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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2022.6
Data decisione, Autorità: 06.04.2022, CEF
Titolo: Denegata giustizia. Reiezione di una domanda d’esecuzione perché l’escussa è fallita. Carente legittimazione a ricorrere di una ditta individuale. Lingua della procedura
Incarto n. 15.2022.6
Lugano 6 aprile 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso per denegata giustizia presentato l’11 gennaio 2022 della
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, o meglio contro la reiezione della domanda d’esecuzione n. __________ presentata dalla ricorrente nei confronti della
PI 1, __________
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 15 novembre 2021 la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha respinto la domanda d’esecuzione n. __________ presentata dalla “RI 1” nei confronti della PI 1, in quanto il fallimento di quest’ultima era stato dichiarato il 3 novembre 2021;
che con ricorso dell’11 gennaio 2022, a nome della “RI 1” tale __________ si duole di una denegata giustizia da parte dell’UE, che a suo dire ha illecitamente rifiutato di avviare l’esecuzione e per di più ha omesso di trasmettere la richiesta al giudice del fallimento, facendo valere al riguardo una pretesa di risarcimento danni di fr. 3'500.–;
che con ordinanza del 21 gennaio 2022, il presidente della Camera, accertato che che la ricorrente non risulta iscritta né nel registro di commercio né nel registro d’identificazione delle imprese (IDI), le ha assegnato un termine di dieci giorni per dimostrare la propria personalità giuridica, ad esempio producendo i suoi statuti, pena l’irricevibilità del ricorso in caso d’inosservanza del termine;
che con scritto del 15 marzo 2022, a nome della ricorrente RA 1 si duole della mancata indicazione del debitore sull’ordinanza del 21 gennaio 2022 (il cui originale è accluso allo scritto), specifica di essere una creditrice svizzera tedesca e di accettare perciò solo comunicazioni in lingua tedesca, e sostiene che la “RI 1” è una ditta individuale, non tenuta ad iscriversi nel registro di commercio dal momento che la sua cifra d’affari non raggiunge fr. 100'000.–, e in quanto tale non ha statuti;
che avendo la ricorrente stessa adito la Camera, dovrebbe sapere chi è la debitrice nei confronti della quale ha presentato la domanda d’esecuzione oggetto del ricorso;
che la ricorrente misconosce d’altronde che l’italiano è la lingua ufficiale in Ticino (art. 1 cpv. 1 Cost. TI) e pertanto l’intera procedura esecutiva, compresa la procedura di ricorso all’autorità di vigilanza ticinese (cfr. art. 7 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]), si deve svolgere in questa lingua (DTF 102 Ia 36 consid. 1, 108 V 208 consid. 1; sentenza della CEF 15.2019.64 del 14 gennaio 2020, RtiD 2020 II 924 n. 35c, consid. 7; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 26 ad art. 2 LEF);
che in diritto svizzero le ditte individuali non hanno personalità giuridica, sicché non possono essere soggetto attivo o passivo di una procedura di esecuzione o di fallimento, la quale va promossa da o contro il titolare (persona fisica) della ditta individuale (cfr. DTF 120 III 13 consid. 1; sentenze della CEF 15.2016.42 del 22 luglio 2016, consid. 3.1 e 15.2012.107 del 25 ottobre 2012 pag. 2; Kofmel Ehrenzeller in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 29 ad art. 67 LEF);
che la ditta individuale non ha quindi nemmeno la legittimazione a inoltrare un ricorso all’autorità di vigilanza (sentenza della CEF 15.2002.18 del 14 marzo 2002, pag. 2);
che il ricorso in esame è pertanto irricevibile in mancanza di legittimazione della “RI 1”;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Centro di competenza cantonale per l’emissione dei precetti esecutivi (CCPE), Faido.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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