AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2022.11
Data decisione, Autorità: 10.03.2022, IICCA
Titolo: Limitate facoltà decisionali dell'autorità di conciliazione, inammissibilità di un'istanza di conciliazione; elusione delle norme sulla rappresentanza professionale in giudizio
Incarto n. 12.2022.11
Lugano 10 marzo 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa inc. n. CM.2022.28 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza di tentativo di conciliazione 11 gennaio 2022 da
RE 1 rappr. da J__________ __________ segretario regionale
contro
CO 1 rappr. da D__________ D__________ socio e gerente
che il Segretario assessore ha dichiarato inammissibile con sentenza del 21 gennaio 2022;
visto il ricorso 27 gennaio 2022 del Sindacato Interprofessionale di Base che chiede di rinviare l’istanza alla Pretura per procedere alla convocazione delle parti all’udienza di conciliazione;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto,
in fatto e in diritto:
In data 10 dicembre 2021 P__________ S__________ ha ceduto a J__________ D__________, nell’atto di cessione designato quale segretario cantonale del RE 1 (associazione ai sensi degli art. 60 seg. CC, costituita nel 2010, qui in seguito: ), una sua pretesa di fr. 18’808.- oltre interessi al 5 % dal 1° agosto 2021 derivante dal contratto di lavoro stipulato con CO 1 e disdetto da quest’ultima il 12 novembre 2021 con effetto immediato. Con istanza di conciliazione 11 gennaio 2022 il RE 1, rappresentato da J D__________, segretario regionale, ha chiesto di essere convocato unitamente a CO 1 per discutere della pretesa di P__________ S__________.
Il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, senza convocare le parti, ha pronunciato l’inammissibilità dell’istanza con sentenza 21 gennaio 2022. Premesso che non ogni ente che si definisce sindacato ha la facoltà di rappresentare professionalmente dei lavoratori nell’ambito di contenziosi derivanti dal contratto di lavoro, dovendo adempiere ai requisiti precisati in merito dalla giurisprudenza e dalla dottrina, il Segretario assessore ha ritenuto che in concreto il RE 1 non sembrava soddisfarle; oltretutto appariva dubbio il requisito della capacità di proporre e discutere la causa con la necessaria chiarezza di cui deve godere un rappresentante professionale, visto altresì che il credito era stato ceduto al segretario del sindacato, non quindi al sindacato quale persona giuridica, che l’istanza conteneva errori sul tema del foro e del valore di causa nonché disquisizioni confuse, di modo che al RE 1 andava negata la rappresentanza professionale in giudizio. Ritenuto poi che l’istante non agiva quale rappresentante della lavoratrice ma in virtù di un atto di cessione di credito, il Segretario assessore ha considerato questo atto nullo, non sussistendo a suo avviso dubbi sul fatto che lo stesso era finalizzato all’elusione delle norme sulla rappresentanza professionale, di qui l’inammissibilità dell’istanza anche per questo motivo.
Con atto intitolato ricorso il RE 1, tramite il suo segretario regionale J__________ D__________, ha impugnato il giudizio di inammissibilità e chiesto che le parti siano convocate per l’udienza di conciliazione. Il ricorrente si è in un primo momento espresso sulla validità della cessione di credito, ha quindi precisato che l’errata indicazione del foro non portava pregiudizio alla parte convenuta e che quindi il rimprovero che gli era stato mosso da parte del Segretario assessore costituiva un formalismo eccessivo, in particolare nell’ambito di un’istanza di conciliazione con oggetto una pretesa di diritto del lavoro. L’insorgente respinge quindi il rimprovero (al suo segretario) di non disporre della capacità di proporre e discutere la causa con la necessaria chiarezza. Da ultimo ha contestato che la cessione di credito costituisca lo strumento per eludere le norme sulla rappresentanza professionale in giudizio.
La decisione di irricevibilità dell’autorità di conciliazione è una decisione finale di prima istanza, impugnabile quindi mediante appello o reclamo a dipendenza del valore litigioso fatto valere con l’istanza di conciliazione (v. Zingg in: Berner Kommentar ZPO, vol. 1, n. 32 ad art. 60; Zürcher in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm. 3a ed., n. 6c ad art. 59). A fronte di una pretesa di fr. 18'808.- la sentenza del Segretario assessore è impugnabile mediante appello e non reclamo come dallo stesso erroneamente indicato. Ciò non conduce tuttavia ad alcun pregiudizio per il RE 1 il cui atto, denominato “Ricorso”, viene trattato come un appello.
La dottrina è divisa sulla questione di sapere se, rispettivamente in che misura, l’autorità di conciliazione, che non è un giudice, possa decidere in merito a questioni pregiudiziali, in particolare sui presupposti processuali di cui all’art. 59 CPC. Per quanto attiene al caso in esame è importante ritenere che l’autorità di conciliazione deve poter esaminare i presupposti processuali che sono rilevanti per la sua attività, senza anticipare il giudizio su temi di competenza del giudice, e che le parti devono essere protette da una procedura di conciliazione difettosa e disperata (v. Zürcher, op. cit., n. 6a ad art. 59; Zingg, op. cit., n. 24 ad art. 60; Bohnet in: Code de procédure civile commenté, n. 17 ad art. 60). In ogni modo, l’autorità di conciliazione deve limitarsi a casi chiari e non pronunciarsi su questioni giuridiche complesse (v. Müller in: DIKE - Komm - ZPO, 2a ed, Vol. 1, n. 35 ad art. 59).
In concreto il Segretario assessore ha spiegato i motivi per i quali il RE 1 non adempie ai presupposti di una rappresentanza professionale in giudizio (art. 68 cpv. 2 let. d CPC), aggiungendo che al sindacato faceva pure difetto la legittimazione attiva, non essendo cessionario del credito oggetto dell’istanza. Giova ricordare che la legittimazione alla rappresentanza contrattuale (capacità di postulare) rappresenta un presupposto processuale (v. Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 28 ad art. 68; Tenchio in: Basler Kommentar ZPO, 3a ed., n. 4 ad art. 68). Indipendentemente da questa premessa occorre rilevare che nel suo ricorso il sindacato istante non si esprime sul principale rimprovero mossogli, ossia di non essere un’associazione di lavoratori che risponde ai requisiti necessari per essere parte a un contratto collettivo (v. art. 356 CO). Ne deriva che già per difetto di motivazione (v. art. 311 cpv. 1 CPC) l’atto ricorsuale, trattato come appello, dev’essere dichiarato irricevibile. In ogni modo, lo statuto del RE 1 come il verbale della sua assemblea costitutiva, allegati all’istanza di conciliazione, non consentono di smentire le considerazioni del Segretario assessore. Il fatto poi che J__________ D__________, che in questa sede compare quale segretario regionale del RE 1 (anche se nello statuto egli figura quale segretario centrale), abbia in altre cause validamente rappresentato membri dell’associazione CODICI (Centro per i diritti del cittadino) è irrilevante dal momento che si tratta di soggetti giuridici diversi e nulla muta il fatto che il segretario sia il medesimo. Anche l’elenco di procedure di fronte ad autorità sia civili che amministrative, riportato alle pagine 3 e 4 del ricorso, non aiuta l’insorgente dato che nulla viene specificato in merito ai poteri di rappresentanza rispettivamente al contenuto delle cessioni di credito asseritamente alla base di quei procedimenti. Non si può poi omettere di fare un accenno al tema della legittimazione attiva evocato nella sentenza impugnata, ancorché estraneo alla tematica dei presupposti processuali. P__________ S__________ ha ceduto il suo credito a J__________ D__________ (quale segretario cantonale del RE 1), non al sindacato come tale, mentre l’istanza per tentativo di conciliazione è stata presentata da quest’ultimo. Ora, è evidente che l’istanza citata era chiaramente difettosa (v. sopra consid. 5) e la convocazione della controparte si sarebbe risolta in un inutile esercizio formale. In conclusione, vista la chiarezza dei difetti contenuti nell’istanza, a ragione l’autorità di conciliazione ha pronunciato un giudizio di irricevibilità.
A titolo abbondanziale è comunque utile precisare che gli ulteriori rimproveri mossi all’istante (v. sentenza, pag. 2, ultimo paragrafo) non erano tali da giustificare un giudizio di irricevibilità; medesima considerazione vale per il giudizio sulla nullità della cessione di credito, che l’autorità di conciliazione non poteva anticipare e quindi sottrarre al giudice (v. ancora Müller, op. cit., n. 35 i.f. ad art. 59; Zingg, op. cit., n. 24 i.f. ad art. 60).
Alla luce di quanto precede il ricorso è dichiarato irricevibile con conseguente conferma della sentenza impugnata. Non si prelevano spese processuali trattandosi in definitiva di una vertenza di diritto del lavoro del valore inferiore a fr. 30'000.-. Non entra in considerazione l’assegnazione di ripetibili, la convenuta nell’istanza di conciliazione non essendo stata coinvolta né in prima né in seconda sede.
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso 27 gennaio 2022 del RE 1 è irricevibile.
Non si prelevano spese processuali. Non si assegnano ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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