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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.175
Data decisione, Autorità: 27.04.2022, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Fattura come titolo. Sentenza non motivata. Replica dell’istante non notificata all’escusso. Rinuncia al rinvio della causa al primo giudice
Incarto n. 14.2021.175
Lugano 27 aprile 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 10 agosto 2021 dalla
CO 1
contro
RE 1 (patrocinato dall’ PA 1 )
giudicando sul reclamo del 28 ottobre 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 13 ottobre 2021 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 giugno 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'475.50 oltre agli interessi del 5% dal 18 settembre 2020, indicando quale causa del credito la “fattura no. __________ del 18.09.2020”;
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 10 agosto 2021 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso;
che nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 24 agosto 2021;
che il 7 ottobre 2021 l’istante ha replicato ribadendo la propria domanda;
che statuendo con decisione del 13 ottobre 2021, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 140.– e un’indennità di fr. 65.– a favore dell’istante;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 ottobre 2021 per ottenerne l’annullamento – previo conferimento dell’effetto sospensivo – e in via principale la reiezione dell’istanza, mentre in via subordinata ha chiesto la retrocessione della causa al primo giudice per nuovo giudizio dopo avergli notificato gli atti annessi alla replica e assegnato un congruo termine per presentare la duplica, in entrambi i casi protestate spese e ripetibili;
che il 10 novembre 2021 il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione;
che nelle sue osservazioni del 19 novembre 2021, la CO 1 ha implicitamente concluso per la reiezione del reclamo;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che presentato il 28 ottobre 2021 (data del timbro postale), il reclamo è senz’altro tempestivo;
che, sul piano formale, il reclamante si duole a ragione di una violazione del proprio diritto di essere sentito, nella misura in cui il Giudice di pace ha statuito senza ch’egli potesse prendere posizione sulla replica (e sui documenti annessi alla medesima), mai intimatagli e della cui esistenza è venuto a conoscenza solo con la sentenza impugnata;
che RE 1 si lamenta altresì a giusto titolo che il primo giudice ha completamente omesso di motivare la propria decisione, siccome non ha speso una parola sulle argomentazioni da lui formulate nelle osservazioni all’istanza – in particolare sulla mancata produzione di un valido titolo di rigetto dell’opposizione – ciò che non gli ha consentito di capire i motivi, appunto non esplicitati, dell’accoglimento dell’istanza;
che il reclamante ha però concluso in via principale alla reiezione dell’istanza, facendo valere che l’istante non ha prodotto alcun titolo di rigetto dell’opposizione, questione che la Camera può esaminare liberamente dal profilo sia del diritto (art. 320 lett. a CPC) sia dei fatti, in mancanza di qualsiasi accertamento da parte del Giudice di pace;
che motivi di economia processuale e di celerità inducono del resto la Camera a statuire senza indugio essa stessa anziché rinviare la causa al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; sentenze della CEF 14.2021.57 del 6 ottobre 2021, consid. 5, con vari rinvii, e 14.2015.72 del 16 settembre 2015, consid. 5);
che costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi);
che come correttamente rilevato da RE 1 già nelle sue osservazioni all’istanza (pag. 2 in fine), una semplice fattura come quella del 18 settembre 2020 su cui la CO 1 fonda la propria pretesa, poiché non reca la firma manoscritta del debitore (nel senso dell’art. 14 cpv. 1 CO), non può rappresentare secondo la legge (art. 82 cpv. 1 LEF) un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, e questo a prescindere dalla sua pretesa fondatezza, sulla quale né questa Camera né il primo giudice, in procedura sommaria, è competente a decidere (sentenza della CEF 14.2018.147 del 31 gennaio 2019 consid. 5.1/a e 14.2016.141 del 17 novembre 2016 consid. 5);
che in assenza del presupposto essenziale per ammettere l’esistenza di un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, il reclamo non può ch’essere accolto e la decisione impugnata riformata nel senso della reiezione dell’istanza;
che la sentenza odierna, ad ogni modo, non priva l’istante del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario, alfine di far accertare la propria pretesa e ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF e sopra consid. 2);
che in entrambe le sedi le spese processuali, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che la richiesta del reclamante intesa all’assegnazione di ripetibili va invece accolta solo in sede di reclamo, giacché davanti al primo giudice RE 1 non ha motivato di aver diritto a un’indennità d’inconvenienza nel senso dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC (sentenza della CEF 14.2020.87 del 24 dicembre 2020 consid. 8.2);
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'475.50, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 140.– anticipata dall’istante è posta a suo carico.
Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà alla controparte fr. 150.– per ripetibili.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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