AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2022.20
Data decisione, Autorità: 01.04.2022, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Ritiro reclamo
CO 1RE 1
Incarto n. 14.2022.20
Lugano 1° aprile 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2021.2830 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 14 giugno 2021 da
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo dell’11 febbraio 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 31 gennaio 2022 dal Pretore, con cui ha respinto l’istanza da lui presentata il 14 giugno 2021 e volta al rigetto provvisorio dell’opposizione all’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano promossa per l’incasso di fr. 43'071.50 oltre agli accessori, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.–;
ricordata l’ordinanza del 28 marzo 2021 con cui al reclamante è stato impartito un ultimo termine fino al 13 aprile 2022 per versare fr. 400.– in garanzia delle spese processuali presumibili;
preso atto dello scritto del 30 marzo 2022 con cui RE 1 ha dichiarato di ritirare il reclamo;
considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 8 ad art. 241 CPC);
dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
rilevato che in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (rispettivamente il reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);
ritenuto che nella commisurazione delle spese processuali si deve tenere conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG);
appurato che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;
osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 43'071.50, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
Le spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio sono poste a carico del reclamante.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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