AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.179
Data decisione, Autorità: 27.04.2022, CEF
Ricorso: TF 5A_402/2022
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Reclamo insufficientemente motivato
Incarto n. 14.2021.179
Lugano 27 aprile 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause __________/ __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 10 settembre 2021 da
avv. CO 1, CO 2, arch. CO 3, CO 4, arch. CO 5, (rappresentati dalla RA 1, )
contro
RE 1
giudicando sul reclamo dell’8 novembre 2021 presentato da RE 1 contro le decisioni emesse il 2 novembre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 aprile 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, l’avv. CO 1, CO 2, l’arch. CO 3, CO 4 e l’arch. CO 5 hanno escusso RE 1 per l’incasso di fr. 32'761.70 oltre agli interessi del 5% dal 28 gennaio 2021, indi-cando quale causa del credito: “Rinnovo dell’attestato d’insufficienza del pegno no. __________ per un importo di fr. 32'761.70 del 28.01.2021. Convalida dell’inventario n. __________ del 18.12.2019 per un importo di fr. 29'880.60, __________ in via __________, __________. Affitti scaduti dal 01.04.2019 al 30.11.2019 per fr. 26'400.–. Affitti scaduti dal 01.12.2019 al 31.12.2019 per fr. 3'300.–”.
B. Con un secondo precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 agosto 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, gli stessi creditori hanno escusso RE 1 per l’incasso di fr. 52'800.– oltre agli interessi del 5% dal 1° settembre 2020 (indicando quale causa del credito il “Contratto di locazione; pigioni scadute da gennaio 2020 ad aprile 2021 [fr. 3'300. x 16]”) e fr. 13'186.65 oltre agli interessi del 5% dall’8 agosto 2021 (per “Saldo conteggio riscaldamento e spese accessorie [01.07.2020 – 30.06.2021]”).
C. Avendo RE 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con due istanze distinte del 10 settembre 2021 gli istanti ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, limitando la loro pretesa, per quanto concerne la seconda procedura, a fr. 52'800.– oltre agli interessi del 5% dal 1° settembre 2020 (rinunciando quindi alla pretesa per spese accessorie). Nel termine impartito, il convenuto si è opposto alle istanze con un unico allegato di osservazioni scritte del 26 settembre 2021.
D. Statuendo con due decisioni distinte del 2 novembre 2021 il Pretore ha accolto entrambe le istanze e rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte dal convenuto, ponendo a suo carico in ciascuna causa le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 300.– a favore degli istanti.
E. Contro le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con un unico reclamo dell’8 novembre 2021 chiedendo una “rivalutazione del caso”. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Il reclamo in esame è diretto contro due decisioni simili che oppongono le stesse persone e vertono sull’applicazione delle medesime norme giuridiche, motivo per cui si giustifica, per economia di procedura, di congiungere le due cause e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.2 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica di entrambe le decisioni è avvenuta in concreto ad RE 1 il 3 novembre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 13 novembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 15 novembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già l’8 novembre 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.3 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Ciò posto, i nuovi documenti (C e D) annessi al reclamo, nonché le allegazioni di fatto fondate sui medesimi, sono inammissibili, siccome non sono stati addotti in prima sede. Non possono quindi essere presi in considerazione ai fini del presente giudizio.
1.4 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_ 290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/ 2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.
1.4.1 Nelle decisioni impugnate, il Pretore ha considerato che sia il contratto di locazione sottoscritto tra le parti il 22 dicembre 2016 sia l’attestato d’insufficienza di pegno emesso il 28 gennaio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano costituiscono validi titoli di rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per le pigioni scadute da gennaio 2020 ad aprile 2021 (di complessivi fr. 52'000.–), nonché per il credito di fr. 32'761.70 riconosciuto nell’atto. Egli ha d’altronde respinto le generiche contestazioni sollevate dall’escusso – incentrate soprattutto sulle vicissitudini intercorse con il sublocatore e sulla colpa attribuita agli istanti per aver generato un “credito assurdo” nel negare il consenso alla riconsegna immediata delle chiavi – ritenendo che le stesse, oltre a non essere state esposte in modo sufficientemente convincente, non sono confortate da elementi oggettivi tali da inficiare i titoli prodotti dai creditori. Ha inoltre precisato che quest’ultimi non avevano alcun obbligo di accettare la proposta del convenuto volta alla rescissione immediata o anticipata del contratto di locazione. Onde l’accoglimento delle istanze.
1.4.2 Nel reclamo RE 1 riconosce di aver sottoscritto il contratto di locazione, ma ribadisce di aver subaffittato i locali nel febbraio 2019 con l’autorizzazione dei locatori – e per essi dall’amministrazione dello stabile – che non l’avrebbero in seguito aiutato a metter fine alla sublocazione nonostante egli avesse dato la sua disponibilità a restituire le chiavi già nel marzo 2020. Allega inoltre che in occasione della riconsegna dei locali “vi era tutto un inventario in parte sotto pignoramento”, ora “tutto sparito”, per un valore superiore a fr. 50'000.–, e che l’impianto elettrico da lui pagato valeva più di fr. 30'000.–. Invita pertanto questa Camera a rivalutare il caso e a dare “un valore a quanto lasciato all’interno dei locali (…) e agli impianti elettrici”.
1.4.3 Così argomentando RE 1 non si confronta però minimamente con la motivazione pretorile – spiegando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice – ed in particolare non contesta di non aver reso verosimile davanti a quest’ultimo, con indizi oggettivi, le proprie eccezioni nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF. Egli si limita a ribadire la sua versione dei fatti in parte già esposta in prima sede, facendo implicitamente valere una propria contropretesa nei confronti degli istanti sulla scorta di documenti che però, poiché prodotti per la prima volta con il reclamo, non possono essere presi in considerazione dalla scrivente Camera (sopra consid. 1.3). Insufficientemente motivato, il reclamo si rivela così irricevibile.
1.5 È altresì inammissibile in questa sede la richiesta formulata da RE 1 in coda al suo reclamo, con cui chiede che sia “dato un valore” a quanto da lui lasciato all’interno dell’ente locato. Spettava semmai a lui stabilire e rendere verosimile tale valore (art. 82 cpv. 2 LEF) per opporre in compensazione un’ eventuale pretesa sua contro gl’istanti volta al risarcimento del danno di cui implicitamente si duole o alla restituzione dell’ipotetico indebito arricchimento.
Ad ogni modo, tra le (limitate) competenze della CEF chiamata quale autorità giudiziaria superiore a statuire su un reclamo contro una decisione di rigetto dell’opposizione non rientrano le cause di risarcimento danni né di restituzione dell’indebito arricchimento.
Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo nella causa __________ è irricevibile.
Il reclamo nella causa __________ è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 230.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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