AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2022.40
Data decisione, Autorità: 30.03.2022, CEF
Ricorso: TF 5A_295/2022
Titolo: Aggiudicazione di fondi
Incarto n. 15.2022.40
Lugano 30 marzo 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 21 marzo 2022 di
RI 1 IT- (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, o meglio contro l’asta dei fondi appartenenti al ricorrente avvenuta il 10 marzo 2022, compresi il relativo verbale e le condizioni d’asta, nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 3, __________
procedura che interessa anche gli aggiudicatari
PI 1, __________ PI 2, __________
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 agosto 2019 della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) e volto alla realizzazione dei pegni gravanti le particelle n. __________, __________ e __________, così come le unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ e __________ (quota A-D) della particella n. __________ RFD di __________, la PI 3 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 704'100.– oltre agli accessori;
che il 19 novembre 2021, la sede di Mendrisio dell’UE (competente per le realizzazioni immobiliari del Sottoceneri) ha depositato l’elenco oneri e le condizioni d’asta relativi ai fondi da realizzare, che prevedono in particolare un piede d’asta di fr. 110'000.–;
che avendo l’escusso contestato la cartella ipotecaria di fr. 50'000.– iscritta in favore dei creditori PI 3 e PI 4, con provvedimento del 7 dicembre 2021 l’UE gli ha assegnato un termine di venti giorni per promuovere contro i medesimi azione di contestazione delle loro pretese;
che il ricorso interposto da RI 1 contro tale provvedimento, unitamente a un altro di stessa data relativo al fondo n. 1__________ RFD di __________, è stato respinto da questa Camera con sentenza del 3 marzo 2022 (inc. 15.2022.3);
che con sentenza di stessa data (inc. 15.2022.22), la Camera ha pure respinto un altro ricorso di RI 1 contro il rifiuto dell’UE di differire l’asta (anche) dei fondi di __________;
che il 10 marzo 2022 l’UE ha aggiudicato quei fondi al secondo turno a PI 1 per ⅔ e a PI 2 per ⅓ per complessivi fr. 728'000.–;
che con ricorso del 21 marzo 2022, RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di dichiarare nulle o in subordine di annullare l’asta, l’aggiudicazione e le condizioni d’asta, e di ordinare all’UE d’indire una nuova asta, previo allestimento di nuove condizioni d’asta con un piede d’asta almeno equivalente al valore venale dei fondi stabilito nella perizia 10 marzo 2020;
che nella misura in cui egli contesta le condizioni d’asta, il ricorso è manifestamente tardivo dal momento ch’esse sono state depositate, unitamente all’elenco oneri, già il 19 novembre 2021;
che l’obiezione del ricorrente secondo cui egli non avrebbe avuto conoscenza delle condizioni d’asta, notificategli al suo vecchio indirizzo luganese di via __________ a __________ anziché al suo domicilio attuale di , è manifestamente abusiva siccome nel ricorso del 3 gennaio 2022 contro l’assegnazione del termine per impugnare l’elenco oneri (ad III/A/1) la sua (allora) patrocinatrice, l’avv. A __________, ha scritto di aver ricevuto dall’UE le condizioni d’incanto e l’elenco oneri;
che ad ogni modo la censura del ricorrente è manifestamente infondata anche nel merito;
che quale prezzo minimo di aggiudicazione (“piede d’asta”) da indicare alla cifra 1 delle condizioni d’asta occorre infatti menzionare l’importo totale dei crediti garantiti da pegno iscritti nell’elenco oneri poziori a quelli del creditore procedente (art. 126 cpv. 1 LEF, per il rinvio degli art. 156 cpv. 1 LEF, e art. 53 cpv. 1, 102 e 105 cpv. 1 RFF; sentenza della CEF 15.2019.8 del 12 giugno 2019, RtiD 2020 I 723 n. 49c, consid. 7) e non – contrariamente a quanto postulato dal ricorrente – il valore di stima dei fondi (sentenza della CEF 15.2007.5 del 20 marzo 2007 pag. 2 in alto);
che la legge non prevede (più, dal 1939) la fissazione di un prezzo di aggiudicazione minimo equivalente al valore di stima (sentenza della CEF 15.2019.56 del 5 novembre 2019 consid. 3);
che il ricorrente contesta d’altronde la validità dell’aggiudicazione, indicata nel verbale d’aggiudicazione come avvenuta a favore di “2/3 PI 1 […] 1/3 PI 2” in manifesto contrasto con il miglior offerente menzionato nel verbale d’incanto, ovvero “PI 1”;
che in base agli atti, per il ricorrente PI 2 risulta aggiudicataria, ma non offerente, sicché l’UE avrebbe secondo lui manifestamente violato una delle regole fondamentali della procedura di vendita ai pubblici incanti, aggiudicando il fondo a un soggetto che non ha presentato alcuna offerta;
che nelle sue osservazioni preliminari del 24 marzo 2022 l’UE precisa che PI 1 e PI 2 erano presenti assieme in sala incanti e che in conformità con il punto 4 delle condizioni d’asta e delle indicazioni degli offerenti ha quindi aggiudicato i fondi come indicato nel verbale d’aggiudicazione;
che, a prescindere dall’intestazione diversa delle pagine 1 (“verbale d’incanto”) e 2 (“verbale d’aggiudicazione”), il verbale d’incanto (doc. 2 accluso al ricorso) è in realtà uno solo e corrisponde a quanto prescritto dall’art. 61 cpv. 2 RFF (applicabile alla procedura di realizzazione di pegno per il rinvio dell’art. 102 RFF);
che la menzione del solo “PI 1” quale miglior offerente nel secondo turno d’asta sulla prima pagina risulta quindi una manifesta inavvertenza, l’UE avendo chiaramente indicato sulla seconda pagina che “il miglio offerente e quindi aggiudicatario risulta essere” PI 1, per ⅔, e PI 2 per il rimanente ⅓;
che PI 2 era comunque presente all’asta, sicché non si può ritenere che PI 1 abbia inammissibilmente fatto un’offerta per conto di una persona non designata (art. 58 cpv. 3 RFF) né sussiste il rischio ch’ella possa impugnare l’asta contestando di essere stata rappresentata da lui (cfr. DTF 82 III 58-59);
che del resto non è stata sollevata alcuna eccezione da parte degli astanti (doc. 2, pag. 2 in fondo);
che siccome il ricorrente non allega di aver partecipato all’asta, ci si potrebbe addirittura chiedere se ha un interesse degno di protezione a sollevare l’eccezione in questione, giacché gli aggiudicatari hanno soddisfatto tutte le condizioni d’aggiudicazione;
che nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto senza necessità di ulteriori atti istruttori (art. 9 cpv. 2 LPR);
che stante l’esito del giudizio odierno, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo diventa senza oggetto;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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