AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2019.602
Data decisione, Autorità: 02.08.2021, TRAM
Titolo: Validità delle delibere dell'Assemblea patriziale. Ricorso contro la loro pubblicazione
Incarto n. 52.2019.602
Lugano 2 agosto 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 22 novembre 2019 di
RI 1
contro
la decisione del 23 ottobre 2019 (n. 5327) con cui il Consiglio di Stato respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la pubblicazione delle risoluzioni adottate il 14 maggio 2019 dall'Assemblea del CO 1;
ritenuto, in fatto
A. Martedì 14 maggio 2019 ha avuto luogo l'Assemblea ordinaria del CO 1, con il seguente ordine del giorno:
Completamento dell'Ufficio patriziale: nomina di due scrutatori;
Consuntivo 2018
Preventivo 2019
Mozioni ed interpellanze.
b. Il 20 maggio 2019 il presidente dell'Ufficio patriziale ha pubblicato all'albo patriziale le risoluzioni assembleari adottate, con l'indicazione dei mezzi e del termine di ricorso, come segue:
Con voto espresso all'unanimità dei presenti sono stati designati quali scrutatori la Signora __________ e il Signor __________.
Dopo lettura del messaggio 1/2019 dell'Ufficio patriziale, della relazione della commissione della gestione, dei singoli articoli del conto consuntivo 2018, che non hanno sollevato alcun intervento da parte dei presenti, e del conto consuntivo nel suo complesso, l'assemblea con voto espresso all'unanimità dei presenti ha deciso:
è approvato il conto consuntivo 2018.
Dopo lettura del messaggio 2/2019 dell'Ufficio patriziale, della relazione della commissione della gestione, dei singoli articoli del preventivo 2019, che non hanno sollevato alcun intervento da parte dei presenti, e del preventivo 2019 nel suo complesso, l'assemblea con voto espresso all'unanimità dei presenti ha deciso:
è approvato il preventivo 2019
Viene data lettura di cinque mozioni presentate dal Signor RI 1. Le stesse seguiranno l'iter previsto dalle normative vigenti.
B. Il 23 ottobre 2019 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa con cui RI 1 ha chiesto di ordinare all'Amministrazione una nuova pubblicazione delle risoluzioni in parola, comprendente indicazioni in merito ai presenti all'Assemblea del 14 maggio 2019. Secondo il Governo, i temi all'ordine del giorno della seduta assembleare in questione necessitano della sola maggioranza dei presenti votanti, tra i quali non vanno computati i membri dell'Ufficio patriziale, sicché non entrano nel novero dei votanti, né come favorevoli né contrari né come astenuti. Pertanto l'informazione figurante su detta pubblicazione con voto espresso all'unanimità riferita all'approvazione del conto consuntivo 2018 nonché al preventivo 2019 non sarebbe errata o fuorviante. L'Esecutivo cantonale ritiene inoltre che l'indicazione del numero dei votanti presenti non sia rilevante ai fini della pubblicazione delle risoluzioni in questione, poiché adottate all'unanimità.
C. Con ricorso del 22 novembre 2019, assistito da una replica e da una triplica spontanea, RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della decisione governativa testé descritta. Egli ritiene errato il conteggio dei votanti e la mancata astensione dei membri dell'Ufficio patriziale e dei supplenti durante la seduta assembleare del 14 maggio 2019 e domanda quindi l'annullamento della delibera sul consuntivo.
D. Il CO 1 e la presidente dell'Assemblea patriziale resistono all'impugnativa, con argomenti di cui si dirà se necessario in seguito. Alla medesima conclusione perviene il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni. La Sezione degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni si rimette al giudizio del Tribunale.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 146 cpv. 1 della legge organica patriziale del 28 aprile 1992 (LOP; RL 188.100), la legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) e il ricorso tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm e art. 151 cpv. 3 LOP). Il ricorrente contesta la validità della delibera assembleare per la prima volta davanti al Tribunale, formulando quindi una domanda nuova e, pertanto, irricevibile (art. 70 cpv. 2 LPAmm). Su questo aspetto si tornerà comunque in seguito (infra, consid. 3). Con questa riserva, il ricorso è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Davanti al Consiglio di Stato il ricorrente ha contestato la carenza della pubblicazione delle risoluzioni. Ora, la pubblicazione in quanto tale non si configura come un atto impugnabile, difettandole manifestamente il carattere di decisione (art. 2 LPAmm). Essa costituisce, invece, una forma di notificazione, volta innanzitutto a permettere la decorrenza dei termini di ricorso. Carenze nel suo contenuto possono semmai avere effetti sul termine di impugnazione, visto che una notificazione difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio (art. 20 LPAmm). Il Governo avrebbe dunque dovuto respingere in ordine il rimedio. Ora, la riforma dell'esito della decisione impugnata in "irricevibile" sarebbe comunque priva di portata pratica, sicché è sufficiente respingere il ricorso in esame. Sia soggiunto che, in ogni caso, la pubblicazione deve limitarsi a quanto effettivamente consegnato a verbale. Non può nemmeno contenere ulteriori indicazioni non sorrette da quest'ultimo. In questo senso, la richiesta di completazione avanzata dall'insorgente è quindi comunque sia ingiustificata.
Come evidenziato in precedenza, il ricorrente davanti al Governo non ha mai formulato (e, tantomeno, motivato) in modo compiuto la domanda di annullare la deliberazione relativa al consuntivo. Ora, pur ammettendo che al momento dell'insinuazione del ricorso di prima istanza l'insorgente non disponesse di tutti gli elementi necessari per verificare la corretta composizione del corpo votante, al più tardi quando è entrato in possesso del verbale dell'assemblea (trasmessogli dal Governo l'11 luglio 2019) egli poteva eccepire l'eventuale difetto all'indirizzo del Consiglio di Stato, formulando la domanda di annullamento nel termine di 30 giorni (art. 151 cpv. 2 LOP). Il ricorrente, con la replica del 15 luglio 2019, si è invece limitato a sostenere che la menzione all'unanimità sul verbale è pertanto fuorviante e non consona considerato poi che ciò sia realmente avvenuto. È solo con il ricorso insinuato al Tribunale che il ricorrente ha, infine, chiesto di annullare la delibera sul consuntivo. Ferme queste premesse, il Tribunale rinuncia a retrocedere gli atti al Governo perché si esprima in merito alla validità della delibera. Intanto, a ben vedere le considerazioni contenute nella decisione impugnata potrebbero condurre a ritenere che quest'ultimo si sia già espresso in merito. Inoltre, il Consiglio di Stato non potrebbe far altro che dichiarare tardiva l'impugnativa.
Ai fini di prevenire inutili future contestazioni, a titolo abbondanziale la Corte considera comunque quanto segue.
4.1. Per l'art. 150 LOP le singole decisioni degli organi patriziali sono annullabili se contrarie a norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti (lett. a), quando fossero state ammesse a votare persone non aventi diritto e quando ciò abbia potuto influire sulle deliberazioni (lett. b), se la votazione non sia stata eseguita secondo le norme della legge (lett. c), se conseguenti a pratiche illecite oppure quando vi fossero stati disordini o intimidazioni tali da presumere che i patrizi non abbiano potuto esprimere liberamente il voto (lett. d) e quando fossero violate formalità essenziali prescritte da leggi o da regolamenti (lett. e). Ove non sia fatta valere una violazione del diritto secondo l'art. 150 LOP, l'autorità di ricorso non può mettere in discussione una decisione del legislativo senza esporsi al rimprovero di essersi arrogata un potere di cognizione che disattente il principio dell'autonomia patriziale (RtiD II-2017 n. 5 consid. 2.2).
4.2. In concreto, dal verbale si evince innanzitutto che all'assemblea erano presenti tre membri dell'Ufficio patriziale e otto cittadini patrizi; non è tuttavia specificato se tra questi ultimi vi erano anche i supplenti dell'Ufficio patriziale. Né viene esplicitamente confermato che i membri e i supplenti dell'Ufficio patriziale non hanno partecipato alla votazione relativa all'approvazione del consuntivo, in ossequio all'art. 77 cpv. 3 LOP, indicazione che sarebbe utile riportare nell'ottica di eventuali contestazioni. Sia comechessia, quand'anche al voto avessero preso parte tutti e tre i membri e i due supplenti dell'Ufficio patriziale, questo non condurrebbe comunque all'annullamento delle decisioni adottate perché ciò non avrebbe potuto influire sulle deliberazioni. Infatti, per l'art. 73 LOP l'assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti, atteso che i membri e supplenti dell'Ufficio patriziale non sono computati tra questi. Ora, dedotti dagli otto cittadini patrizi gli eventuali supplenti (2, art. 81 cpv. 5 LOP), all'assemblea hanno partecipato comunque sei cittadini patrizi, sicché l'organo era senz'altro abilitato a deliberare. In secondo luogo, per l'approvazione del consuntivo (ma lo stesso vale per gli altri oggetti all'ordine del giorno, che nemmeno ricadono nella clausola di esclusione di cui all'art. 77 cpv. 3 LOP) è richiesta la sola maggioranza dei votanti (art. 74 cpv. 1 e 2 LOP). La delibera essendo stata adottata all'unanimità, non vi è dubbio che la maggioranza necessaria sia stata raggiunta.
Il ricorrente dichiara di contestare la tassa di giustizia caricatagli dal Governo. Egli non motiva minimamente la domanda che, alla luce dell'esito della procedura, risulta del tutto infondata.
In conclusione, il ricorso, in quanto ricevibile, dev'essere respinto, ponendo la tassa di giustizia in capo al ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili alle autorità vincenti, siccome non patrocinate (art. 49 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'200.-, anticipata dall'insorgente, resta a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; [LTF; RS 173.110]).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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