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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.166
Data decisione, Autorità: 15.04.2022, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo irricevibile poiché interamente fondato su un documento nuovo
CO 1RE 1
Incarto n. 14.2021.166
Lugano 15 aprile 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.191/2021 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio promossa con istanza 1° settembre 2021 da
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 20 ottobre 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 13 ottobre 2021 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 luglio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 4'000.– oltre agli interessi del 5% dall’11 novembre 2016, indicando quale causa del credito il “Prestito del 10.11.2016”;
che avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1° settembre 2021 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio;
che nel termine impartitogli CO 1 non ha presentato osservazioni all’istanza;
che statuendo con decisione del 13 ottobre 2021, il Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 225.– senz’assegnare ripetibili;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 ottobre 2021 per ottenerne implicitamente l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che il reclamo presentato entro dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata è tempestivo;
che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che nella decisione impugnata il Giudice di pace ha rilevato che il contratto di mutuo sottoscritto dal convenuto costituisce di principio un valido riconoscimento di debito;
ch’egli ha però respinto l’istanza per il motivo che RE 1 non ha dimostrato l’esigibilità della pretesa posta in esecuzione, ossia di aver disdetto il mutuo almeno sei settimane prima dell’introduzione dell’esecuzione giusta l’art. 318 CO;
che con il reclamo RE 1 ammette la carenza probatoria indicata nella decisione impugnata e, alfine di rimediarvi, produce una copia della raccomandata della sua “richiesta di restituzione” del 12 maggio 2021 chiedendo alla scrivente Camera, alla luce di ciò, “di riconsiderare la posizione” del primo giudice;
che tale documento, prodotto per la prima volta in questa sede, è nuovo e quindi inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC);
che di conseguenza non se ne può tenere conto ai fini del giudizio;
che tale conseguenza le era già stata segnalata dalla scrivente Camera nella richiesta di anticipo delle spese processuali presumibili;
che il reclamo si avvera dunque integralmente irricevibile;
che l’esito dell’odierno giudizio non preclude a RE 1 di presentare una nuova istanza di rigetto, cui annettere tutti i documenti necessari (DTF 140 III 461 consid. 2.5, sentenze della CEF 14.2021.103 dell’8 marzo 2022, consid. 4.2.3 e 14.2018.38 del 12 settembre 2018, consid. 7.5);
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili;
che il reclamo non è infatti stato notificato alla controparte per osservazioni, la quale non è quindi incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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