (giacché mai avallato) del conferimento a terzi di una parte dei lavori ottenuti dal Consorzio (segnatamente il montaggio), che avrebbe dovuto eseguire facendo capo unicamente alle proprie risorse. Essa ha quindi agito in piena consapevolezza della gravità della violazione della suddetta regola. A favore della ricorrente va invece tenuta in debito conto la circostanza secondo cui essa non è mai incorsa in altre violazioni della LCPubb prima d'ora e si è dimostrata collaborativa dando seguito alle richieste dell'UVCP e trasmettendo la necessaria documentazione.
5.3. Ponderati tutti questi elementi, la pena pecuniaria inflitta, corrispondente a circa il 10% dei valori in gioco, non appare affatto esagerata per rapporto alla soglia massima sancita dalla legge. La stessa non può che essere ritenuta rispettosa del principio della proporzionalità.
Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, resta interamente a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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