AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2021.125
Data decisione, Autorità: 15.03.2022, IICCA
Titolo: Trasporto internazionale di merci, pagamento del prezzo e responsabilità per il danneggiamento della merce
Incarto n. 12.2021.125
Lugano 15 marzo 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.103 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 21 maggio 2014 da
AO 1 (Lituania) subentrata alla U (Lituania)
patrocinata dall’ PA 2
contro
AP 1
patrocinata dall’ PA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi
€ 95'300.- oltre accessori (da cui dedurre fr. 3'000.- oltre accessori) e il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al PE n. __________33 dell’UE di Lugano;
pretese avversate dalla convenuta, che con risposta 9 luglio 2014 ha opposto in
compensazione un proprio credito di € 113'987.95, dei quali € 21'167.95 oggetto di una
domanda riconvenzionale;
vista la decisione 30 giugno 2021 con cui il Pretore ha accolto la domanda principale,
respingendo per contro quella riconvenzionale;
appellante la convenuta con atto di appello 6 settembre 2021, con cui ha postulato la
riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere solo parzialmente la petizione per
complessivi € 54'498.- oltre accessori (da cui dedurre fr. 3'000.- oltre accessori), con
rigetto definitivo dell’opposizione limitatamente a tale importo, ripartizione a metà delle
spese processuali di prima sede (compensate le ripetibili) e protesta di spese e ripetibili
di secondo grado;
mentre l’attrice con risposta 12 ottobre 2021 ha postulato la reiezione del gravame, pure
con protesta di tasse, spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 16 settembre 2011 la AP 1, società svizzera con sede a __________ (agendo in qualità di mittente) e la U__________, società lituana con sede a __________ (agendo in qualità di vettore), hanno sottoscritto un contratto quadro di trasporto (“Contract on Freight Forwarding”) regolante le condizioni per il trasporto internazionale di merci che U__________ avrebbe dovuto effettuare sulla base dei successivi puntuali incarichi affidati da AP 1 (doc. C1). Il contratto in particolare regolava diritti e doveri delle parti quanto a modalità di conferimento degli ordini, allestimento della necessaria documentazione e imballaggio, responsabilità per la merce trasportata e termini di consegna e pagamento, come pure rinviava, per la risoluzione delle dispute, alla Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) e al diritto svizzero (art. 6.1).
B. Sulla base di tale accordo, nel 2012 U__________ ha effettuato su incarico di AP 1 quattro diversi trasporti di merce da vari paesi europei aventi quale destinazione finale la città di __________ (Kazakistan), emettendo le relative fatture (D2, E2.1-E2.4, F3.1-F3.9, G3.1-G3.2). Essendo le medesime rimaste (parzialmente) insolute, U__________ ha allestito il conteggio doc. H, attestante uno scoperto complessivo di € 95'300.-, oggetto del sollecito di cui al doc. L1.
C. Costatato il mancato pagamento di quanto sopra, U__________ ha fatto spiccare nei confronti di AP 1 il PE no. __________33 dell’Ufficio Esecuzione (UE) di Lugano, datato 22 marzo 2013 e notificato il 25 marzo 2013, avverso il quale l’escussa ha interposto opposizione (doc. M2).
D. Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire (doc. B3), con petizione 21 maggio 2014 U__________ ha convenuto AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, postulando la sua condanna al pagamento di complessivi € 95'300.- oltre accessori (e meglio € 17'250.- oltre interessi del 6% dal 30 aprile 2012, € 41'850.- oltre interessi del 6% dal 2 maggio 2012 ed € 36'200.- oltre interessi del 6% dall’11 maggio 2012), da cui dedurre fr. 3'000.- oltre interessi del 5% dal 5 settembre 2013 per ripetibili da lei dovute alla controparte, con contestuale rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE n. __________33.
E. Con risposta 9 luglio 2014 AP 1 si è opposta alla petizione, opponendovi in compensazione un suo asserito credito di maggiore importo pari a complessivi € 113'987.95 e chiedendo, mediante azione riconvenzionale, di condannare la controparte al pagamento del residuo pari a € 21'167.95 oltre interessi. Il credito complessivo si compone degli importi rivendicati dalla convenuta a titolo di risarcimento dei danni a lei cagionati in occasione di due di questi quattro trasporti, ovvero € 40'802.99 per il danneggiamento della merce trasportata nell’ambito della spedizione “V__________” ed € 64'585.95 per i ritardi nella consegna della merce oggetto della spedizione “C__________”, oltre a € 8'600.- quale penale per il ritardo. La convenuta ha inoltre contestato che la controparte possa applicare interessi di mora al tasso del 6%, dovendosi casomai applicare il tasso svizzero del 5%.
F. Con replica e risposta riconvenzionale 8 settembre 2014, duplica e replica riconvenzionale 2 ottobre 2014 e duplica riconvenzionale 3 novembre 2014 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie antitetiche tesi, contestando quelle avverse.
G. In sintesi, l’attrice ha contestato qualsivoglia sua inadempienza nell’ambito dei due suddetti trasporti, evidenziando che il danneggiamento della merce avvenuto durante il primo di essi sarebbe da ricondurre all’erroneo imballaggio predisposto dalla controparte, e che i ritardi occorsi durante il secondo sarebbero stati pure dovuti a una negligenza della medesima, che avrebbe omesso di fornire le necessarie certificazioni per l’esportazione del carico, comprendente anche merci pericolose (o “ADR”). L’attrice ha altresì osservato che la sua richiesta di interessi moratori è fondata sul diritto materiale più strettamente connesso alla fattispecie, ovvero quello lituano (art. 117 LDIP), riguardando il rinvio del contratto al diritto svizzero (art. 6.1) solo la procedura.
La convenuta per contro ha rilevato, quanto al primo trasporto, che la merce sarebbe stata danneggiata a causa di un trasbordo non autorizzato di merce da un camion all’altro (con conseguente responsabilità della parte avversa). Quanto alla seconda spedizione, dopo aver rilevato che era la controparte a dover verificare la presenza delle necessarie certificazioni, ha osservato che la merce, perfettamente in regola, è stata spedita il 27 marzo 2012 e avrebbe dovuto arrivare a destinazione entro 15 giorni, ma ha potuto essere consegnata solo il 24 maggio 2014 (recte: 2012, cfr. doc. 6) poiché U__________ aveva omesso di pagare l’autista. La derivante perdita di tempo ha determinato che in fase di trasporto è subentrata una modifica legislativa (in vigore dal 19 aprile 2012) che imponeva ulteriore documentazione per il passaggio della frontiera delle merci pericolose e che ha impedito al carico di proseguire, laddove tale modifica sarebbe stata ininfluente qualora la controparte avesse rispettato le tempistiche previste. In ogni caso, gli interessi di mora pretesi da quest’ultima dovrebbero ammontare al massimo al 5% secondo quanto previsto dal diritto svizzero (art. 104 CO), applicabile in virtù del punto 6.1 del contratto quadro.
H. Durante il corso della procedura, la U__________ è stata dichiarata fallita. Il Pretore con ordinanza 12 gennaio 2017 ha conseguentemente sospeso la causa, per poi riattivarla in data 3 settembre 2019 una volta accertati il subentro di AO 1 nella posizione attorea quale cessionaria del credito azionato e il relativo consenso della parte convenuta (art. 83 CPC).
I. Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi scritti delle parti, con decisione 30 giugno 2021 il Pretore ha essenzialmente accolto l’azione principale (dispositivo 1), condannando AP 1 a versare ad AO 1 € 17'250.- oltre interessi del 5% dal 30 aprile 2012, € 41'850.- oltre interessi del 5% dal 2 maggio 2012 ed € 36'200.- oltre interessi del 5% dall’11 maggio 2012 (dispositivo 1.1), da cui dedurre fr. 3'000.- oltre interessi del 5% dal 5 settembre 2013 (dispositivo 1.2), e rigettando in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________33 dell’UE di Lugano limitatamente ai suddetti importi (dispositivo 1.3). Il tutto con seguito di spese (complessivi fr. 8'000.-) e di ripetibili (fr. 9'000.-) a carico della convenuta (dispositivo 2). Contestualmente, il Pretore ha respinto l’azione riconvenzionale (dispositivo 3), con relativo aggravio delle spese processuali (fr. 1’800.-) e delle ripetibili (fr. 2’500.-) a carico dell’attrice riconvenzionale (dispositivo 3.1). In sintesi, il giudice ha stabilito che la responsabilità per i danni lamentati da AP 1 per i due trasporti non poteva essere attribuita alla controparte (vettore). Da qui il diritto di quest’ultima a ottenere il pagamento per i trasporti eseguiti e i relativi interessi moratori, da calcolarsi in applicazione degli art. 102 seg. CO.
J. Con appello 6 settembre 2021 la AP 1 si è aggravata contro i dispositivi 1, 1.1, 1.3 e 2 del giudizio pretorile, chiedendone la riforma nel senso di condannarla a versare alla controparte unicamente € 18'298.- oltre interessi del 5% dal 2 maggio 2012 e € 36'200.- oltre interessi del 5% dall’11 maggio 2012 (da cui dedurre l’importo di fr. 3'000.- oltre accessori), di rigettare definitivamente l’opposizione al summenzionato PE limitatamente a tale importo e di ripartire a metà le spese processuali di prima sede (compensate le ripetibili), con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.
K. Con risposta 12 ottobre 2021 la AO 1 ha postulato l’integrale reiezione del gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili di secondo grado.
E considerato
in diritto:
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 6 settembre 2021 contro la decisione 30 giugno 2021 (notificata il 5 luglio 2021) è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie), così come è tempestiva la risposta all’appello inoltrata il 12 ottobre 2021.
L’appellante censura il giudizio di primo grado limitatamente alle conclusioni tratte in merito alla spedizione “V__________”, contestando che alla controparte non possano essere addossate responsabilità e ribadendo il suo diritto a porre in compensazione la sua pretesa di risarcimento danni pari a € 40'802.99. Rinuncia invece a sollevare contestazioni in relazione alla spedizione “C__________”.
Con l’impugnata decisione, il Pretore ha dapprima accertato la sua competenza territoriale e l’applicabilità della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), secondo la quale in caso di danno alla merce il vettore che nega la sua responsabilità deve dimostrare che il danno è dovuto alla colpa dell’avente diritto, a un ordine di questi (non dipendente da colpa del vettore), a un vizio proprio della merce o a circostanze che il vettore non poteva evitare e alle cui conseguenze egli non poteva ovviare (art. 17 cpv. 2 e 18 cpv. 1 CMR). Per quanto riguarda la spedizione “V__________”, il giudice di prima sede ha rilevato che le parti hanno optato per un trasporto senza trasbordo e che la merce è stata imballata e caricata sul camion in Italia dalla ditta __________ Srl, per conto della convenuta. Durante il trasporto, e meglio in data 5 aprile 2012 in occasione del transito a __________ e dei relativi controlli doganali, una cassa è rovinata a terra, strappando il telone laterale del camion. Parte della merce si è danneggiata, ritenuto che l’entità esatta del danno non era ancora accertabile e avrebbe potuto essere esaminata solo al momento della consegna e della conseguente rimozione degli imballaggi. L’attrice si è dichiarata disposta a rispondere per il danno, previa valutazione delle sue cause (doc. O4 p. 4/6). Non potendo l’automezzo proseguire a causa dello strappo al telone, la convenuta ha autorizzato l’attrice a operare il trasbordo della merce su un altro veicolo (doc. O4, p. 3/6). Una volta giunta alla destinazione finale in Kazakistan, la merce non è però stata oggetto di accertamenti in contraddittorio, né AP 1 ha segnalato per iscritto perdite o danneggiamenti entro il termine di 7 giorni, come previsto all’art. 30 cifra 1 CMR. Dalle verifiche peritali di cui al doc. O3 è poi emerso che il danneggiamento è stato causato da un imballaggio non adeguato imputabile alla stessa AP 1 quale mittente giusta l’art. 4.2 del contratto quadro e l’art. 10 CMR. Il Pretore ha dunque escluso qualsiasi responsabilità dell’attrice.
Con l’impugnativa, l’appellante critica il Pretore per aver rilevato la necessità di un controllo della merce in contraddittorio o di una notifica dei danni ai sensi dell’art. 30 cifra 1 CMR, ritenendo piuttosto tali operazioni superflue in quanto il vettore era già a conoscenza del danneggiamento.
Ora, considerato che al momento dei fatti (rottura di una cassa) l’ipotesi di un danneggiamento era già concreta ma non era ancora stato possibile appurare l’entità definitiva dei danni (v. doc. O3), ci si potrebbe chiedere se al momento della consegna della merce si sarebbe imposta una notifica ai sensi dell’art. 30 CMR e se, in sua mancanza, il vettore avrebbe potuto presumere l’assenza di danni. Sennonché, la questione non appare determinante ai fini del presente giudizio. A ragione l’appellante rileva difatti che l’art. 30 cifra 1 CMR non comporta la perenzione dei diritti del committente, bensì instaura unicamente una presunzione confutabile di conformità della merce consegnata dal vettore (v. anche IICCA del 9 giugno 2020, inc. 12.2019.88, consid. 10). Nel caso concreto tuttavia è innegabile che la merce sia stata danneggiata durante il trasporto (né l’attrice l’ha mai messo seriamente in discussione; v. anche doc. O3). Occorre piuttosto stabilire la responsabilità per l’accaduto. Solo in caso di accertata responsabilità del vettore si dovranno poi verificare le prove relative all’ampiezza del danno e all’ammontare del relativo risarcimento (cfr. doc. C1, art. 3.9 e art. 23 cpv. 1-4 CMR). Per quanto riguarda invece i doveri di verifica e notifica previsti dall’art. 4.12 del contratto quadro doc. C1 (peraltro non formulati in maniera chiara e precisa), la decisione impugnata non contiene approfondimenti, pure assenti nell’appello e nella risposta all’appello. Il contratto differenzia fra danni esterni e interni, senza tuttavia fornire particolari specificazioni o indicare le conseguenze di una mancata notifica. Ciò considerato e visto l’esito del giudizio, non occorre attardarsi oltre sull’argomento.
Con l’impugnativa, l’appellante ribadisce che sul tema della responsabilità l’onere della prova incombeva alla controparte (art. 17 e 18 CMR), la quale non sarebbe riuscita a dimostrare di non avere colpe.
5.1 L’appellante sostiene che la controparte avrebbe sin dall’inizio riconosciuto la propria responsabilità, notificando il caso alla propria assicurazione (doc. O4, email del 12 aprile 2012, ore 11:13) e rinunciando nel seguito a richiedere il pagamento per il suddetto trasporto. La censura tuttavia non può sovvertire il giudizio di prima sede, siccome si limita a esporre delle riflessioni generiche prive di un sufficiente confronto con il giudizio pretorile. Premesso che in prima sede l’appellante non ha mai preteso che il vettore abbia rinunciato alla sua retribuzione (cfr. art. 317 CPC) e che essa trascura le fatture doc. G3.1 e 3.2 (che lette unitamente ai doc. G1 e G2 risultano essere riferite proprio al trasporto in questione), la stessa neppure considera quanto già evidenziato dal Pretore, ovvero che il contatto con l’assicurazione e il relativo comunicato a AP 1 sono avvenuti prima di poter effettuare una perizia e valutare le cause dell’accaduto. In effetti, U__________ ha successivamente comunicato che, secondo le verifiche peritali eseguite, il danno non era riconducibile a lei bensì al mittente, per un problema di imballaggio (doc. O4, e-mail 21 giugno 2012, ore 9:45). Da queste circostanze non si può dunque derivare un riconoscimento di debito, tanto più che l’entità e il valore del danno neppure erano stati stabiliti.
5.2 In relazione alle dinamiche e alle cause del danneggiamento, l’appellante ritiene in primo luogo che il Pretore non avrebbe potuto trarre le conclusioni suesposte (v. sopra consid. 3) a causa dell’assente allegazione della controparte. Difatti, quest’ultima si è limitata ad affermare che l’imballaggio era inadeguato ma non ha contestato che il danno si è verificato durante un trasbordo non autorizzato (cfr. petizione, p. 12, punto 3.3.1, iii e iv) né ha preteso che il danno sia insorto prima del trasbordo o durante un controllo doganale: dette circostanze di fatto non potevano pertanto essere poste a fondamento del giudizio di primo grado.
In secondo luogo, per l’appellante non vi è alcuna solida prova agli atti che dimostri che il danneggiamento sia occorso per la caduta della merce durante un controllo doganale e a causa di un imballaggio errato, circostanza piuttosto smentita dalle risultanze agli atti. E meglio, dopo aver rilevato che la controparte ha riconosciuto la sua responsabilità nelle e-mail di cui al doc. O4, l’appellante rileva che in esse non vi è alcun accenno al telone strappato o al controllo doganale. Lo stesso dicasi per la perizia di cui al doc. O3, silente sull’argomento. Il solo riferimento istruttorio al controllo doganale si trova nella testimonianza di A__________, del tutto inattendibile in quanto il teste, oltre a essere dipendente di U__________, era anche il marito dell’allora titolare della società. Secondo la logica e la normale esperienza della vita si dovrebbe pertanto dedurre che la rottura della cassa si sia verificata durante un’operazione di sollevamento della medesima nell’ambito di un trasbordo non autorizzato della merce (considerato che lo stesso era vietato per contratto e necessitava un’autorizzazione specifica, come emerge anche dall’email del 12 aprile 2012, ore 11:13, di cui al doc. O4). L’appellante aggiunge anche che l’art. 8 cpv. 1 lett. b CMR impone al vettore di accertare lo stato dell’imballaggio.
5.3 Effettivamente, nei suoi allegati introduttivi di prima sede l’attrice non ha fatto menzione del controllo doganale, osservando piuttosto che il trasporto doveva fare tappa a __________ in previsione di un trasbordo della merce, che in realtà non era stato concordato (cfr. testi A__________ e S__________, come pure il doc. C1, Annex 1) e risulta essere stato autorizzato solo dopo l’avvenuto danneggiamento, onde permettere il proseguimento del trasporto (doc. O4). Nondimeno, essa ha sempre contestato di essere responsabile per il danneggiamento della merce, piuttosto da imputare a un errato imballaggio. Non si può pertanto rimproverare al Pretore di avere approfondito le relative dinamiche e cause. I documenti agli atti (segnatamente, i doc. O3 e O4) non trattano la questione. Della valenza delle presunte ammissioni del vettore si è già detto sopra (consid. 5.1). La necessità di effettuare un controllo doganale a __________ è in realtà emersa anche dalla testimonianza di S__________ (verbale dell’11 febbraio 2015, p. 2). A__________ __________ ha confermato la circostanza, precisando che è stato proprio tale controllo a originare la rottura della cassa (verbale dell’8 luglio 2015, ad 6). Il suo ruolo quale dipendente della parte attrice non può bastare per escluderne la rilevanza probatoria, ritenuto oltretutto che il suo presunto legame con la titolare è rimasto allo stadio di mera allegazione e che la convenuta all’udienza di prime arringhe del 9 dicembre 2014 non si era opposta in alcun modo a tale mezzo di prova. Comunque sia, l’istruttoria ha accertato che la causa della rottura della cassa non è stata una sua manipolazione errata, ma un difetto della cassa stessa, che per le sue caratteristiche e il suo assemblaggio non era in grado di reggere il carico al suo interno (doc. O3). È tale circostanza a valere quale conditio sine qua non per il realizzarsi del danno, e non il semplice spostamento della merce. L’appellante non contesta debitamente queste circostanze, né che la merce sia stata caricata sull’automezzo da una sua ausiliaria, bensì si limita a rinviare all’art. 8 cpv. 1 lett. b CMR. Tuttavia, premesso che sia secondo il contratto quadro (doc. C1, art. 4.2), sia secondo la CMR (art. 10), è il mittente a dover rispondere di questo difetto, il menzionato disposto prevede unicamente che il vettore verifichi “lo stato apparente della merce e del suo imballaggio”; l’art. 10 CMR stabilisce che il vettore non è responsabile dei danni causati da un imballaggio errato, a meno che tale carenza sia evidente (“offensichtlich”). L’appellante non approfondisce la questione, e in particolare non pretende né spiega perché la difettosità dell’imballaggio avrebbe dovuto essere evincibile già da un superficiale esame.
5.4 Ne discende che le censure contenute nell’impugnativa non fanno risultare errata la decisione di prima sede. Non è necessario pertanto esaminare le ulteriori argomentazioni dell’appellante relative alla quantificazione del danno.
In conclusione, l’appello dev’essere respinto. Il valore litigioso della presente controversia ammonta a € 40'802.- (€ 95'300.- - € 54'498.-), pari all’incirca, secondo il tasso di cambio in vigore al momento dell’introduzione dell’appello (1 € = 1.087 CHF) a fr. 44'352.-. Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali sono fissate in fr. 4’000.- (art. 2, 7 e 13 LTG), le ripetibili in fr. 2'500.- (art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
L’appello 6 settembre 2021 di AP 1 è respinto.
Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 4’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2’500.- per ripetibili di seconda sede.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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