AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2021.122
Data decisione, Autorità: 22.03.2022, IICCA
Ricorso: TF 4D_25/2022
Titolo: Contratto di costituzione, domiciliazione, amministrazione, segretariato e firma sul conto bancario di una società; indennità di domiciliazione, esecuzione delle prestazioni dovute contrattualmente
Incarto n. 12.2021.122
Lugano 22 marzo 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.20 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 20 marzo 2019 da
AO 1 patrocinato dall’ PA 2
contro
AP 1 patrocinata dall’ PA 1
con cui l’attore ha chiesto che la convenuta fosse condannata a restituirgli la quota sociale del 99% relativa alla società A__________ Srl (__________), a fornirgli un rendiconto della sua attività concernente la gestione di tre diverse società (con la comminatoria dell’art. 292 CPS e della multa disciplinare) e a pagargli € 25'000.- oltre interessi del 5% dal 20 marzo 2019;
domande avversate dalla convenuta, che con azione riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di $ 27'500.- oltre interessi;
vista la decisione 30 giugno 2021 del Pretore, che ha parzialmente accolto l’azione principale e respinto quella riconvenzionale;
appellante la convenuta con atto di appello del 1° settembre 2021, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la sua azione riconvenzionale, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attore con risposta 27 ottobre 2021 ha postulato la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 22 aprile 2005 AO 1 ha conferito a AP 1 (qui di seguito anche solo: “AP 1”) due mandati (doc. B e C) relativi alla gestione delle società C__________ LTD () e W LTD (__________).
B. In data 3 aprile 2006 AO 1 ha altresì conferito a AP 1 un mandato volto alla costituzione, domiciliazione amministrazione, segretariato e firma sui conti bancari della società B__________ LLC (), a lui interamente riconducibile (doc. D). Il contratto prevedeva un costo di $ 4'000.- per la costituzione nonché un’indennità annua di $ 5'500.- (“domiciliazione”) e di aggiuntivi $ 500.- annui per la firma sul conto bancario. La suddetta società deteneva una quota del 99% della società A Srl (per nominali € 10'098.-), mentre l’ulteriore quota dell’1% (per nominali € 102.-) era detenuta da R__________, figlia del mandante (doc. E).
C. Il 25 luglio 2018 __________ L__________, agendo nella doppia veste di procuratore speciale di B__________ LLC e venditore, rispettivamente amministratore unico di AP 1 e compratore, ha perfezionato la cessione della quota del 99% di A__________ Srl dalla prima alla seconda società per un prezzo di € 100'000.- (doc. S, V, EE); ciò malgrado AO 1 si fosse opposto a questa transazione con scritto 26 giugno 2018, ove aveva diffidato AP 1 dal fare atti di disposizione della quota oltre che invano pretendere il conferimento di una procura generale per poter gestire personalmente B__________ LLC (doc. T).
D. Con istanza 28 agosto 2018 AO 1 ha avviato innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano (Sezione 1) una procedura cautelare, postulando di disporre il blocco immediato della suddetta quota sociale, di vietare a AP 1, a __________ L__________ come pure a qualsiasi suo dipendente e collaboratore di disporre di tale quota e di vietare a AP 1 qualsiasi operazione di intestazione fiduciaria e amministrazione in relazione al mandato del 3 aprile 2006.
E. L’istanza è stata accolta dal Pretore, dapprima con decisione supercautelare del 28 agosto 2018 (inc. CA.2018.321) e nel seguito con decisione cautelare del 29 novembre 2018 (notificata il 5 dicembre 2018), con la quale ha contestualmente assegnato all’istante un termine di 30 giorni per promuovere la causa di merito a convalida dei provvedimenti ordinati (inc. CA.2018.320). Il suddetto termine è stato prorogato di 30 giorni con ordinanza 10 dicembre 2018, di ulteriori 30 giorni con ordinanza 31 gennaio 2019 e di altri 15 giorni con ordinanza 28 febbraio 2019.
F. Con petizione 20 marzo 2019 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 postulando che quest’ultima fosse condannata a restituirgli la summenzionata quota sociale, a fornirgli un rendiconto della sua attività concernente la gestione delle società B__________ LLC, C__________ LTD e W__________ LTD (con la comminatoria dell’art. 292 CPS e della multa disciplinare) e a pagargli € 25'000.- oltre interessi del 5% dal 20 marzo 2019 a titolo di risarcimento dei danni. In sintesi, l’attore ha osservato che la mandataria sin dall’anno 2012 si è resa inadempiente dei propri obblighi contrattuali di rendiconto e informazione in relazione alle attività pattuite (ciò che gli ha causato delle spese, oltre che impedirgli di aderire alla procedura di “voluntary disclosure” con il fisco italiano), che la medesima non può pertanto pretendere il pagamento della relativa remunerazione, che la cessione della quota sociale di A__________ Srl dev’essere annullata in quanto contraria alle sue istruzioni, al divieto di contrarre con sé stessi e al diritto di prelazione della socia di minoranza R__________ e che il contratto di mandato relativo a B__________ LLC deve ritenersi risolto per gravi motivi.
G. Con risposta 23 maggio 2019 la convenuta si è opposta alla petizione postulandone l’integrale reiezione, contestando le inadempienze rimproveratele nonché le derivanti pretese risarcitorie e di rendiconto e osservando che la cessione della quota di A__________ Srl (peraltro avvenuta con il consenso del mandante e dopo che la di lui figlia aveva rinunciato al proprio diritto di prelazione) era necessaria a fronte del mancato pagamento di quanto dovuto da parte del mandante per la gestione e l’attività di B__________ LLC, la quale rischiava pertanto di essere liquidata d’ufficio. Contestualmente, con domanda riconvenzionale AP 1 ha chiesto di condannare la controparte al pagamento di $ 27'500.- oltre interessi, ovvero dell'indennità annuale forfettaria di $ 5'500.- di cui al doc. D per il periodo 3 aprile 2014 – 2 aprile 2019 (cfr. fattura n. 0504/2018 di cui al doc. 11).
H. Con replica e risposta riconvenzionale 27 agosto 2019, duplica e replica riconvenzionale 17 ottobre 2019 e duplica riconvenzionale 7 gennaio 2020 le parti hanno approfondito le proprie antitetiche posizioni, contestando le pretese avverse. Segnatamente, AO 1 ha rimarcato l’abusività della cessione della quota di A__________ Srl e contestato le pretese creditorie della controparte siccome ingiustificate (e peraltro nemmeno azionabili innanzi al Pretore a causa di litispendenza della causa innanzi a un tribunale italiano). AP 1 ha rilevato che la cessione della quota avrebbe avuto natura fiduciaria nonché lo scopo di salvaguardare A__________ Srl da una possibile cancellazione di B__________ LLC.
I. Dopo l’esperimento dell’istruttoria e la produzione degli allegati conclusivi scritti, con decisione 30 giugno 2021 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione di AO 1, condannando AP 1 a restituirgli la quota sociale del 99% detenuta in A__________ Srl e a fornirgli un rapporto dettagliato e completo della sua attività, un rapporto di gestione e tutte le pezze giustificative relative alla gestione delle società B__________ LLC, C__________ LTD e W__________ LTD (tutto ciò entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della decisione, con la comminatoria dell’art. 292 CPS e della multa disciplinare fino a fr. 5'000.-), dichiarando invece inammissibile la sua pretesa risarcitoria, ponendo la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 3'300.-, a carico della convenuta per il 30% e dell’attore per il 70%, con l’obbligo per quest’ultimo di rifondere alla controparte fr. 2'700.- per ripetibili parziali. Contestualmente, il Pretore ha respinto l’azione riconvenzionale, con relativo aggravio delle spese processuali (fr. 1'200.-) e delle ripetibili (fr. 2’600.-) a carico di AP 1.
J. Con appello 1° settembre 2021 AP 1 si è aggravata contro tale giudizio, postulandone la riforma nel senso di accogliere la sua azione riconvenzionale, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.
K. Con risposta 27 ottobre 2021 AO 1 ha postulato la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.
E considerato
in diritto:
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto, l’appello 1° settembre 2021 contro la decisione 30 giugno 2021 (notificata il 1° luglio 2021) è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie), così com’è tempestiva la risposta 27 ottobre 2021 dell’appellato.
Le conclusioni pretorili relative all’azione principale non sono più controverse in questa sede. La decisione è oggetto di impugnazione solamente per quanto concerne la domanda riconvenzionale della mandataria. Sul tema il giudice di primo grado ha innanzitutto respinto l’eccezione di litispendenza sollevata dal mandante (non corrispondendo la domanda riconvenzionale, né per importo né per periodo temporale, alla pretesa azionata in Italia). Ha poi accertato che malgrado il contratto, dal punto di vista letterale, prevedesse un’indennità annua per sole due voci (domiciliazione e firma sul conto bancario), l’importo di $ 5'500.- comprendeva anche le restanti prestazioni, pure dovute. Ciò risulta sia dalla testimonianza di P__________ e dall’interrogatorio di AO 1 (secondo cui l’intendimento delle parti era di coprire tutte le voci con quell'onorario), sia dalla fattura doc. OO (la quale specifica che l’'importo di $ 5'500.- copre le seguenti posizioni: “indennità annua di amministrazione, domiciliazione, segretariato”), dall’effettiva fornitura a B__________ LLC di un amministratore nella persona di F__________ (doc. D p. 4), e dopo di __________ K__________ (doc. 1), come pure dalla tesi sostenuta da __________ L__________ nella sua deposizione (che, seppure errata, dimostra che l'oggetto del mandato doc. D non era per nulla limitato alla sola domiciliazione e firma sul conto bancario). Non avendo AP 1, gravata dell’onere della prova, dimostrato di avere correttamente adempiuto a questi suoi obblighi contrattuali, producendo i documenti giustificativi a sostegno della domanda riconvenzionale e dunque fornendo il proprio rendiconto (a cui essa incomprensibilmente si è invece opposta), il Pretore ha conseguentemente respinto la pretesa.
L’appellante si oppone, rilevando che l’indennità di $ 27'500.- ($ 5'500.- per 5 anni, doc. 11) sarebbe dovuta. Prima di entrare nel merito delle sue censure è tuttavia opportuno segnalare, sull’ammissibilità della domanda riconvenzionale, che essa è vincolata ai presupposti di cui all’art. 224 CPC e in particolare a quello di cui al cpv. 1, secondo cui essa dev’essere giudicabile secondo la procedura applicabile all’azione principale. Ora, per quest’ultima azione, il primo giudice ha applicato la procedura ordinaria (ciò che risulta condivisibile tenuto conto della somma delle pretese cumulate, cfr. art. 90 e 93 cpv. 1 CPC e DTF 142 III 788, consid. 4.2.3). La pretesa riconvenzionale, riguardante l’importo di $ 27'500.-, ovvero fr. 27'582.5 (1 USD = 1,003 CHF al 23 maggio 2019, data di introduzione della domanda) e dunque inferiore a fr. 30'000.-, sarebbe stata soggetta alla procedura semplificata (art. 243 cpv. 1 CPC). Ciononostante, una buona parte della dottrina ritiene che nell’ambito di una procedura ordinaria dovrebbe essere considerato ammissibile introdurre una pretesa soggetta alla procedura semplificata unicamente in funzione del valore litigioso (IICCA del 7 marzo 2018, inc. 12.2018.92, consid. 5 e riferimenti ivi citati; v. anche FF 2020, Messaggio concernente la modifica del Codice di diritto processuale civile svizzero, p. 2424). La questione non necessita di essere qui approfondita ulteriormente, visto che il gravame è comunque destinato all’insuccesso, per i motivi che seguiranno.
Con una prima censura, l’appellante contesta di essere gravata dall’onere di dimostrazione per l’assenza di sufficienti contestazioni della controparte. Difatti il mandante, oltre a sollevare invano l’eccezione di litispendenza, si sarebbe limitato a lamentare inadempienze della mandataria, ma senza specificare quali prestazioni non sarebbero state eseguite (per cui AP 1 non era nella condizione di controbattere). In particolare, il mandante non ha contestato che il servizio di domiciliazione (ovvero messa a disposizione di una sede statutaria, di un recapito postale, di un recapito telex e di un rappresentante locale nonché ritiro/inoltro della corrispondenza) sia stato fornito, per cui una remunerazione (anche solo parziale) sarebbe dovuta.
La censura dev’essere disattesa, giacché nel caso concreto non è possibile ammettere un’insufficiente contestazione del mandante tale da far decadere l’onere della prova in capo alla mandataria (art. 150 CPC). In effetti, AO 1 ha più volte lamentato l’assente o carente rendiconto delle prestazioni fornite da AP 1 (mai avvenuto, come definitivamente accertato dal primo giudice nella sua sentenza). Ne consegue l’impossibilità o quantomeno la difficoltà per il mandante di verificare le attività della mandataria e di contestare puntualmente le inadempienze nonché un alleggerimento dell’onere di contestazione. Aggiungasi che egli nella sua petizione (cfr. p. 5-6), oltre a lamentare l’illecita cessione della quota di A__________ Srl, ha anche osservato che la controparte non forniva più alcuna informazione e documentazione sull’esecuzione delle attività pattuite e sulla situazione di B__________ LLC (ciò che gli avrebbe peraltro impedito di aderire in Italia alla procedura di “voluntary disclosure”, v. anche doc. N-Q), e aveva interrotto la trasmissione delle deleghe per la partecipazione alle assemblee dei soci di A__________ Srl (causando gravi problemi nella gestione di questa società). Con la replica e risposta riconvenzionale (p. 4) ha poi invocato il doc. OO onde evidenziare che le pretese esposte dalla controparte includevano non meglio precisate prestazioni di segretariato e amministrazione. Sulle prestazioni pattuite come pure sulla loro esecuzione e remunerazione si dirà ancora in seguito.
Quanto all’oggetto del contratto, a ragione l’appellante rileva che lo stesso non comprendeva la contabilità (erroneamente inclusa dal giudice di prima sede nell’elenco delle prestazioni dovute malgrado la relativa specifica F del contratto doc. D, anziché essere sottoscritta, fosse stata barrata). Nondimeno, l’impugnativa non può smentire l’accertamento pretorile secondo cui il contratto non si limitava ai soli servizi di domiciliazione e firma sul conto bancario. Da una parte, l’appellante non contesta l’avvenuta sottoscrizione delle specifiche C (mandato di amministrazione, con il conseguente dovere per AP 1 di mettere a disposizione un amministratore per la società) ed E (mandato di segretariato). Dall’altra, egli contesta il riferimento del primo giudice a __________ L__________ (invero molto stringato), ma trascura che il suddetto AU della mandataria, pur non chiarendo alcunché in relazione alla natura dell’onorario di $ 5'500.-, nel descrivere gli atti compiuti in relazione alla cessione della quota di A__________ Srl e alle soggiacenti motivazioni ha dato atto di un ruolo di AP 1 ben più attivo che la mera fornitura della domiciliazione (cfr. verbale del 28 maggio 2020, p. 9).
L’appellante sostiene che, contrariamente a quanto accertato dal primo giudice, l’onorario preteso con la fattura doc. 11 riguarda unicamente la domiciliazione. Deriva tale conclusione innanzitutto dal tenore letterale del contratto, ove l’importo di $ 5'500.- è riferito solo a tale servizio; la testimonianza di segno opposto di P__________ sarebbe inattendibile, giacché egli si sarebbe limitato a supposizioni sul contenuto di un mandato che non ha sottoscritto personalmente e sarebbe coinvolto nella fattispecie (essendo stato per più di 20 anni commercialista di A__________ Srl, che ha peraltro costituito, potendo fornire istruzioni in relazione a B__________ LLC e rivendicando lui medesimo “l’importo in questione di 25’000”). Inoltre, il teste nella sua audizione avrebbe dichiarato il falso negando motivi di inimicizia e il suo coinvolgimento in cause giudiziarie nei confronti della mandataria, nonostante fosse stato condannato, in una procedura pure pendente innanzi alla Pretura di Lugano (Sezione 1), a versarle $ 30'450.- (inc. SO.2016.6106). L’appellante nega inoltre che si possa fare affidamento sulla fattura doc. OO (che non sarebbe stata oggetto di causa e delle argomentazioni della controparte nella sua risposta riconvenzionale), giacché la dicitura “amministrazione e segretariato” sarebbe il frutto di un errore, trattandosi di una “descrizione standard” del programma di contabilità. Con riferimento a questi ultimi servizi, per cui il contratto non indica alcuna indennità forfettaria, l’appellante sostiene che le parti si sarebbero accordate di fatturarle a parte a consuntivo, come avvenuto fino al 2013 (cfr. doc. R, 3 e 4); per il periodo 2014-2019 non vi sono più fatture separate poiché tali servizi non sarebbero più stati richiesti alla mandataria (la quale inoltre, non avendo più ricevuto richieste di convocazione assembleare relative ad A__________ Srl, non ha mai dovuto rilasciare delle deleghe). In quel periodo, gli unici servizi resisi necessari sarebbero stati quelli di domiciliazione (pacificamente forniti), anche perché la designazione di un amministratore era unicamente funzionale alla costituzione di B__________ LLC, che per il resto non disponeva di un conto corrente bancario e si limitava all’attività di holding, ovvero alla mera detenzione della quota societaria in A__________ Srl. Non vi sarebbe pertanto stato nulla da rendicontare, considerato che un rendiconto è comunque stato fornito nell’ambito di una procedura giudiziaria italiana (cfr. sentenza n. 657/2018 di cui al doc. R). Per l’appellante, sarebbe inoltre poco verosimile che il compenso esiguo di $ 5'500.- annui coprisse tutti gli ambiti indicati dal Pretore, rinviando a titolo di paragone ai contratti di mandato doc. B e C, i quali per tutte le prestazioni elencate prevedevano costi complessivi forfettari ben più elevati.
Ora, a titolo di paragone, il mandato riferito a W__________ LTD (doc. C) non specifica alcun importo concreto a titolo di onorario, limitandosi a stabilire, alle voci relative a costituzione e domiciliazione, che l’indennità sarebbe stata di “EUR. 0.00 (incluse nella Agent)” e alle restanti voci (segretariato, contabilità, firma sul conto bancario, apertura di un conto bancario), che le relative indennità sono “incluse”. Il contratto relativo a C__________ LTD (doc. B) prevede quale indennità per la costituzione “EUR. 15,000.00 (include il Principal)”, per la domiciliazione “EUR. 16,000.00 (include il Principal)”, e pure precisa che l’indennità annua per le restanti voci (segretariato, contabilità, firma sul conto bancario, apertura di un conto bancario) è inclusa. Viste le possibili differenze fra una società e l’altra, come pure in assenza di chiarimenti che permettano di valutare l’ampiezza e la complessità dell’attività richiesta a AP 1 per ciascun mandato, non è certamente possibile concludere, sulla base di queste scarne informazioni, che l’importo di $ 5'500.- di cui al doc. D debba essere forzatamente riferito alla sola domiciliazione. Occorre piuttosto valutare se la mancata estensione della suddetta indennità alle altre prestazioni (in altre parole, se l’assenza della parola “inclusa” o “incluse” in corrispondenza delle relative voci del doc. D) sia il frutto di una scelta o di una dimenticanza.
Svariate circostanze depongono a favore di quest’ultima possibilità: in primo luogo l’assenza di una separata pattuizione che regolasse una remunerazione aggiuntiva; in secondo luogo il doc. OO, che come già accennato e contrariamente a quanto preteso dall’appellante, è stato invocato dal mandante (replica e risposta riconvenzionale, p. 4) e che include nell’importo di $ 5'500.- anche servizi di amministrazione e segretariato. Che ciò sia da attribuire a una svista costituisce una semplice allegazione di parte priva di dimostrazione e non convince. Supportano la conclusione del Pretore anche la deposizione di AO 1 (non contestata nell’impugnativa) e la testimonianza di P__________, che pur con la dovuta prudenza, dev’essere tenuta in considerazione giacché: il fatto che non abbia sottoscritto il mandato non significa che egli non fosse a conoscenza del suo contenuto e della sua implementazione (e in effetti, le sue dichiarazioni e la sua vicinanza alla fattispecie lasciano presumere il contrario); trascurando il suo onere di motivazione (art. 310 e 311 CPC), l’appellante non approfondisce la questione delle rivendicazioni pecuniarie del teste, che ad ogni modo si è limitato a osservare di aver fatturato a AO 1 € 25'000.- per l’assistenza da lui fornita in relazione alla voluntary disclosure e alla cessione della quota di A__________ Srl; l’appellante rinvia a un incarto della Pretura non richiamato quale prova e non a conoscenza di questa Camera, e che non permette di escludere la testimonianza in questione.
L’impugnativa non oppone a questi elementi alcuna prova convincente, riferendosi unicamente ai doc. 3, 4 e R. Sennonché, il doc. 3 è ininfluente in quanto non contiene alcuna indicazione specifica relativa a B__________ LLC. I doc. 4 e R attestano la fatturazione (separata rispetto all’annualità di $ 5'500.-) di svariati servizi per il periodo 2011-2013, ma ciò ancora non significa che dette fatture fossero fondate, pagate o riconosciute dal mandante (il doc. R lascia supporre il contrario), né è dato capire (in assenza di pertinenti spiegazioni) se le relative posizioni riguardassero attività di segretariato e amministrazione previste dal contratto o altri importi (prestazioni extracontrattuali o spese vive).
In sintesi, l’impugnativa non permette di ritenere dimostrato che l’importo annuo di $ 5'500.- comprendesse esclusivamente la domiciliazione, o quale parte dello stesso vi fosse riferito. Sui servizi inclusi permangono dei dubbi. È certamente verosimile che la gestione e il mantenimento di una holding sia più semplice rispetto a un’altra società e richieda minori prestazioni. Tuttavia, l’appellante non dimostra con concreti elementi che nel periodo di riferimento dovesse unicamente svolgere servizi di domiciliazione e non si confronta con le attività di segretariato elencate nella relativa specifica di cui al doc. B (conservazione dei libri sociali, organizzazione dell’assemblea generale e della riunione annuale del Cda con allestimento del relativo verbale, inoltro presso i competenti uffici delle notifiche di legge). Essa neppure dimostra di avere eseguito tutti i servizi a lei richiesti mediante convincenti mezzi di prova, ritenuto che tale dimostrazione era da apportare nella presente procedura con riferimento al periodo e alla fattura qui in esame (per cui il riferimento dell’appellante a un rendiconto fornito in una procedura italiana non può soccorrerla). Ciò in particolare se si tiene conto delle lamentele del mandante relative alle presunte inadempienze della mandataria, emergenti non solo dai doc. P e O, ma anche dalla deposizione di AO 1 (secondo cui dopo il 2012 AP 1 non rispondeva più alle sue richieste e non inviava più documenti) e dalla testimonianza di P__________ (secondo cui AP 1 aveva cessato di inviare la corrispondenza oggetto del mandato e di fornire le necessarie deleghe per le assemblee di A__________ Srl malgrado la ricezione delle relative convocazioni); inadempienze che l’impugnativa non sconfessa mediante delle controprove.
In conclusione, le censure contenute nel gravame non riescono ad accantonare le incertezze e i dubbi relativi alla composizione dell’indennità annuale, agli obblighi della mandataria e ai servizi resi, né fa risultare errata la sentenza di primo grado in relazione alla mancata dimostrazione della pretesa riconvenzionale. La circostanza conduce alla reiezione dell’appello.
Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali sono fissate in fr. 2'000.- (art. 2, 7 e 13 LTG), così come le ripetibili (art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar).
Nella fattispecie il valore litigioso dell’appello (relativo alla sola domanda riconvenzionale) non raggiunge la soglia di fr. 30'000.- di cui all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
L’appello 1° settembre 2021 di AP 1, Lugano, è respinto.
Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 2’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili di seconda sede.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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