AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2020.10
Data decisione, Autorità: 01.03.2021, TRAM
Titolo: Sanzione disciplinare
Incarto n. 52.2020.10
Lugano 1 marzo 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 7 gennaio 2020 dell'
RI 1
contro
la decisione del 14 novembre 2019 (n. 20.2019.17) con cui la Commissione di disciplina notarile ha pronunciato nei suoi confronti un avvertimento a titolo di sanzione disciplinare;
ritenuto, in fatto
A. a. Il 24 novembre 2016 L e J__________ - proprietari in ragione di un mezzo ciascuno della part. __________ di __________ - hanno sottoscritto, avanti al notaio RI 1, due atti notarili finalizzati all'emissione di due cartelle ipotecarie documentali al portatore gravanti (ciascuna per nominali fr. 1'500'000.-) le rispettive quote di comproprietà.
b. Ricevute le due cartelle ipotecarie, il 23 gennaio 2017 il notaio le ha inviate presso la società __________ SA di __________, dove ha pure indirizzato la copia autentica degli atti costitutivi di pertinenza di ciascun comproprietario.
c. Il 15 luglio 2019 M__________, madre di J__________ e precedente proprietaria della quota di comproprietà donata alla figlia nonché titolare di una procura generale da lei conferitale (per potersi occupare di ogni questione relativa ai beni mobili e immobili posseduti e poterne disporre come se fosse l'assoluta proprietaria, cfr. doc. C), ha segnalato alla Commissione di disciplina notarile (Commissione) il comportamento del notaio nei confronti suoi e di sua figlia. Ha in particolare rimproverato al pubblico ufficiale di non avere trasmesso a J__________ una copia autentica dell'atto costitutivo della cartella ipotecaria gravante la sua quota di comproprietà e di non avere spiegato in modo chiaro e univoco i passaggi che ci sono stati di rogiti e cartelle ipotecarie. Alla segnalazione ha allegato uno scritto indirizzato direttamente al notaio, nel quale ha formulato essenzialmente le medesime critiche, in particolare quella di avere rimesso ad L__________ la cartella ipotecaria gravante la quota di comproprietà della figlia.
B. a. Preso atto della segnalazione, il 31 luglio 2019 la Commissione ha aperto nei confronti del notaio RI 1 un procedimento disciplinare.
b. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito mosso nei suoi confronti. Ha in particolare escluso di non avere adeguatamente informato la segnalante e la figlia circa la portata dell'atto sottoscritto, rilevando di avere letto entrambi gli atti notarili alla presenza dei firmatari, cui avrebbe pure ricordato la finalità dell'operazione, senza ricevere alcuna richiesta di delucidazioni. Quanto alla trasmissione di entrambe le cartelle a L__________ (presso la società __________ SA), rileva di essersi limitato a seguire la chiara istruzione impartitagli da quest'ultimo al momento della firma dell'atto e anticipatagli già durante un precedente incontro alla presenza della segnalante, senza che né la madre né la figlia abbiano avuto nulla da ridire in proposito. Ha infine rilevato di avere - come da istruzioni ricevute - spedito anche la copia autentica dell'atto costitutivo della cartella destinata a J__________ alla __________ SA, dove era già stata trasmessa altra documentazione relativa alla pratica in oggetto senza suscitare contestazioni.
C. Con decisione del 14 novembre 2019, la Commissione ha pronunciato nei confronti di RI 1 un avvertimento.
Ricordati gli obblighi di informazione e di chiarezza che incombono al pubblico ufficiale, la precedente istanza ha reputato che non si potessero muovere critiche all'operato del notaio durante la fase di sottoscrizione dell'atto. Ha invece ritenuto che egli non avesse adempiuto ai predetti doveri trasmettendo la cartella iscritta sulla quota di comproprietà di J__________ e la copia autentica dell'atto costitutivo a lei destinata presso la __________ SA senza disporre di una precisa istruzione al riguardo. Pur non mettendo in dubbio che abbia seguito l'indicazione ricevuta oralmente da L__________, la precedente istanza ha in particolare rimproverato al notaio di non avere formalizzato una chiara istruzione di trasmissione della cartella ipotecaria documentale al portatore da parte di J__________, sola proprietaria della quota gravata, che non risulta peraltro avergli dato scarico per il proprio operato. La sanzione è stata commisurata avuto riguardo all'assenza di precedenti in materia disciplinare.
D. Avverso la predetta decisione, il notaio RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. L'insorgente rileva anzitutto che la segnalazione si iscrive in un contezioso che ha preso avvio nell'estate 2019 tra L________ e M__________, rispettivamente i suoi figli J__________e e , avente per oggetto il fondo gravato dalle cartelle ipotecarie qui in oggetto. Ripercorsi gli antefatti che hanno condotto all'emissione delle due cartelle ipotecarie in parola, ha spiegato di avere ricevuto la chiara e precisa istruzione di inviare le due cartelle a L presso la __________ SA sia da L__________ stesso, che dalla segnalante, la quale avrebbe dato il proprio consenso, in quanto valida rappresentante della figlia, durante l'incontro che ha preceduto la firma degli atti. Contesta che tale chiara istruzione necessitasse di approfondimento rispettivamente di formalizzazione. Eccessivo sarebbe del resto stato esigere in concreto un'istruzione scritta, ritenuto come egli conoscesse e seguisse da anni le parti. Il consenso di J__________ sia alla costituzione della cartella che alla sua consegna in proprietà a L__________ sarebbe stato evidente, tant'è che non avrebbe sollevato alcuna obiezione in merito.
E. In sede di risposta, la Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi nel provvedimento impugnato.
F. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una replica.
Considerato, in diritto
1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 102 cpv. 1 della legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 104 LN e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 104 LN e 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Nemmeno l'insorgente sollecita del resto l'assunzione di particolari mezzi di prova.
2.1. La violazione dei doveri che incombono al notaio è sanzionata a livello disciplinare. Corollario della vigilanza assicurata dallo Stato al fine di garantire l'esercizio irreprensibile della professione e di preservare la fiducia del pubblico, la responsabilità disciplinare del notaio è regolata esaustivamente dal diritto cantonale (cfr. STA 52.2017.337 del 22 novembre 2017 consid. 3.1 e rimandi). 2.2. In Ticino, l'art. 20 cpv. 1 LN prevede la repressione in via disciplinare degli atti commessi dal notaio in violazione dei suoi doveri o tali da compromettere in qualunque modo la sua reputazione professionale, il suo onore in relazione agli obblighi professionali o la fiducia che in lui ripone il pubblico. La norma precisa che la Commissione giudica tutte le violazioni alla legge sul notariato, al regolamento, alla legge sulla tariffa notarile, alle norme deontologiche e allo statuto. Quest'ultima puntualizzazione - assente nel corrispondente art. 126 n. 1 della previgente legge sul notariato del 23 febbraio 1983 (vLN; BU 1985, 217) - è stata aggiunta al fine di conferire una chiara base legale in merito al perseguimento delle violazioni ai doveri del notaio, concetto il cui contenuto può essere individuato anche facendo capo alle norme deontologiche (cfr. al riguardo: Messaggio n. 6491 del 5 aprile 2011, pag. 11, ad art. 22; STF 2P.224/2000 del 19 dicembre 2000 in RDAT II-2001 n. 11 consid. 3b e rimandi; cfr. inoltre Michel Mooser, Le droit notarial en Suisse, II ed., Berna 2014, pag. 76, n. 126 e pag. 221 seg., n. 338; Denis Piotet, Déontologie notariale et droit suisse, in: SJ 2002 II 275, in particolare pag. 278 seg.).
Tra gli obblighi professionali che incombono al notaio si annovera quello di esprimere nell'atto la volontà (concordante) delle parti in maniera chiara, precisa e inequivocabile (cfr. Mooser, op. cit., pag. 126, n. 208). Ruolo del notaio è infatti quello di formulare un atto che sia il più chiaro e completo possibile, allo scopo di facilitarne la comprensione e di contribuire così alla certezza dei rapporti giuridici (cfr. STA 52.2017.445 dell'8 agosto 2018 consid. 6.3 e 7.3; Mooser, op. cit., pag. 126 seg., n. 208 e pag. 290, n. 432). I termini utilizzati non devono prestarsi a interpretazioni e devono corrispondere al loro senso giuridico. L'atto deve permettere di distinguere ciò che costituisce il contenuto degli impegni delle parti da quello che costituisce soltanto un desiderio, un'intenzione o un'aspettativa. Deve poter essere compreso facilmente dalle parti, dai loro successori in diritto, dai terzi e dalle autorità (cfr. Mooser, op. cit., n. 208, pag. 126 e rif.). L'obbligo di chiarezza discende dagli scopi perseguiti dalla forma autentica, tutti orientati a contribuire alla certezza del diritto e così a limitare le controversie tra le parti, concorrendo alla pace sociale (cfr. Mooser, op. cit., pag. 287 seg., n. 427 seg.; cfr. pure, pag. 83, n. 139). L'atto autentico costituisce infatti un mezzo di prova particolarmente sicuro, tanto che il legislatore gli ha conferito una forza probante accresciuta (cfr. art. 9 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 [CC; RS 210]; cfr. Mooser, op. cit., pag. 288, n. 428). L'importanza che i predetti scopi rivestono non è necessariamente la stessa in ogni caso in cui viene richiesta la forma autentica, ma dipende in particolare dalla natura e dalla destinazione dell'atto in questione (cfr. Mooser, op. cit., pag. 287 seg., n. 427).
A livello cantonale l'obbligo di chiarezza si deduce, oltre che dal dovere di diligenza del notaio (sancito all'art. 12 LN, giusta il quale il notaio deve usare la massima diligenza nell'espletare le proprie funzioni), in particolare dall'art. 38 cpv. 1 lett. f LN, secondo cui il pubblico istromento deve contenere la chiara formulazione dei patti o delle disposizioni che ne formano l'oggetto. Tale principio è inoltre ricordato all'art. 5 cpv. 2 del codice professionale dell'Ordine dei notai del Cantone Ticino del 18 giugno 2015 (RL 952.205), che prescrive al notaio di formulare gli atti pubblici in modo chiaro e veritiero.
4.2. Nella decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che il notaio avesse mancato al proprio obbligo di informazione e chiarezza trasmettendo la predetta cartella ipotecaria iscritta sulla quota di comproprietà di J__________ e la copia autentica dell'atto costitutivo a lei destinata alla società __________ SA senza disporre di una chiara istruzione (formalizzata) al riguardo. Ha in particolare ritenuto insufficiente l'istruzione ricevuta oralmente da L__________ durante l'incontro preliminare tenutosi alla presenza della segnalante (che non avrebbe sollevato obiezioni) e ribadita, sempre verbalmente, dopo la firma dell'atto (senza che J__________ avesse nulla da ridire in proposito). Premesso che una cartella ipotecaria documentale al portatore di nuova emissione viene trasmessa al notaio quale rappresentante del proprietario, ha considerato che era J__________, sola comproprietaria della quota gravata, a dover indicare in modo chiaro e univoco al notaio a chi il titolo avrebbe dovuto essere consegnato.
4.3. Nella sua impugnativa, il ricorrente ribadisce anzitutto che l'incarico di emettere le due cartelle ipotecarie in questione gli era stato conferito congiuntamente da L__________ e dalla segnalante, in qualità di procuratrice della figlia J__________, durante il citato incontro preliminare del 22 novembre 2016, in occasione del quale entrambi gli avevano spiegato che i titoli dovevano garantire a L__________ la differenza di finanziamento non coperta dalla banca, che si sarebbe assunto personalmente per consentire l'ultimazione dell'edificio progettato sulla part. __________ di . Precisa poi che L gli aveva impartito - alla presenza della segnalante, che aveva acconsentito - la chiara istruzione di inviare a lui (per essergli rimesse in proprietà) le due nuove cartelle ipotecarie presso la __________ SA, società che già si occupava di questioni tecniche e gestionali connesse alla part. . Contesta quindi che tale istruzione - peraltro ribadita in occasione della firma dell'atto, in presenza di J (che nulla ha obiettato al riguardo) - necessitasse di essere formalizzata, ritenuto, da un lato, come la LN non preveda l'obbligo di disporre di un'istruzione scritta e considerato, dall'altro, che una formalizzazione poteva apparire in concreto eccessiva, a fronte dei pregressi rapporti (anche professionali) intrattenuti da lungo tempo con le parti.
4.4. La tesi dell'insorgente non può essere condivisa.
È ben vero che in una dichiarazione giurata prodotta con il gravame (cfr. doc. D, brevetto n. 7192 del 7 gennaio 2020 del notaio ) L ha confermato l'istruzione data al ricorrente (così come l'accordo della segnalante e della figlia). Inoltre non si può invero nemmeno ignorare che, per oltre due anni dopo l'emissione delle cartelle (da novembre 2016 a luglio 2019) tanto J__________ quanto sua madre sono apparentemente rimaste passive senza nulla chiedere o eccepire sul destino della cartella ipotecaria, ciò che sembra avvalorare che i fatti si siano svolti così come illustrati dall'insorgente (cosa che neppure la precedente istanza ha invero negato). Cionondimeno va ritenuto che, accontentandosi di un'istruzione verbale (che non trova alcun riscontro scritto) riguardo alla consegna del titolo ipotecario in questione, il ricorrente abbia manifestamente mancato al suo obbligo di chiarezza. Il notaio deve infatti formulare le clausole in maniera tanto più chiara e inequivocabile quanto più l'atto rogato comporta conseguenze importanti e gravose. Tali sono quelle di una cartella ipotecaria documentale al portatore, ritenuto che, giusta l'art. 978 cpv. 1 del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 [CO; RS 220] in combinazione con l'art. 842 cpv. 1 CC, il portatore è presunto titolare del credito garantito dal pegno immobiliare.
Ora, come indicato dalla precedente istanza, il notaio riceve la cartella ipotecaria documentale al portatore di nuova emissione in rappresentanza del proprietario gravato. Nella misura in cui il titolo ipotecario è destinato ad altri, egli deve quindi disporre di una chiara indicazione del proprietario che precisi a chi vada consegnato. Affinché i rapporti giuridici siano chiari per le parti, ma anche per i loro successori in diritto, per i terzi e per le autorità eventualmente chiamate a statuire in merito, occorre che tale istruzione sia formalizzata nell'atto. Poco importa che, come afferma il ricorrente, la LN (né invero il relativo regolamento del 25 marzo 2015 [RN; RL 952.110] o il codice professionale dell'Ordine dei notai) non stabilisca espressamente che il notaio possa agire unicamente in base a istruzioni scritte delle parti. Tale obbligo deriva direttamente dal suo dovere di formulare atti chiari allo scopo di favorire la certezza dei rapporti giuridici e di evitare che in un secondo tempo possano generarsi delle controversie. Obbligo che in concreto il ricorrente ha effettivamente disatteso. Prova ne sia l'esigenza di produrre, nell'ambito del presente procedimento disciplinare, la dichiarazione giurata di L__________ per rispondere alle critiche della segnalante e difendere il proprio operato. Esigenza che non vi sarebbe stata se la pattuizione in questione fosse stata chiaramente formalizzata direttamente nell'atto rogato.
Da tutto quanto sopra discende che, accontentandosi di un'istruzione orale circa la trasmissione di un documento importante quale una cartella ipotecaria documentale al portatore e non procedendo alla sua formalizzazione, l'insorgente è incorso in una violazione del suo dovere di chiarezza, così come appurato dalla precedente istanza.
5.1. In caso di violazione della legge notarile, l'art. 97 cpv. 1 LN prevede le misure disciplinari seguenti:
l'avvertimento;
l'ammonimento;
la multa fino a fr. 20'000.-;
la sospensione dall'esercizio o il divieto definitivo di esercitare, misure da pubblicarsi sul Foglio ufficiale. La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio del notariato o con il divieto definitivo di esercitare (art. 97 cpv. 2 LN). L'art. 98 cpv. 1 LN precisa che nella commisurazione delle misure disciplinari devono essere considerati la rilevanza del fatto, l'intensità del dolo, il grado della colpa, nonché le possibili conseguenze derivanti dalle mancanze e in genere il comportamento del notaio.
La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Occorre considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere - che di principio non è tanto quello di punire il trasgressore, quanto piuttosto quello di garantire che in futuro questi eserciti in maniera ineccepibile la sua funzione - e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. La sanzione deve essere fissata in maniera appropriata in funzione della natura e della gravità della violazione dei doveri legati all'esercizio della pubblica funzione. L'autorità terrà in particolare conto della colpa del trasgressore, degli interessi minacciati o lesi, del modo in cui il notaio ha svolto la sua funzione in precedenza, così come del comportamento da lui tenuto durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2016.158 del 21 aprile 2017 consid. 5.1 e riferimenti).
5.2. In concreto, la violazione in cui è incorso il ricorrente, evidentemente imputabile a una negligenza (così come indicato anche dalla precedente istanza), può tutto sommato ancora essere ritenuta piuttosto leggera. Depongono inoltre favore dell'insorgente l'assenza di precedenti disciplinari come pure il lungo tempo trascorso dai fatti (oltre quattro anni).
Alla luce di tutto quanto esposto, si giustifica pertanto di confermare l'avvertimento pronunciato dalla Commissione. La sanzione così commisurata, corrispondente alla più lieve misura prevista dall'art. 97 cpv. 1 LN, risulta opportunamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e senz'altro rispettosa del principio della proporzionalità, anche avuto riguardo al tempo trascorso dai fatti. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza del ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.
6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza.
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'200.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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