AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2021.142
Data decisione, Autorità: 25.04.2022, CEF
Titolo: Svolgimento di un’asta pubblica mobiliare. Riapertura della stessa dopo l’aggiudicazione, a seguito delle lamentele di un’altra astante, che pretende di aver fatto la stessa offerta dell’aggiudicatario
Incarto n. 15.2021.142
Lugano 25 aprile 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 21 dicembre 2021 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, relativo all’asta del 15 dicembre 2021 nelle esecuzioni facenti parte dei gruppi da n. 1 a 3 dirette nei confronti di
PI 2, già in , ora d’ignota dimora
procedura che interessa anche
PI 1, Confederazione Svizzera, Berna Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) PI 8, PI 4, PI 5,
ritenuto
in fatto: A. Nelle esecuzioni che fanno parte dei gruppi da n. 1 a 3, dirette nei confronti di PI 2, il 15 dicembre 2021 alle ore 14:15 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha proceduto all’incanto pubblico dell’autovettura Ferrari __________ dell’escusso sul piazzale all’aperto della PI 6 a __________.
B. Dopo le tre chiamate di legge della miglior offerta, il banditore ha aggiudicato il veicolo a RI 1 per fr. 160'000.–. I funzionari dell’UE incaricati dell’asta hanno però deciso di riaprirla dopo che un altro astante, PI 7, in nome e per conto della PI 1 di __________, di cui è amministratore unico, si era lamentato subito dopo la terza chiamata di aver fatto un’offerta identica a quella dell’aggiudicatario, che il banditore non aveva però udito. Partendo dall’ultima offerta, in seguito a un rilancio il veicolo è stato quindi aggiudicato alla PI 1 per fr. 164'000.–.
C. Con ricorso del 21 dicembre 2021 RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento, chiedendo a questa Camera, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di ripristinare lo status quo ante, ovvero di confermare l’aggiudicazione dell’autovettura a suo favore.
D. Mediante ordinanza del 24 dicembre 2021 il presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al gravame, ordinando che l’automobile oggetto della controversia rimanga in possesso dell’Ufficio fino alla decisione sul ricorso.
E. Tramite osservazioni del 30 dicembre 2021 il PI 8, in qualità di escutente, si è rimesso al giudizio della Camera, mentre gli altri creditori, ovvero la Confederazione Svizzera, lo Stato del Cantone Ticino, la PI 4 e la PI 5 sono rimasti silenti, come pure la PI 1. Nelle sue del 20 gennaio 2022, anche l’Ufficio si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo “d’avere agito a salvaguardia delle parti interessate (creditori e debitore)”.
F. Il 25 gennaio 2022 l’insorgente ha presentato una replica spontanea con cui si è riconfermato nelle sue domande, contestando le osservazioni dell’UE.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dall’aggiudicazione, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Da parte sua, l’Ufficio premette che quando il banditore, dopo le tre chiamate di legge, stava per chiudere l’incanto a favore di RI 1, che si trovava in una posizione più vicina al banditore, PI 7, che per contro era molto più lontano, aveva immediatamente manifestato con convinzione d’essere a sua volta l’aggiudicatario, dichiarando di aver fatto pure lui la medesima offerta di fr. 160'000.–, malgrado il banditore non lo avesse sentito a causa del folto pubblico presente sul piazzale (dell’ordine di 200 persone) e del conseguente forte rumore, dovuto anche alla vicinanza dell’autostrada. Siccome le persone vicine a entrambi gli offerenti avevano confermato che ognuno di essi aveva fatto l’offerta in questione, l’UE rileva che i funzionari presenti, dopo una breve consultazione tra loro, hanno ripreso l’asta, comunicando agli astanti di aver deciso in tal modo onde salvaguardare gli interessi dei creditori e del debitore. A detta dell’Ufficio, nessuno degli offerenti coinvolti aveva sollevato obiezioni, ragione per cui dopo una nuova offerta della PI 1, il banditore le ha aggiudicato l’automobile per fr. 164'000.–. L’UE osserva infine che soltanto ad asta terminata il ricorrente ha espresso il suo disaccordo, reputando l’aggiudicazione illegittima.
Nella replica spontanea, l’insorgente contesta le osservazioni dell’organo esecutivo, sostenendo che PI 7 in realtà si era lamentato ad aggiudicazione già proclamata e non quando il banditore si apprestava a chiudere l’incanto. Egli fa valere altresì che la ragione per cui l’Ufficio ha deciso di riaprire l’asta, ovverosia la salvaguardia degli interessi dei creditori e del debitore, non regge, siccome l’offerta della PI 1 non era superiore alla sua, motivo per cui non si palesava alcuna opportunità di un maggior incasso. Afferma infine di aver immediatamente espresso il suo dissenso, disappunto e disaccordo sulla riapertura dell’incanto decisa dall’organo esecutivo.
2.1 Giusta l’art. 126 cpv. 1 LEF, dopo tre chiamate, gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al maggior offerente, purché l’offerta ecceda l’importo degli eventuali crediti garantiti da pegno poziori a quello del creditore procedente. L’ultima e maggiore offerta dev’es-sere chiamata dall’ufficiale tre volte. Se la terza chiamata non è immediatamente seguita da un’ulteriore offerta (prima della proclamazione dell’aggiudicazione, solitamente con la parola “aggiudicato/a”), l’ultimo offerente – in quanto adempia le condizioni d’incanto – ha diritto all’aggiudicazione (DTF 118 III 55 consid. 4/a, che fa riferimento all’art. 60 cpv. 1, 2° periodo RFF, applicabile per analogia anche agli incanti mobiliari, dal momento che si limita a precisare quanto già prevede l’art. 126 cpv. 1 LEF). Quando le condizioni legali sono riunite, il direttore dell’asta è invero tenuto ad aggiudicare il bene posto in vendita (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 49 ad art. 126 LEF).
2.2 Nel caso in rassegna, è assodato che il banditore ha aggiudicato il veicolo a RI 1 dopo le tre chiamate di legge per la somma di fr. 160'000.– (v. il verbale manoscritto d’incanto, ove è in particolare indicato che “il signor RI 1 contesta l’aggiudicazione in quanto in un primo momento a lui aggiudicata dopo le tre chiamate per la somma di CHF 160'000 chiuden), in cui il banditore pronuncia la parola “aggiudicata”. Dal momento che non è contestato che il ricorrente adempisse le condizioni d’incanto, l’Ufficio avendo riconosciuto ch’egli ha prodotto in quella sede la prova della sua solvibilità per quanto attiene al pagamento del prezzo (v. osservazioni dell’UE, pag. 3), RI 1 ha diritto all’aggiudicazione, a prescindere dalle lamentele manifestate da un altro astante riguardo a una sua eventuale offerta non udita dai funzionari presenti. Spetta infatti a ogni oblatore manifestarsi in modo sufficientemente chiaro, a voce e alzando la mano o l’apposito cartellino, da farsi notare dal banditore. Nel caso di specie, il banditore era in piedi su una scaletta e poteva quindi vedere chi avesse alzato l’apposito cartellino. Si è del resto girato tra le chiamate per scorgere eventuali altre offerte. Se non è riuscito a farsi notare prima della terza chiamata, PI 7 deve sopportarne le conseguenze.
2.3 L’Ufficio non poteva poi riaprire l’asta, nemmeno per tutelare gli interessi dei creditori e del debitore. La proclamazione dell’aggiudicazione dopo la terza chiamata determina infatti l’immediato trasferimento all’aggiudicatario della proprietà dell’oggetto posto all’asta (Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4a ed. 2012, n. 2123, con un riferimento all’art. 656 cpv. 2 CC per i fondi), sotto la condizione risolutiva dell’adempimento delle condizioni di pagamento (cfr. art. 60 cpv. 2 RFF; Gilliéron, op. cit., n. 47 ad art. 126). L’ufficio d’esecuzione non può quindi più disporre del bene aggiudicato, che è uscito dal patrimonio dell’escusso, ponendolo nuovamente all’asta.
2.4 Non si disconosce, invero, che l’ufficio d’esecuzione può riconsiderare i propri provvedimenti fino all’invio della sua risposta a un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 4 LEF). Formalmente, l’UE poteva quindi, considerando la contestazione di PI 7 come un ricorso contro l’aggiudicazione, annullarla e riprendere l’asta dall’ultima offerta, fatta salva la facoltà per RI 1 di contestare la nuova decisione con un ricorso all’autorità di vigilanza entro il termine di legge di dieci giorni (art. 17 cpv. 2 e 132a cpv. 2 LEF), ciò che ha fatto presentando l’impugnativa in esame. È pertanto priva di rilievo l’osservazione dell’UE secondo cui RI 1 non avrebbe sollevato obiezioni contro la riapertura dell’asta, ciò che del resto l’interessato – che non vi ha partecipato – contesta nella sua replica spontanea. L’UE non allega infatti che RI 1 avrebbe manifestato in modo inequivocabile di rinunciare a impugnare il nuovo provvedimento nel termine di legge.
2.5 Nel merito, la decisione dell’UE di riaprire l’incanto è errata. L’automobile era infatti stata regolarmente aggiudicata a RI 1 al termine delle tre chiamate di legge. Come già rilevato, l’UE non poteva quindi rimetterla all’asta (sopra consid. 2.3). D’altronde, PI 7 non ha contestato che il banditore avesse aggiudicato il veicolo a RI 1 né, per avventura, che avesse creduto che l’offerta di fr. 160'000.– presa in considerazione dal banditore fosse quella che afferma di aver fatto, giacché è costante che quest’ultimo non l’ha udita (né vista). Nelle circostanze descritte, avesse PI 7 anche, come pretende, formulato un’offerta di fr. 160'000.–, essa nemmeno sarebbe efficace ai fini dell’aggiudicazione, solo un’offerta superiore potendo impedire l’aggiudicazione al miglior offerente (art. 126 cpv. 1 LEF).
2.6 In accoglimento del ricorso, va dunque annullata l’aggiudicazione a favore della PI 1 e ristabilita quella legittima a favore di RI 1, sicché l’Ufficio dovrà consegnargli il veicolo, previo pagamento del prezzo d’aggiudicazione.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
La decisione odierna è comunicata solo alle parti che sono intervenute nella procedura di ricorso e alla PI 1.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
1.1 Di conseguenza, è annullata l’aggiudicazione 21 dicembre 2021 dell’automobile Ferrari __________ di colore nero (n. di telaio __________) a favore della PI 1 ed è ristabilita la precedente aggiudicazione dello stesso oggetto a favore di RI 1.
1.2 È fatto ordine all’UE di consegnare il veicolo in questione a RI 1, previo pagamento del prezzo d’aggiudicazione.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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