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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.167
Data decisione, Autorità: 15.04.2022, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo irricevibile poiché interamente fondato su un documento nuovo
RE 1
Incarto n. 14.2021.167
Lugano 15 aprile 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2021.627 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 1° settembre 2021 da
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 20 ottobre 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 ottobre 2021 dal Pretore aggiunto;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 luglio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 38'000.– oltre agli interessi del 5% dal 17 novembre 2016, indicando quale causa del credito: “Prestito di CHF 20'000.– del 16/11/2016, Prestito di CHF 10'000.– del 18/12/2016, Prestito di CHF 8'000.– del 08/02/ 2021”;
che avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1° settembre 2021 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord;
che nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 27 settembre 2021;
che statuendo con decisione del 12 ottobre 2021, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza (per fr. 20'000.– anziché per 38'000.–), ponendo a carico di entrambe le parti per metà ciascuna le spese processuali di fr. 440.–, compensate le ripetibili;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 ottobre 2021 per ottenerne implicitamente l’accoglimento integrale dell’istanza;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che presentato entro dieci giorni dalla notifica della decisione impugnata il reclamo è tempestivo;
che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza per fr. 20'000.– ma l’ha respinta per quanto attiene alle pretese di fr. 10'000.– e fr. 8'000.– poiché RE 1 non ne ha dimostrato l’esigibilità, ossia di aver disdetto i rispettivi mutui sottoscritti dal convenuto almeno sei settimane prima dell’introduzione dell’esecuzione giusta l’art. 318 CO;
che con il reclamo RE 1 ammette la carenza probatoria indicata nella decisione impugnata e, alfine di rimediarvi, produce una copia della raccomandata della sua “richiesta di restituzione” del 12 maggio 2021, chiedendo alla scrivente Camera, alla luce di ciò, di “riconsiderare la posizione” del primo giudice;
che tale documento, prodotto per la prima volta in questa sede, è nuovo e quindi inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC);
che di conseguenza non se ne può tenere conto ai fini del giudizio;
che tale conseguenza le era già stata segnalata dalla scrivente Camera nella richiesta di anticipo delle spese processuali presumibili;
che il reclamo si avvera dunque integralmente irricevibile;
che l’esito dell’odierno giudizio non preclude a RE 1 di presentare una nuova istanza di rigetto, cui annettere tutti i documenti necessari (DTF 140 III 461 consid. 2.5, sentenze della CEF 14.2021.103 dell’8 marzo 2022, consid. 4.2.3 e 14.2018.38 del 12 settembre 2018, consid. 7.5);
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni, che non è quindi incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 18'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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