AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 15.2021.134
Data decisione, Autorità: 04.04.2022, CEF
Titolo: Esecuzione ed estensione del sequestro. Assistenza tra uffici per l’esecuzione del sequestro di un conto bancario fuori cantone. Minimo di esistenza
Incarti n. 15.2021.134 15.2021.137 15.2021.145 15.2022.010
Lugano 4 aprile 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sui ricorsi presentati il 10 dicembre (n. 28/2021 di Mendrisio e n. 40/2021 di Lugano), 23 dicembre 2021 (n. 48/2021 di Lugano) e 10 gennaio 2022 (n. 4/2022 di Lugano) da
RI 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sedi di Mendrisio e Lugano, o meglio contro i verbali di sequestro emessi il 1° dicembre 2021 nei procedimenti n. __________, __________ e __________ della sede di Mendrisio, nonché n. __________, __________ e __________ della sede di Lugano, promossi nei confronti del ricorrente rispettivamente da
Confederazione Svizzera, Berna Stato del Cantone Ticino, Bellinzona Comune di Lugano, Lugano (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
ritenuto
in fatto: A. Il 30 novembre 2021, l’Ufficio esazione e condoni (UEC) ha emesso nei confronti di RI 1 tre decreti di sequestro a garanzia delle imposte federali dirette di fr. 440'000.–, delle imposte cantonali dirette di fr. 460'000.– e delle imposte del Comune di Lugano di fr. 350'000.–, tutte riferite agli anni dal 2011 al 2018 (multe comprese), oltre agli interessi (del 3 o 2.5%) dal 1° dicembre 2021.
B. In esecuzione dei tre decreti appena menzionati, lo stesso 30 novembre 2021, la sede di Lugano dell’Ufficio di esecuzione (UE) ha proceduto a sequestrare gli averi di RI 1 presso l’PI 9 e la PI 10. Sempre in medesima data la sede di Mendrisio dell’UE ha sequestrato gli averi dell’escusso presso la Banca __________ nonché le unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ del fondo n. __________ RFD di __________ e n. __________ del fondo n. __________ RFD di __________, con le relative pigioni. Il 30 novembre 2021, la sede luganese dell’UE ha incaricato il Betreibungsamt der Region Engiadina Bassa / Val Mèstair di procedere in via rogatoria al sequestro di tutti gli averi di RI 1 presso la Banca PI 12.
C. In presenza di RI 1 e del suo patrocinatore, il 1° dicembre 2021, la sede di Lugano dell’UE ha sequestrato al suo domicilio diversi mobili, tappeti, quadri e un orologio. L’escusso ha dichiarato di essere proprietario delle 100 azioni al portatore della società PI 4 e delle 120 azioni dell’PI 5, ma di non sapere dove si trovano le prime e di presumere che le seconde siano in possesso della __________ di __________. Egli ha inoltre affermato di non aver ancora ricevuto emolumenti per le sue attività di amministratore, di non percepire alcuno stipendio dalla PI 4, di conseguire un salario annuo sui fr. 280'000.– a fr. 300'000.– dall’PI 6 e di vantare una quota di ⅓ nella comunione ereditaria __________, di cui la madre PI 7 è usufruttuaria. RI 1 ha anche dichiarato che tutti gli oggetti presenti nell’abitazione sono di proprietà della madre.
D. Sempre il 1° dicembre 2021, l’Uffizi da scussiun EBVM di Scuol ha sequestrato gli averi di RI 1 presso la PI 12.
E. Ancora in esecuzione dei noti decreti di sequestro, il 7 dicembre 2021 il Betreibungs- und Konkursamt del Regio Maloja ha sequestrato la quota di comproprietà n. __________ del fondo n. __________ RFD di __________ e tutti i mobili arredanti l’appartamento di proprietà di RI 1.
F. Con due ricorsi “cautelativi” del 10 dicembre 2021 diretti separatamente contro l’operato delle sedi di Mendrisio (15.2021.134) e di Lugano (15.2021.137), RI 1 ha chiesto, previo conferimento dell’effetto sospensivo, in via principale di dichiarare nulli gli atti esecutivi eseguiti da ognuna delle sedi in esecuzione dei decreti di sequestro fiscali, e in via subordinata di annullare tali atti e di ordinare alle stesse di procedere nuovamente agli atti neces-sari all’esecuzione dei decreti fiscali e di calcolare il suo minimo vitale.
G. Con ordinanza del 15 dicembre 2021, il presidente della Camera ha congiunto le procedure dipendenti dai due ricorsi e respinto le domande di effetto sospensivo.
H. Il 22 dicembre 2021, a fronte di redditi accertati in fr. 22'768.75 mensili la sede di Lugano dell’UE ha stabilito provvisoriamente il minimo esistenziale di RI 1 in fr. 5'983.50, tenuto conto anche di spese condominiali relative a vari fondi di fr. 687.50 e d’interessi ipotecari per fr. 1'603.60.
I. Il 23 dicembre 2021, RI 1 ha presentato un terzo ricorso (15.2021.145) contro l’operato della sede di Lugano dell’UE in relazione al sequestro eseguito dall’Uffizi da scussiun EBVM di Scuol postulando, previo conferimento dell’effetto sospensivo, in via principale la nullità e in via subordinata l’annullamento di tutti gli atti e provvedimenti di assistenza dell’UE a favore dell’ufficio grigionese, oltre al dissequestro della sua relazione bancaria.
L. Con ordinanza del 27 dicembre 2021, il presidente della Camera ha respinto la (terza) domanda di effetto sospensivo.
M. Il 30 dicembre 2021, l’UE ha determinato la quota pignorabile dei redditi che l’escusso percepisce quale amministratore dell’PI 6 sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore
fr.
22'768.75
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
1'650.00
affitto appartamento a M__________ usato per motivi professionali
Assicurazione malattia
fr.
792.40
premi LaMal
Totale
fr.
3'642.40
100%
L’UE ha quindi sequestrato presso la datrice di lavoro dell’escusso, l’importo eccedente fr. 3'642.40 (indicativamente fr. 19'126.35) con effetto immediato e per un anno al massimo.
N. Nelle osservazioni 30 dicembre 2021 ai due primi ricorsi, l’UEC ha concluso alla loro reiezione, pur precisando di aver autorizzato pagamenti di spese dell’escusso per complessivi fr. 22'779.28 e chiesto il 29 dicembre 2021 di liberare a suo favore il minimo vitale calcolato provvisoriamente dall’UE, il quale, nelle sue del 3 gennaio 2022, si è rimesso al giudizio della Camera. Con replica spontanea del 20 gennaio 2022, RI 1 ha ribadito le proprie conclusioni.
O. Con osservazioni del 4 gennaio 2022, l’UEC ha concluso alla reiezione del terzo ricorso, mentre nelle sue del 12 gennaio l’UE si è nuovamente rimesso al giudizio della Camera. In replica spontanea del 21 gennaio 2022, RI 1 ha ribadito le proprie conclusioni e la richiesta di assunzione del suo interrogatorio.
P. Con un quarto ricorso del 10 gennaio 2022, RI 1 ha chiesto alla Camera di dichiarare nulli, e in via subordinata di annullare i provvedimenti dell’UE relativi al calcolo del minimo vitale di fr. 3'642.40, compresa la notificazione del sequestro all’PI 6, e di riconoscergli un minimo esistenziale di almeno fr. 5'983.50, o in via alternativa di ordinare all’UE di procedere a un nuovo calcolo.
Q. Sia gli escutenti sia l’UE hanno concluso, nelle loro osservazioni del 20 e 26 gennaio 2022, alla reiezione del (quarto) ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Siccome oppongono le stesse parti e vertono sull’esecuzione dei medesimi decreti di sequestro, le due ultime procedure di ricorso in oggetto possono anche essere congiunte con le due prime, già congiunte (art. 5 cpv. 1 LPR e 76 cpv. 1 LPamm), pur conservando la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
I. Ricorso n. 40/2021 della sede di Lugano (15.2021.137)
In fondo al suo ricorso RI 1 ha chiesto il proprio interrogatorio o deposizione e nella replica spontanea ha ribadito tale richiesta oltre all’esperimento di un’istruttoria con particolare riguardo all’art. 19 cpv. 2 LPR (secondo cui le parti sono tenute a presentare tutti i documenti e ad indicare tutti i mezzi di prova rilevanti per la valutazione del caso). Egli non indica però su quali fatti, che non risultano già dagli atti, dovrebbe vertere l’istruttoria (e in particolare il suo interrogatorio) né la sua utilità. La richiesta si avvera di conseguenza inammissibile oltre che inutile, giacché se intendeva così permettere la determinazione del proprio minimo esistenziale doveva solo rivolgersi all’UE e fornirgli la documentazione necessaria (v. sotto consid. 4.2).
Il ricorrente rimprovera all’UE di aver sequestrato tutti i suoi conti bancari presso la PI 8, l’PI 9 e la PI 10, il conto intestato alla comunione ereditaria fu PI 11 presso l’PI 9, le pigioni relative all’unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ della particella n. 453 RFD di __________ e al fondo n. __________ RFD __________, e i beni immobili e mobili situati nel circondario dell’Ufficio d’esecuzione e fallimenti della regione Maloja senza calcolare il suo minimo esistenziale, in violazione dell’art. 93 LEF.
4.1 Dall’esposto dei fatti contenuto nel ricorso non risulta che l’UE avesse (ancora) sequestrato redditi del ricorrente al momento della presentazione dell’impugnazione. Al riguardo il ricorso è pertanto senza oggetto o al meglio prematuro, ovvero in ogni caso irricevibile.
4.2 Del resto, nelle osservazioni 14 dicembre 2021 relative alla domanda di effetto sospensivo, l’UE ha rilevato a ragione che avrebbe potuto stabilire il minimo esistenziale del ricorrente solo dopo ch’egli avesse prodotto la documentazione necessaria al calcolo. Nelle sue osservazioni del 3 gennaio 2022, l’UE ha precisato di aver proceduto a tale calcolo il 30 dicembre 2021 (sopra ad M). Nella replica spontanea del 20 gennaio 2022, il ricorrente pretende di esporre – un’altra volta “a titolo prudenziale” – le argomentazioni presentate con il quarto ricorso (sotto consid. 13) contro il pignoramento del suo salario presso l’PI 6. È perfettamente inutile. Esse andranno esaminate nel quadro del trattamento del quarto ricorso. Non hanno pertinenza nei primi due ricorsi, relativi a uno stadio dell’esecuzione dei decreti di sequestro in cui i suoi redditi non erano ancora stati formalmente eseguiti, in particolare per il suo ritardo a fornire la documentazione necessaria.
5.1 Le banche non sono tenute a comunicare all’ufficio d’esecuzione l’esito del sequestro prima che il termine di opposizione allo stesso sia trascorso inutilizzato o che l’opposizione sia stata definitivamente scartata (DTF 125 III 391 segg.). Prima di tale comunicazione, l’ufficio non è in grado di determinare il valore degli averi effettivamente sequestrati né pertanto di stabilire se il valore dei beni sequestrati supera quello del credito del sequestrante nel senso dell’art. 97 cpv. 2 LEF e nell’affermativa di fissare l’ordine di sequestro in virtù dell’art. 95 LEF. È quindi prematuro il ricorso contro il sequestro che non è ancora stato eseguito completamente poiché l’ufficio non è ancora in possesso delle informazioni necessarie a stabilirne pienamente l’esito (sentenza della CEF 15. 2016.67 del 18 novembre 2016, RtiD 2017 II 903 n. 66c, consid. 3.3 e 3.4).
5.2 Nel caso in rassegna, il ricorrente non procede ad alcun calcolo per dimostrare la propria allegazione relativa alla violazione degli art. 97 cpv. 2 e 95 LEF. Spettava semmai a lui autorizzare le banche a informare l’UE dell’esito del sequestro dei suoi conti per consentirgli di applicare le norme in questione. Prematuro, il ricorso si rivela ancora una volta irricevibile anche su questo punto.
5.3 Il verbale di sequestro, peraltro ancora provvisorio per i motivi appena evocati, indica che la quota del ricorrente del conto intestato alla comunione ereditaria fu PI 11 è di un terzo e che sullo stesso grava l’usufrutto a favore della madre (doc. E, ad n. 31). L’UE potrà decidere se eventualmente dissequestrare tale quota in virtù degli art. 97 cpv. 2 e 95 solo dopo la comunicazione dell’esito del sequestro di tutti i beni menzionati nei decreti di sequestro. La censura va pertanto respinta.
Il ricorrente evoca ancora il rischio di un pregiudizio per i diritti delle banche in seguito al sequestro dei conti dai quali egli attinge per pagare gli oneri ipotecari, ciò che violerebbe l’art. 102 cpv. 1 LEF. A parte il fatto ch’egli non fa valere un diritto proprio, con l’accordo dei creditori sequestranti il 16 dicembre 2021 l’UE ha autorizzato la PI 10 a dissequestrare fr. 8'138.33 per consentire alla fiduciaria del ricorrente, la RA 2, di pagare alcune spese connesse con i fondi, compresi gli oneri ipotecari (v. scritto 14 dicembre 2021 dell’UEC alla RA 2, doc. B accluso alle osservazioni dell’UEC). Nella sua replica spontanea il ricorrente fa sì presente che pure i futuri pagamenti saranno subordi-nati all’approvazione anche della Divisione affari penali e inchieste (DAPI), che ha decretato il sequestro penale dei medesimi conti, e che non è dato di sapere fino a quando le autorità penale e fiscali continueranno ad autorizzare i pagamenti degli oneri ipotecari, ma si tratta di censura speculativa, che è prematura e di conseguenza inammissibile.
Nella parte “In fatto” del ricorso RI 1 contesta il sequestro dei mobili rinvenuti nell’appartamento della madre, in cui egli abita, facendo valere che appartengono tutti a lei.
7.1 L’ufficio di esecuzione è in linea di principio tenuto a pignorare, d’ufficio, tutti i diritti patrimoniali pignorabili (giusta gli art. 92 e 93 LEF) di cui l’escusso pare essere il titolare, purché essi non facciano indiscutibilmente parte del patrimonio di un terzo. Deve pertanto pignorare anche i beni che appartengono solo formalmente a un terzo, qualora sussista il dubbio che l’escusso ne è proprietario così come nei casi in cui la rivendicazione del terzo sembra fondata su un atto revocabile o sembra abusiva. In particolare l’ufficio deve pignorare i beni che l’escutente o l’escusso indicano come facenti parte del patrimonio di quest’ultimo; in caso di contestazione del terzo, la controversia andrà risolta nella procedura di rivendicazione (art. 106 e segg. LEF). Tuttavia, se la proprietà del terzo è manifesta, specialmente quando questi è proprietario del fondo o titolare del conto bancario di cui il procedente chiede il pignoramento, la richiesta di quest’ultimo dev’essere motivata e suffragata da indizi (DTF 132 III 284, consid. 2.2; sentenza della CEF 15.2012.78 dell’11 settembre 2012, RtiD 2013 I 833 n. 53c consid. 1.1).
7.2 Che l’appartamento in cui è stato eseguito il sequestro sia locato dalla madre (doc. R e S acclusi al ricorso) e la polizza assicurativa della mobilia sia stata conclusa dalla stessa (doc. T) non implica ancora necessariamente e giuridicamente che i beni siano di sua proprietà, specie perché il ricorrente abita anche lui in quell’appartamento. D’altronde, la questione dell’appartenenza dei beni sequestrati è, in prima battuta, di esclusiva competenza del giudice del sequestro (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; tra altre: sentenza della CEF 15.2008.51 del 12 settembre 2008 consid. 4), fatta salva la competenza del giudice nell’azione di rivendicazione o in contestazione di rivendicazione (art. 109 LEF). L’ufficio d’esecuzione – come pure l’autorità di vigilanza – è vincolato in linea di principio alla decisione del giudice del sequestro. Deve quindi procedere al sequestro dei beni indicati nel decreto di sequestro e menzionare nel verbale di sequestro (art. 106 cpv. 1 LEF) e dare via alla procedura degli art. 107 e 108 LEF. Laddove tende alla dichiarazione della nullità o all’annullamento del sequestro dei beni sequestrati della mobilia, il ricorso è pertanto infondato.
II. Ricorso n. 28/2021 della sede di Mendrisio (15.2021.134)
III. Ricorso n. 48/2021 della sede di Lugano (15.2021.145)
Con il terzo ricorso RI 1 chiede, in via principale, l’accertamento della nullità e in via subordinata l’annullamento di tutti gli atti e provvedimenti di assistenza (giusta l’art. 4 LEF) dell’UE di Lugano a favore dell’UE di Scuol (Uffizi da scussiun EBVM) riferiti al verbale di sequestro 13 dicembre 2021 allestito da quest’ultimo ufficio e il dissequestro della relazione bancaria presso la PI 12. Il ricorrente suppone che l’UE di Scuol abbia agito su incarico rogatorio dell’UE di Lugano, dal momento che solo il secondo ufficio è menzionato nel decreto di sequestro, e fa carico ai sequestranti di non aver emesso un decreto apposito per l’ufficio grigionese. Ancora “a titolo prudenziale”, RI 1 allega di aver adito ambedue le autorità di vigilanza (grigionese e ticinese) e sempre “a titolo prudenziale” ripete gli argomenti già sollevati nei primi due ricorsi in merito alla pretesa violazione degli art. 93, 95, 97 cpv. 2 e 102 cpv. 1 LEF.
Il ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF relativo a un provvedimento eseguito in via rogatoria secondo l’art. 4 cpv. 2 LEF dev’essere presentato all’autorità di vigilanza da cui dipende l’ufficio rogato qualora la contestazione verta sul modo in cui il provvedimento è stato compiuto (purché l’ufficio rogato disponesse al riguardo di un potere d’apprezzamento indipendente), mentre se la censura si riferisce al fondamento stesso del provvedimento o al principio della rogatoria il ricorso va inoltrato all’autorità di vigilanza da cui dipende l’ufficio rogante (sentenza della CEF 15.2006.125 del 22 dicembre 2006 consid. 1 e i rinvii).
11.1 Nel caso in esame, il ricorrente contesta il (supposto) incarico rogatorio conferito dall’UE di Lugano al suo omologo di Scuol senza però indicare il motivo per cui un simile incarico, previsto dall’art. 4 LEF, sarebbe nullo o annullabile. La ricevibilità della censura è pertanto dubbia.
11.2 A nulla cambia, ai fini del presente giudizio, il fatto che l’UE di Scuol abbia eseguito il decreto di sequestro malgrado esso non vi fosse indicato. Un’eventuale contestazione del decreto va infatti fatta valere con l’apposito rimedio giuridico, ossia un reclamo a norma degli art. 169 cpv. 3 e 248 cpv. 3 LT contro la richiesta di garanzie, mentre la decisione dell’UE di Scuol di dar seguito al decreto di sequestro, secondo il ricorrente formalmente irregolare, dev’essere impugnata all’autorità di vigilanza grigionese (sopra consid. 11).
11.3 A ben vedere, i crediti non incorporati in cartevalori vantati dal debitore, se è domiciliato in Svizzera, vanno di principio sequestrati al suo domicilio, ovvero nel caso concreto a __________ (DTF 140 III 515 consid. 3.2, 137 III 627 consid. 3.1 e 128 III 474 consid. 3.1). L’UE di Lugano avrebbe quindi potuto notificare il sequestro direttamente alla PI 12, ciò che del resto è sempre possibile senza rogatoria (DTF 73 III 120 consid. 1; sentenza della CEF 15.2019.57 del 18 settembre 2019 consid. 4 e il rinvio). Nel caso concreto il sequestro della relazione bancaria verte invero su tutti gli averi intestati o appartenenti al ricorrente, quindi anche su eventuali beni mobili depositati presso la banca in un safe o una cassetta di sicurezza, che solo l’UE di Scuol aveva la competenza di sequestrare. Da questo punto di vista la richiesta rogatoria non era pertanto ingiustificata.
11.4 Vero è che parte della dottrina e l’Ufficio d’esecuzione di Ginevra escludono la facoltà per un ufficio d’esecuzione di procedere in via rogatoria onde far sequestrare beni localizzati all’infuori del suo circondario, con il motivo che l’art. 275 LEF non rinvia all’art. 89 LEF, il quale consente all’ufficio di far capo all’assistenza tra uffici per far pignorare i beni situati in altri circondari (Hans Reiser in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 5 e 5a ad art. 275 LEF e in: Arrest in Theorie und Praxis, BlSchK 2015, 179 ad V/1; Staehelin in: Dasser/Oberhammer [curatori], Handkommentar LugÜ, 3a ed. 2021, n. 70 ad art. 47 CLug e i riferimenti in nota 181; Hans Reiser/Ingrid Jent-Sørensen, Der schweizweite Arrest – das Arrestgericht als Koordinator, BlSchK 2020, 146; Hansjörg Peter, Anmerkung aus der Redaktion, BlSchK 2019, 18; Joël Pahud, Le séquestre et la protection provisoire des créances pécuniaires, n. 559-563; Michel Ochsner, La validation et la conversion du séquestre, SJ 2016 II 25 e nota 78; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 45 ad § 51; sulla prassi dell’ufficio d’esecuzione di Ginevra, v. Rahel Stei-ner, Der schweizweite Arrest – Umsetzungsprobleme und Lösungsvorschläge, 2021, pag. 41).
Secondo la corrente opposta, l’art. 275 LEF non osta a che il giudice del sequestro possa designare un ufficio “leader” (capofila) incaricato di coordinare il sequestro di beni situati in diversi circondari (sentenze dell’Obergericht di Zurigo PS170241 del 7 novembre 2017, BlSchK 2019, 187, consid. 3.2, e del Tribunale cantonale dei Grigioni KSK 19 49 del 13 novembre 2020 consid. 2.3-2.4; Kren Kostkiewicz in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 37-38 ad art. 275 LEF; Krüsi, stesso commentario, n. 16 ad art. 52; Nicolas Jeandin, Point de situation sur le séquestre à la lumière de la convention de Lugano, SJ 2017 II 50; Vock/Meister-Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2a ed. 2018, n. 13 ad § 29, pag. 314; Felix C. Meier-Dieterle/Remo Crestani, Die schweizweite Zuständigkeit im Arrestvollzug, AJP/PJA 2015, 1122 segg. [idem in : ZZZ 36/2014, 239 segg. e BlSchK 2016, 209 segg.]; Grégory Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, JdT 2012 II 94; Steiner, op. cit., pagg. 45 segg.).
11.4.1 A ben vedere, non vi sono indicazioni che l’assenza all’art. 275 LEF di rinvio all’art. 89 LEF sia da ritenere un silenzio qualificato. La realizzazione anticipata dei beni sequestrati esposti a rapido deprezzamento oppure la cui conservazione o deposito comportino spese eccessive, eppure è ammessa anche se l’art. 275 LEF non rinvia all’art. 124 cpv. 2 LEF (DTF 101 III 29 consid. 1/c; Kren Kostkiewicz op. cit., n. 6 ad art. 275). D’altra parte, l’assistenza tra uffici si estende a tutto ciò che un ufficio d’esecuzione o dei fallimenti è autorizzato a fare secondo la legge (DTF 141 III 584 consid. 3.2.1; Walther/Roth in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 1 ad art. 4 LEF) senz’apparente esclusione per quanto attiene all’esecuzione dei sequestri. Soprattutto, la necessità di assistenza tra uffici in tale ambito è sorta con la modifica degli art. 271 cpv. 1 principium e 272 cpv. 1 LEF, entrata in vigore il 1° gennaio 2011, che ora conferiscono anche al giudice del sequestro la competenza di decretare il sequestro dei beni del debitore dovunque si trovino in Svizzera.
Certo, incombe al giudice del sequestro designare l’ufficio o gli uffici d’esecuzione incaricati di eseguire il suo decreto (art. 274 cpv. 1 LEF). A prescindere da un rigore dogmatico estraneo al diritto esecutivo svizzero, non appaiono sussistere motivi perché il giudice non possa liberamente scegliere se emettere un decreto distinto per ogni ufficio o un decreto unico che menziona tutti i diritti patrimoniali da sequestrare con l’indicazione precisa per ognuno di essi dell’ufficio responsabile dell’esecuzione, e se comunicare il decreto unico o i singoli decreti a ogni ufficio oppure a uno solo (capofila), incaricandolo di provvederne all’esecuzione facendo capo all’assistenza degli altri uffici responsabili. Attribuire al giudice inoltre la competenza di coordinare l’esecuzione del sequestro propriamente detta – al di là della scelta degli uffici e del momento in cui comunicare loro il decreto –, in particolare per la riduzione dei sequestri eccessivi, come suggerito da Reiser e Jent-Sørensen (op. cit., pag. 147 seg.), pare invece contrario alla legge, che attribuisce chiaramente tale compito all’ufficio (o agli uffici) d’esecuzione (art. 275 LEF, che rinvia in particolare agli art. 97 cpv. 2 e 95 LEF; DTF 142 III 293 seg. consid. 2.1). Ove il giudice abbia designato un ufficio capofila, il suo operato, e in particolare la liceità delle domande rogatorie rivolte agli altri uffici, andrà se del caso contestato presso l’autorità di vigilanza cui esso è subordinato, mentre gli atti di esecuzione effettuati dagli altri uffici dovranno essere impugnati alle rispettive autorità di vigilanza (sopra consid. 11), ciò che dovrebbe rispondere agli interrogativi posti da Pahud (op. cit., n. 562). Il carattere provvisorio del sequestro (relativamente al pignoramento) non pare un argomento rilevante per ridurne l’efficacia ponendo freni inutili al coordinamento dei sequestri.
11.4.2 Nel caso specifico, non si evince dagli atti che l’UEC abbia inteso designare l’UE ticinese, e singolarmente la sua sede luganese, come capofila né affidargli l’incombenza di chiedere in via rogatoria l’assistenza dell’UE di Scuol. Dalle sue osservazioni risulta piuttosto che si aspettasse un’esecuzione diretta dall’UE ticinese siccome il domicilio del debitore si trova nel suo circondario. Sia come sia, si volesse anche escludere, nel caso concreto o in generale, la via dell’assistenza tra uffici per l’esecuzione dei sequestri, non significherebbe ancora che siano nulli o annullabili l’operato dell’ufficio rogante, che nondimeno ha chiesto l’assistenza dell’ufficio rogato, e neppure l’operato di quest’ultimo ufficio, che ha dato seguito alla rogatoria anche se non era tenuto a farlo. La nullità presuppone infatti la violazione di prescrizioni emanate nell’interesse pubblico o nell’interesse di terzi che non sono parte nel procedimento (art. 22 cpv. 1 LEF) e l’annullamento un interesse personale e attuale degno di protezione del ricorrente (sentenza della CEF 15.2014.128 del 26 febbraio 2015 consid. 5 e i rinvii).
11.4.2.1 Certo, prima della revisione della LEF nel 1997, il Tribunale federale si era determinato nel senso della nullità degli atti di esecuzione del sequestro attuati da un ufficio d’esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 8 consid. 4; 116 III 109, consid. 5/a; 112 III 117, consid. 2, 103 III 88 consid. 1 i.f. e i rinvii). Anche dopo il cambiamento delle norme sul sequestro, parte della dottrina continua a citare acriticamente tale giurisprudenza (Amonn/Walther, op. cit., n. 45 ad § 10; Schmid in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 33, ultimo trattino, ad art. 46 LEF; Reiser, op. cit. [BAKO], n. 24 ad art. 275). Secondo Michel Ochsner (Exécution du séquestre, JdT 2006 II 82 ad II/5), l’esecuzione avvenuta a cura di un ufficio territorialmente incompetente dev’essere contestata per mezzo di un ricorso all’autorità di vigilanza, ma può esserlo in ogni tempo stante la nullità del sequestro (nello stesso senso: Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 24 ad art. 274 LEF). Altri autori ritengono invece che il sequestro sia solo annullabile mediante ricorso all’autorità di vigilanza giusta l’art. 17 LEF senz’accennare a una nullità (Meier-Dieterle in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 12 ad art. 275 LEF; Louis Dallèves, FJS 740, pag. 11) oppure escludendola esplicitamente (Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 22 ad art. 275; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 26 ad art. 275 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., 1997, n. 5 ad art. 275 LEF). La scrivente Camera ha lasciato la questione aperta (sentenza CEF 15.2004.88 del 23 agosto 2004, pagg. 3-4, massimata in RtiD 2005 I 930 n. 142c).
11.4.2.2 Come rilevato pertinentemente da Gilliéron (op. cit. n. 26 ad art. 275), le difficoltà invocate dal Tribunale federale (nella sentenza fondamentale DTF 56 III 230 segg.) a giustificazione della sanzione della nullità, circa la mancata informazione dei creditori nelle esecuzioni promosse al foro ordinario in merito alla partecipazione provvisoria del sequestrante giusta l’art. 281 LEF o il rischio di conflitti di competenza in sede di realizzazione del bene sequestrato e pignorato in più fori, sono in fondo difficoltà intrinseche a una legislazione che ammette una pluralità di fori del sequestro e di convalida dello stesso, anche nei casi in cui le norme di competenza sono rispettate. Non si risolvono con la sanzione della nullità, ma semmai con le regole sull’assistenza tra uffici e il coordinamento delle procedure, semmai in applicazione analogica dell’art. 4a LEF (in questo senso, ma de lege ferenda: Pahud, op. cit., n. 563), eventualmente precisate mediante un’opportuna modifica degli art. 275 e 52 LEF e l’adozione di un’ordinanza del Consiglio federale, come proposto da Jeandin (op. cit., pagg. 56 segg. ad VI).
11.4.2.3 La questione della sanzione dell’esecuzione del sequestro attuata da un ufficio incompetente può in concreto essere lasciata indecisa. Neppure la nullità può essere invocata in contrasto con le regole della buona fede. È in particolare proscritto il formalismo eccessivo. Nel caso in esame, il ricorrente non fa valere alcun in-teresse degno di protezione a far annullare il sequestro eseguito dall’UE di Scuol perché sia nuovamente notificato alla banca di-rettamente dall’UE di Lugano. Il sequestro della relazione bancaria del ricorrente presso la PI 12 è registrato nel sistema informatico dell’UE ticinese e il verbale di sequestro dell’UE di Scuol figura nei suoi atti, a disposizione di eventuali interessati. Non sussistono nemmeno i pericoli legati a un sequestro a distanza paventati dal Tribunale federale nella citata DTF 56 III 230 segg., dato che l’UE di Scuol ha maggiore prossimità con la banca che non l’UE ticinese. Il ricorso va pertanto respinto.
IV. Ricorso n. 4/2022 della sede di Lugano (15.2022.10)
13.1 Nelle osservazioni al ricorso, l’UEC espone che nel calcolo del minimo vitale contestato, contrariamente al calcolo precedente in cui esso era stato stabilito in via del tutto provvisoria in fr. 5'983.50, correttamente non sono più stati considerati i premi dell’assicurazione mobilia e della protezione giuridica, le spese condominiali né gli interessi ipotecari relativi ai vari immobili del ricorrente, in quanto tali costi sono coperti dalle pigioni incassate dalla sede di Mendrisio. Nelle proprie osservazioni, l’UE indica il calcolo dettagliato dell’importo di fr. 3'642.40 stabilito nella decisione impugnata e conferma il carattere provvisorio del calcolo del 22 dicembre 2021.
13.2 Ora, già nell’email 31 dicembre 2021 dell’UE alla RA 2, il cursore aveva precisato che, come anticipatole, il calcolo del minimo esistenziale del 22 dicembre 2021 era provvisorio e solo indicativo, e che il nuovo calcolo includeva il minimo di base, i premi della cassa malati e la pigione dell’appartamento di M__________ (già computati nel precedente calcolo provvisorio, v. doc. O). Il ricorrente disponeva pertanto di tutti gli elementi per contestare il calcolo con cognizione di causa o perlomeno per chiedere se del caso ulteriori informazioni. Ora, egli non si confronta con la risposta del cursore, non indica i motivi per cui le sue allegate spese di fr. 9'526.51 mensili (doc. N) dovrebbero essere considerate indispensabili secondo l’art. 93 LEF, non spiega perché il calcolo provvisorio del 22 dicembre 2021 avrebbe dovuto essere confermato a titolo definitivo e non ha contestato le osservazioni dell’UEC e dell’UE, in particolare sul motivo per cui le spese supplementari ammesse nel calcolo provvisorio (premi dell’assicurazione mobilia e della protezione giuridica, spese condominiali e interessi ipotecari) non sono state riconosciute in quello impugnato. Ricordato il principio giurisprudenziale consolidato per cui possono essere considerate nel minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a), risulta ineccepibile il rifiuto di prendere in conto spese che sono coperte dalle pigioni incassate dalla sede di Mendrisio. Nella misura in cui è ricevibile, anche l’ultimo ricorso va respinto.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso n. 28/2021 (15.2021.134) contro l’operato della sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione è respinto.
Nella misura in cui è ammissibile il ricorso n. 40/2021 (15.2021.137) contro l’operato della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione è respinto.
Il ricorso n. 48/2021 (15.2021.145) contro l’operato della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione è respinto.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso n. 4/2022 (15.2022.10) contro l’operato della sede di Lugano è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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