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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2019.88
Data decisione, Autorità: 25.04.2022, CEF
Titolo: Rivendicazione nella procedura di pignoramento. Appello. Transazione extragiudiziale. Stralcio. Restituzione del saldo dell’anticipo e della cauzione processuale
Incarto n. 14.2019.88
Lugano 25 aprile 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa OR.2015.125 (rivendicazione nell’esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 26 maggio 2015 da
AP 1 IT- (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
AO 1 IT (patrocinata dalla PA 2, __________)
giudicando sull’appello del 9 maggio 2019 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 28 marzo 2019 dal Pretore, con cui ha respinto la petizione con cui l’attrice aveva chiesto di accertare un suo diritto prevalente sui beni pignorati nell’esecuzione promossa nei confronti di suo marito, __________, dalla AO 1, ponendo a carico dell’attrice le spese processuali di fr. 55'000.– e ripetibili di fr. 185'000.– a favore della convenuta;
ricordata l’ordinanza 2 luglio 2020 con cui il presidente della Camera ha sospeso la trattazione della causa fino a richiesta di riattivazione (o di stralcio) della parte più diligente;
preso atto dello scritto 21 aprile 2022 dell’appellante, che in seguito alla sottoscrizione di una convenzione transattiva nel frattempo eseguita quasi integralmente, d’intesa con la controparte chiede lo stralcio della causa dai ruoli, il contenimento delle spese processuali al minimo o la rinuncia al suo prelevamento, la restituzione sul conto del proprio patrocinatore del saldo dell’anticipo e della cauzione processuale da lei già versati e la compensazione delle ripetibili;
considerato che l’accordo extragiudiziale ha reso la causa senza oggetto, la quale va dunque stralciata dal ruolo (art. 242 CPC);
ritenuto che conformemente a tale accordo e alla volontà delle parti, le spese processuali, nella cui commisurazione si deve tenere conto delle cinque ordinanze e del decreto emessi dal presidente della Camera e del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG), vanno poste a carico dell’appellante, compensate le ripetibili;
atteso che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'249'871.–, supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’appello è dichiarato senza oggetto ed è pertanto stralciato dal ruolo.
Le spese processuali di complessivi fr. 2'000.– relative al presente giudizio sono poste a carico di AP 1. Fatta salva un’eventuale compensazione, l’eccedenza di fr. 53'000.– anticipata dall’appellante e la cauzione processuale di fr. 60'000.– da lei versata le sono retrocesse sul conto cliente del suo patrocinatore. Le ripetibili sono compensate.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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