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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.172
Data decisione, Autorità: 15.04.2022, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo irricevibile poiché incomprensibile, insufficientemente motivato e basato su un documento nuovo
RE 1RE 1RE 1
Incarto n. 14.2021.172
Lugano 15 aprile 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2021.2574 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 maggio 2021 dalla
CO 1 (patrocinata dalla PA 1, )
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 22 ottobre 2021 presentato da RA 1 (amministratore unico della convenuta) contro la decisione emessa l’8 ottobre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto di mutuo del 12 agosto 2016 PI 1 si è obbligato a prestare fr. 250'000.– alla RE 1 e quest’ultima a pagare un interesse annuo dell’8% da versare anticipatamente entro il 1° gennaio. Il mutuo è stato concluso a tempo determinato con scadenza al 31 luglio 2018 senza necessità di disdetta, con la specifica che oltre tale data il contratto sarebbe divenuto a tempo indeterminato con termine di disdetta di tre mesi.
B. In occasione della conclusione di un contratto di compravendita immobiliare con la CO 1, il 12 gennaio 2021 PI 1 le ha ceduto il proprio credito nei confronti della RE 1.
C. Il 22 febbraio 2021 la CO 1 ha disdetto il mutuo con effetto al 31 maggio 2021 chiedendo, invano, alla RE 1 di restituire il capitale mutuato entro la medesima data.
D. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 marzo 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 68'333.30, indicando quale causa del credito il “Contratto di prestito dei 12 agosto 2016, interessi dal 2018 al 2021”.
E. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7 maggio 2021 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 30 luglio 2021. Con replica spontanea del 20 agosto 2021 l’istante ha ribadito il suo punto di vista.
F. Statuendo con decisione dell’8 ottobre 2021, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta per fr. 56'666.63, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– per 5⁄6 e ripetibili di fr. 1'000.– a favore dell’istante.
G. Contro la sentenza appena citata RA 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 ottobre 2021 per ottenere l’accoglimento parziale dell’istanza limitatamente a fr. 44'999.50 (anziché fr. 56'666.63) e l’addossamento delle spese processuali di fr. 300.– a suo carico al massimo per “3⁄6”. Il 29 ottobre 2021 il presidente della Camera ha respinto la domanda d’effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 13 ottobre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 23 ottobre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 25 ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_ 290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/ 2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.
1.3.1 Nella decisione impugnata, il Pretore ha constatato che il contratto di mutuo, unitamente alla cessione del credito di PI 1 alla CO 1, costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. Egli ha però parzialmente accolto l’eccezione sollevata dalla parte convenuta, secondo cui ha pagato interessi di fr. 70'000.– per il periodo dal 1° agosto 2017 al 28 febbraio 2021, ritenendolo verosimile solo fino a concorrenza di fr. 20'000.–, corrispondenti agli interessi relativi al periodo dal 1° agosto 2017 al 31 luglio 2018, mentre ha rilevato che i due documenti attestanti due prelevamenti bancari di fr 25'000.– ciascuno non rendevano invece verosimile alcunché. Il primo giudice ha quindi concluso che dalla pretesa di fr. 68'333.30 posta in esecuzione per gli interessi maturati dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2021 (3 x fr. 20'000/anno + 5⁄12 di fr. 20'000) andavano dedotti fr. 11'666.67, pari agli interessi pagati dal 1° gennaio al 31 luglio 2018 ([20'000 : 12] x 7), onde il parziale accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 56'666.63.
1.3.2 Il reclamante sostiene per contro che il calcolo eseguito dal Pretore è errato e che il periodo da considerare per determinare i pagamenti eseguiti non è dal 1° gennaio al 31 luglio 2018, bensì dal 1° marzo 2018 al 28 febbraio 2019, perché è dal 1° marzo 2018 “che sono scadute i primi e 19 ½ mesi di interessi prepagati, cioè i 32'5000.– dedotti direttamente dei pagamenti di prestito del 15 agosto 2016 e del 16 agosto 2016 (doc. 4), fino al 28 febbraio 2019, momento che è scaduto il secondo anno di interessi prepagati”. A parer suo l’istanza doveva quindi essere accolta per fr. 44'999.50 (anziché per fr. 56'666.63), pari agli interessi scoperti maturati dal 1° marzo 2019 fino al 31 maggio 2021 (2 x fr. 20'000.– + fr. 4'999.50).
1.3.2.1 Sennonché, in tal modo, il reclamante non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, secondo cui a fronte di una pretesa di fr. 68'333.30 per interessi dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2021, egli ha reso verosimile solo il pagamento degli interessi dal 1° gennaio al 31 luglio 2018 sulla base del documento che attesta il versamento bancario di fr. 20'000.– a PI 1 per il periodo dal 1° agosto 2017 al 31 luglio 2018 (doc. 4). D’altronde, egli stesso si era avvalso in sede di osservazioni all’istanza di pagamenti per fr. 70'000.–, di cui fr. 20'000.– riferiti alla “contabilità pagamenti interessi dal 1.08.2017 al 31.07.18” (doc. 4). Il reclamante non si confronta nemmeno con l’argomento secondo cui i documenti attestanti i due prelevamenti bancari di fr. 25'000.– (doc. 5: “contabilità pagamenti interessi dal 1.08.2018 fino al 31.10. 2019”; doc. 6: “contabilità pagamenti interessi dal 1.11.2019 fino al 28.02.2021”) non dimostrano invece alcunché.
1.3.2.2 A ben vedere, il reclamante si avvale solo di pretesi pagamenti effettuati dal 1° marzo 2018 al 28 febbraio 2019 senza fornire una spiegazione comprensibile e, a sostegno delle proprie allegazioni si avvale di due avvisi di accredito di fr. 100'000.– del 15 agosto 2016 e di fr. 117'500.– del 17 agosto 2016 (doc. 4), che sono inammissibili poiché nuovi, essendo stati prodotti per la prima volta in questa sede (v. sopra consid. 1.2). Ne segue che il re-clamo, insufficientemente motivato, incomprensibile e basato su un documento nuovo, si avvera irricevibile. In queste circostanze, non è necessario esaminare se il reclamo, presentato da RA 1 a proprio nome e non a quello della RE 1, avrebbe comunque dovuto essere respinto per difetto di legittimazione attiva (art. 67 CPC).
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 11'667.13 (56'666.63 – 44'999.50), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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