AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.128
Data decisione, Autorità: 23.03.2022, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. "Prestito" di una somma di denaro con rinuncia del mutuante alla restituzione dietro partecipazione all’utile netto della vendita dei fondi da lui finanziati
Incarto n. 14.2021.128
Lugano 23 marzo 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2021.623 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 1° giugno 2021 da
RE 1,
contro
CO 1, (patrocinata dall’__________ PA 1, )
giudicando sul reclamo del 15 settembre 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 6 settembre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 23 novembre 2015 RE 1 e CO 1 hanno sottoscritto una convenzione (in seguito: Convenzione), con cui, premesso che CO 1 avrebbe acquistato cinque fondi a __________, di cui due in comproprietà, che “RE 1 [avrebbe] concesso alla convivente signora CO 1 un prestito per l’acquisto delle precitate proprietà immobiliari di CHF 60'000.00 (sessantamila) e che entrambi avrebbero contratto solidalmente un mutuo ipotecario garantito dalle cartelle ipotecarie gravanti i fondi acquistati allo scopo di procedere all’acquisto, alla ristrutturazione e all’ampliamento della particella n. __________ RFD di __________ “da utilizzar-si quale loro abitazione comune nella loro qualità di conviventi”, hanno stipulato in particolare quanto segue:
I signori CO 1 e RE 1 si obbligano, qualora la loro relazione sentimentale e di conviventi dovesse terminare, a vendere le precitate proprietà immobiliare affinché venga integralmente rimborsato il debito ipotecario. L’eventuale ricavato netto della vendita dovrà essere suddiviso tra di loro in parti uguali. La signora CO 1, in una simile evenienza, si impegna a non lasciare senza dimora il suo convivente RE 1 dandogli la possibilità di coabitare fintanto che lo stesso avrà trovato un nuovo alloggio.
Il signor RE 1 dichiara che non vanterà alcuna pretesa nei confronti di CO 1 per quanto riguarda il prestito concesso, per il pagamento di interessi ipotecari e ammortamenti riferite alle proprietà in oggetto. […]”.
B. Cessate la relazione sentimentale e la convivenza, con lettere del 30 ottobre 2020 e del 29 gennaio 2021 RE 1 ha prima chiesto a CO 1 e poi sollecitato la restituzione del prestito di fr. 60'000.–. In allegato a un’email del 22 febbraio 2020 ella gli ha inviato una bozza di convenzione non firmata, che avrebbe dovuto sostituire quella del 23 novembre 2015, e mediante la quale si sarebbe impegnata a restituirgli la somma prestata a rate, con scadenze ancora da concordare. Con scritto del 10 marzo 2021 egli le ha rispedito la bozza, parzialmente modificata. Poiché ella non l’aveva sottoscritta, il 20 aprile 2021 egli ha preteso per scritto la restituzione dei fr. 60'000.– entro dieci giorni. Con e-mail del 12 marzo 2021 ella ha gli ribadito che avrebbe potuto rimborsare la somma prestata solo con le modalità definite nella prima bozza.
C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 maggio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 60'000.– oltre agli interessi del 2% dal 1° maggio 2021 indicando quale titolo di credito il “prestito definitivo dalla convenzione firmata fra le parti in data: 23.11.2015”.
D. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1° giugno 2021 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 29 luglio 2021.
E. Statuendo con decisione del 6 settembre 2021, il Pretore ha re-spinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 1'000.– a favore della convenuta.
F. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 15 settembre 2021 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili di prima e seconda sede. Nelle sue osservazioni del 27 ottobre 2021, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo, protestate spese e ripetibili.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 7 settembre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 17 settembre. Presentato due giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Di conseguenza, il doc. 2 accluso al reclamo per la prima volta e la relativa allegazione di fatto sono inammissibili. Questa Camera non ne terrà conto nella presente decisione. Non sono comunque di rilievo per il giudizio (v. sotto consid. 5.2).
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha accertato che se, come risulta dalla Convenzione, RE 1 ha effettivamente prestato fr. 60'000.– a CO 1, allo stesso tempo egli ha chiaramente dichiarato che non avrebbe vantato alcuna pretesa su tale somma, di modo che la Convenzione non può costituire un riconoscimento dell’obbligo di restituire il mutuo. Il primo giudice ha ritenuto d’altronde che neppure la bozza di convenzione per il rimborso del prestito, inviata con e-mail del 22 febbraio 2021, rappresenta un titolo di rigetto, poiché è priva della firma dell’escussa, come lo è del resto anche l’e-mail cui è allegata. Considerati sia singolarmente sia nel loro insieme, secondo il Pretore i documenti prodotti dall’istante non costituiscono un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, motivo per cui ha respinto l’istanza.
Nel reclamo RE 1 afferma dapprima che il riconoscimento di debito risulta evidente dalla Convenzione, siccome in essa sta scritto ch’egli ha prestato fr. 60'000.– a CO 1. Rileva d’altronde che l’escussa ha dichiarato al fisco d’essere sua debitrice per fr. 70'000.– (di cui fr. 60'000.– per il prestito in questione e i restanti per un altro prestito, concesso sempre da lui), come si evince da una copia della dichiarazione d’imposta di lei per l’anno 2016. A suo dire il non aver previsto la restituzione della somma non gli impedisce di chiederla indietro: semplicemente, si applicano le norme previste dal Codice delle obbligazioni, sicché la disdetta del mutuo, data con lettera del 30 ottobre 2020, rispetta il termine di preavviso di sei mesi (recte: settimane) previsto dalla legge. Il reclamante rimprovera poi al Pretore di aver decontestua-lizzato la sua dichiarazione di rinuncia alle pretese sulla somma sborsata. Spiega che tale dichiarazione si riferisce unicamente al caso in cui gli immobili indicati nella Convenzione fossero stati venduti, generando certamente un’eccedenza con la quale egli avrebbe potuto recuperare quanto mutuato. Sostiene di non essersi impegnato a non chiedere la restituzione del prestito tout court, bensì a non chiederla due volte in caso di vendita dei fondi. Esclude di aver semplicemente donato la somma contestata. Se così fosse, non si capirebbe perché la Convenzione prevede “clausole condizionali relative al prestito” e perché l’escussa ha dichiarato il debito al fisco. Ora, poiché gli immobili non sono stati venduti – peraltro per volontà dell’escussa –, la rinuncia alle pretese derivanti dal prestito è inefficace e l’escussa deve restituire la somma prestata. Che CO 1 non abbia voluto vendere gli immobili si desume, secondo lui, dall’assenza di dichiarazioni sue in proposito come di una sua opposizione alla disdetta, nonché dal tentativo di negoziare le condizioni di restituzione del prestito.
In sintesi, conclude il reclamante, è evidente ch’egli ha prestato all’escussa una somma di denaro, che il prestito è stato regolarmente disdetto e che la clausola di rinuncia alle pretese sul prestito non si applica nel caso concreto, motivi per cui reputa di aver reso verosimile l’esistenza di un riconoscimento di debito.
5.1 Nella fattispecie le parti divergono sulla qualificazione giuridica del punto della Convenzione relativa alla consegna dei fr. 60'000.–, l’istante sostenendo che si tratti di un prestito (recte: mutuo trattandosi della consegna di una somma di denaro) e l’escussa di una donazione. Il Pretore l’ha considerato come un mutuo, ma con la rinuncia alla restituzione da parte del mutuante.
5.2 Dalla premessa “b” della Convenzione (doc. A accluso all’istanza) e dal punto n. 2 risulta evidente che i fr. 60'000.– sono stati versati a titolo di “prestito” (recte: mutuo, v. art. 312 CO). Non è seriamente sostenibile, in buona fede, che le parti abbiano usato la parola “prestito” per designare una donazione.
5.3 Il mutuante ha però nel contempo dichiarato di non vantare “alcuna pretesa nei confronti di CO 1 per quanto riguarda il prestito concesso, per il pagamento di interessi ipotecari e ammortamenti riferite alle proprietà in oggetto” (punto 2). La frase non è molto chiara. La rinuncia al rimborso degli interessi ipotecari e degli ammortamenti non pare però riferirsi al “prestito”, a garanzia del quale le parti non hanno pattuito alcun pegno immobiliare. A prima vista, la rinuncia alle pretese fondate sul “prestito” non verte solo su interessi e ammortamenti (non previsti), bensì (anche) sull’obbligo di restituzione. Fatto sta che bisogna tenere conto di tutte le circostanze risultanti dall’atto invocato come titolo di rigetto, anche di quelle che eventualmente infirmano il riconoscimento di debito (per analogia, sentenze della CEF 14.2020.10 del 5 giugno 2020, consid. 6.1, 14.2018.72 dell’11 ottobre 2018, consid. 5.3/b).
5.4 Secondo il reclamante, la rinuncia riguarderebbe unicamente il caso in cui gli immobili indicati nella Convenzione fossero stati venduti, poiché grazie al ricavato netto egli avrebbe potuto recuperare quanto mutuato. Il punto 2 della Convenzione relativa alla rinuncia non contempla però una simile condizione. Vero è che il punto 2 segue immediatamente il punto 1 in cui sono regolati i rispettivi diritti e obblighi delle parti in caso di vendita delle proprietà immobiliari, ove la loro relazione sentimentale e convivenza fosse terminata. Dovesse esistere, il nesso tra i due punti sarebbe comunque implicito, ciò che lascerebbe sussistere un dubbio che non consentirebbe di considerare la convenzione come un incontestabile riconoscimento dell’obbligo dell’escussa di restituire il mutuo. In effetti, contrariamente a quanto crede il reclamante, non gli basta “rendere verosimile” che la Convenzione contiene un riconoscimento del credito posto in esecuzione, ma lo deve dimostrare (DTF 144 III 556 consid. 4.1.4 e sopra consid. 5). In mancanza di una simile prova, il Pretore ha giustamente respinto l’istanza.
5.5 Per abbondanza, va d’altronde rilevato che neppure il punto 1 prevede il rimborso del mutuo, dal momento che il ricavato netto, tolto quanto necessario al rimborso unicamente del debito ipotecario (di cui non fa parte il “prestito”, v. sopra consid. 5.3), dev’essere sud-diviso, secondo la volontà espressa dalle parti, “tra di loro in parti uguali”.
Non si disconosce, per vero, che con quella clausola il reclamante ha potuto confidare in buona fede di ottenere di fatto il rimborso del mutuo qualora la metà del ricavato netto della vendita dei fondi dovesse ammontare ad almeno fr. 60'000.–, e persino di partecipare all’utile in caso di ricavo superiore, pur non essendo proprietario dei fondi. Nondimeno, la Convenzione non prevede che il mutuante possa esigere la restituzione del mutuo qualora la mutuataria non dia seguito all’obbligo di vendere i fondi in caso di cessazione della relazione sentimentale e della convivenza. L’istante non ha quindi provato che CO 1 abbia riconosciuto, firmando il contratto, di dover restituire i fr. 60'000.–, terminata la loro relazione, entro sei settimane dalla disdetta del mutuo. La rinuncia di lui formulata al punto n. 2 esclude l’applicazione dell’art. 318 CO.
Per esercitare la sua pretesa conformemente ai patti, RE 1 dovrebbe fissare un termine a CO 1 per vendere i fondi e qualora la stessa non desse seguito alla richiesta né venisse raggiunto un compromesso (ad esempio mediante il rimborso del “prestito”), egli potrebbe promuovere nei confronti di lei un’azione volta all’esecuzione dell’obbligo di vendita previsto al punto 1 della Convenzione o al risarcimento del danno derivante dall’inesecuzione di siffatto obbligo. Certo, il contratto di compravendita e la promessa di compravendita sono di principio nulli se non rivestono la forma dell’atto pubblico (art. 216 cpv. 1 e 22 cpv. 2 CO). Nella fattispecie la Convenzione non è però un contratto né una promessa di compravendita dei fondi. Si può pertanto discutere dell’applicabilità delle norme appena citate, giacché la Convenzione prescrive solo l’obbligo di vendere senza determinare le condizioni di vendita. Sia come sia, si tratta di una questione di merito che non compete al giudice del rigetto risolvere (sopra consid. 2). Ai fini dell’applicazione dell’art. 82 cpv. 1 LEF, la decisione impugnata resiste alla critica, sicché il reclamo dev’essere respinto.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 60'000.–, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 1'200.– per ripetibili.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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