AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2022.46
Data decisione, Autorità: 25.04.2022, CEF
Titolo: Fallimento. Cessione della pretesa della massa contro gli organi della fallita. Completamento dell’inventario. Tempestività del ricorso
Incarto n. 15.2022.46
Lugano 25 aprile 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 6 aprile 2022 di
RI 1 IT-
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede di Lugano, o meglio contro l’assegnazione dei termini per opporsi alla rinuncia della pretesa della massa contro gli organi della fallita e per chiederne la cessione, emessa il 22 marzo 2022 nel fallimento aperto nei confronti della
PI 1,
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 23 ottobre 2017 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione, 5 ha pronunciato il fallimento della PI 1 dal giorno successivo alle ore 10:00;
che autorizzato a liquidare il fallimento in procedura sommaria, l’Ufficio dei fallimenti (UF), sede di Viganello, ha depositato la graduatoria una prima volta dal 25 febbraio al 16 marzo 2020 e una seconda volta dal 19 maggio all’8 giugno 2020, ammettendo, ma in terza classe anziché in prima, il credito di fr. 1'541'645.– insinuato tardivamente dall’amministratrice unica della fallita, RI 1, per pretese “salariali”;
che in occasione del primo deposito, l’UF ha depositato anche l’inventario, indicando in dieci giorni il termine d’impugnazione (pubblicazione KK04-__________ del __________ 2020);
che il 22 marzo 2022, l’UF ha proposto ai creditori di rinunciare a far valere in proprio il diritto di promuovere azione civile o penale nei confronti degli organi della fallita (art. 754/757 CO), assegnando loro un termine di dieci giorni per opporsi a tale rinuncia;
che l’UF li ha inoltre avvertiti che, salvo contrario avviso della maggioranza di loro, la rinuncia sarebbe stata data per acquisita, li ha avvisati che in tal caso ogni creditore avrebbe potuto chiedere per scritto la cessione della pretesa entro 20 giorni, pena la perenzione del loro diritto, e infine li ha informati che se nessun creditore avesse chiesto la cessione, la pretesa sarebbe stata messa all’asta il 26 aprile 2022 dalle ore 10:00 in avanti presso la sede dell’UF;
che con ricorso del 6 aprile 2022, RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di annullare la circolare del 22 marzo 2022 e di ordinare all’UF d’inventariare gli attivi societari in base allo “Stato Patrimoniale Attivo” oggetto del conto annuale di liquidazione del 2017 e della dichiarazione d’imposta per persone giuridiche del 2017, di ripubblicare l’inventario così completato e di procedere alla liquidazione dei beni;
che con osservazioni del 7 aprile 2022, l’UF si è opposto alla concessione dell’effetto sospensivo e ha chiesto alla Camera di poter soprassedere all’istruttoria preliminare, pur rimettendosi al suo giudizio;
che la circolare del 22 marzo 2022 (doc. A accluso al ricorso), conformemente all’art. 260 LEF, non è una decisione, bensì, come esplicitamente scritto dall’UF, una semplice proposta di rinuncia sprovvista di effetti vincolanti per la massa, la quale è difatti libera di non confermarla;
che in assenza di un “provvedimento” ai sensi dell’art. 17 LEF, non è pertanto data la via del ricorso prevista da tale norma, a meno che il ricorrente faccia valere una violazione della procedura di comunicazione della proposta (sentenza 15.2012.116 del 5 novembre 2012, pag. 2; cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 47 e 50 ad art. 242 LEF, con riferimenti);
che nella fattispecie la ricorrente non fa valere alcuna censura del genere;
che, anzi, la ricorrente non motiva la sua richiesta di annullamento della circolare, se non, a quanto pare di capire, sostenendo implicitamente che con la realizzazione dei beni che secondo lei l’UF ha omesso d’inventariare, si potrebbe tacitare tutti i creditori e ottenere la revoca del fallimento, ciò che renderebbe inutile la cessione della pretesa della massa nei confronti di lei;
che la contestazione dell’inventario è però ampiamente tardiva, dal momento che il termine per impugnarlo, ovvero il 6 marzo 2020, come indicato nella pubblicazione del 25 febbraio 2020 citata sopra, è da tempo scaduto;
che la ricorrente non fa d’altronde valere fatti nuovi che non sarebbero stati noti al momento del deposito del 25 febbraio 2020, siccome allega invece che l’esistenza degli attivi non inventariati e la loro appartenenza alla massa attiva, “era nota, già, a data dichiarazione di fallimento del 24 ottobre 2017” (ricorso, pag. 1 in fondo);
che anche su questo punto il ricorso si rivela irricevibile, per tardività;
che – sia detto per abbondanza – i documenti (bilancio e conto economico 2016-2017 [doc. C], inventario clienti-fornitori [doc. D] e dichiarazione fiscale del 2017 [doc. E]) prodotti dalla ricorrente sono comunque inidonei a sostanziare attivi della fallita, da una parte perché sono redatti dalla stessa ricorrente senza riferimento a elementi concreti e oggettivi, e dall’altra perché proprio per la loro indeterminatezza essi non permettono d’identificare gli attivi da inventariare, ad esempio l’inventario “clienti-fornitori” (doc. D) non indica l’indirizzo delle società presumibilmente clienti della fallita, né la causale dell’importo dovuto e men che meno la documentazione sulla quale si fonda il preteso credito (contratti, fatture, ecc.);
che il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile senza necessità di ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200);
che la domanda di effetto sospensivo diventa pertanto senza oggetto;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a
(anticipata per e-mail all’indirizzo ).
Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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