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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2022.19
Data decisione, Autorità:
28.03.2022, CEF
Titolo:
Stralcio del ricorso diventato senza oggetto in seguito all’annullamento del provvedimento impugnato
Incarto n.
15.2022.19
Lugano
28 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 14 febbraio 2022 della
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Mendrisio, o meglio contro il provvedimento del 31 gennaio 2022 con cui
l’Ufficio ha invitato la ricorrente a pagare l’imposta sull’utile immobiliare
(TUI) emessa in relazione con l’asta del fondo n. __________ RFD di __________
indetta nell’esecuzione n. __________ in realizzazione del pegno immobiliare
gravante il fondo promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1,
preso atto che con decisione del 24 marzo 2022
l’Ufficio d’esecuzione ha annullato il provvedimento impugnato, dopo aver
accertato che l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano, con decisione el
24 marzo 2022, aveva stabilito in base alla documentazione della banca relativa
alle spese d’investimento nel frattempo trasmessa dall’UE che non è dovuta
alcuna TUI;
atteso che il ricorso è di conseguenza diventato senza
oggetto, sicché va stralciato dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva
la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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