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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.177
Data decisione, Autorità: 27.04.2022, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Contestazione della notifica e dell’esito della decisione invocata quale titolo di rigetto. Carente motivazione del reclamo
Incarto n. 14.2021.177
Lugano 27 aprile 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 10 agosto 2021 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo dell’8 novembre 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 29 ottobre 2021 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 luglio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la società CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 6'200.– oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2020 (indicando quale causa del credito: “Ausstehende Netto-Mietzinse und Nebenkosten zuzüglich Zinsen gemäss Urteil und Verfügung des Mietgerichts Z__________ vom 15. Juni 2021”), fr. 150.– (per “Gerichtsgebühr gemäss Urteil und Verfügung des Mietgerichts Zürich”) e fr. 666.– (per “Gerichtsgebühr gemäss Urteil und Verfügung des Mietgerichts Zürich”);
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto ese-cutivo, con istanza del 10 agosto 2021 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;
che nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 17 settembre 2021;
che statuendo con decisione del 29 ottobre 2021, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta limitatamente a fr. 6'200.– oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2020 e a fr. 666.– (esclusa quindi la pretesa di fr. 150.–), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– senz’assegnare indennità;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 novembre 2021 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che il reclamo, inoltrato l’8 novembre 2021 (data del timbro postale) a fronte della decisione notificata a RE 1 il 2 novembre 2021, risulta tempestivo (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che nella fattispecie lo scritto del 1° giugno 2021 trasmesso da RE 1 alla società istante, in quanto prodotto per la prima volta in questa sede, è dunque inammissibile, sicché non se ne può tenere conto ai fini del presente giudizio;
che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii);
che spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);
che solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;
che nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la decisione del 15 giugno 2021 del Mietgericht di Zurigo, che condanna l’escussa al pagamento di fr. 6'200.– oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2020 e a spese processuali di fr. 666.– (⅔ di fr. 1'000.–), costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per i crediti posti in esecuzione, tranne per quello di fr. 150.– relativo alle spese di stralcio, poiché poste dal tribunale zurighese a carico dell’istante;
che il primo giudice ha d’altronde ritenuto che le censure sollevate dalla convenuta nelle proprie osservazioni non rientrano tra le eccezioni previste dall’art. 81 LEF ma – poiché rivolte alla decisione di merito prodotta quale titolo – andavano semmai presentate davanti all’autorità giudicante che l’ha emessa;
che con il reclamo RE 1 non accenna a confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata, ma si limita a ripresentare le medesime censure di prima sede riguardanti il merito della controversia, ossia a sostenere di non aver mai sottoscritto alcun contratto d’affitto né di aver mai occupato gli spazi dell’istante, non capacitandosi del fatto di essere stata condannata a pagare una pigione mai concordata per un bene mai sfruttato;
che insufficientemente motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), al riguardo il reclamo è pertanto irricevibile;
che, comunque sia, la decisione impugnata è ineccepibile;
che infatti solo le eccezioni successive all’emanazione della deci-sione prodotta quale titolo di rigetto definitivo possono essere fatte valere nella procedura di rigetto (art. 81 cpv. 1 LEF), ad esclusione di quelle sorte già prima, come quelle sollevate dalla reclamante in merito al contratto di locazione sul quale il Mietgericht di Zurigo ha statuito, che andavano presentate nella procedura davanti a siffatta autorità;
che la reclamante sostiene inoltre di non aver avuto la possibilità di difendersi allegando che la decisione del Mietgericht di Zurigo le è stata inviata al suo vecchio indirizzo a P__________ anziché a quello attuale di S__________, e di aver provato diverse volte a contattare il tribunale zurighese riscontrando difficoltà linguistiche poiché nessuno parlava italiano o inglese;
ch’ella pare così, implicitamente, contestare il passaggio in giudicato della decisione invocata dall’istante;
che l’allegata mancata ricezione della decisione zurighese è una circostanza invocata per la prima volta con il reclamo e perciò inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra pag. 2 in fine);
che fondato integralmente su un fatto nuovo, il reclamo si rivela irricevibile anche su questo punto;
che ad ogni modo la reclamante ha ovviamente saputo della decisione zurighese visto che ha chiamato diverse volte il Mietgericht;
che RE 1 ha del resto interposto opposizione al precetto esecutivo e presentato le proprie osservazioni all’istanza entro il termine impartitole dal Pretore nonostante le notificazioni di tali atti siano avvenute al suo vecchio indirizzo in via L__________ a P__________;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 6'866.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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