AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.106
Data decisione, Autorità: 22.03.2022, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Pretese per contributi alimentari, spese giudiziarie e ripetibili. Interessi di mora. Eccezione di compensazione. Domanda di esenzione delle spese processuali
Incarti n. 14.2021.106 14.2021.107
Lugano 22 marzo 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nelle cause __________ e __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promosse con istanze 23 aprile 2019 da
CO 1 (già patrocinata dall’avv. PA 1, )
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 12 agosto 2021 presentato da RE 1 contro le decisioni emesse rispettivamente il 27 luglio e il 9 agosto 2021 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 aprile 2018 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso il marito RE 1 per l’incasso di complessivi fr. 5'856.40 oltre ad accessori, e più precisamente per fr. 958.80 oltre agli interessi del 5% dal 6 febbraio 2018 (per “Alimenti febbraio 2018 non pagati: decisione 28.02.2018 inc. __________ __________; Pretore Lugano – Sezione 4; Decreto cautelare 15 aprile 2014, inc. n. __________; Pretore del distretto di Lugano – sez. 4; Decisione 9 novembre 2016 inc. n. __________ prima Camera civile del Tribunale d’appello”), fr. 958.80 oltre agli interessi del 5% dal 6 marzo 2018 (per “alimenti marzo 2018 non pagati”), fr. 958.80 oltre agli interessi del 5% dal 6 aprile 2018 (per “alimenti aprile 2018 non pagati”), fr. 450.– oltre agli interessi del 5% dal 9 ottobre 2013 (“decisione 10.01.2018 inc. __________”), fr. 800.– oltre agli interessi del 5% dal 1° marzo 2018 (per “ripetibili decisione 01.03.2018, inc. __________”), fr. 1'600.– oltre agli interessi del 5% dal 1° marzo 2018 (per “ripetibili decisione 01.03.2018, inc. __________”), fr. 100.– oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2015 (per “spese e tasse di giustizia decisione 01.12.2015”) e fr. 30.– oltre agli interessi del 5% dal 17 aprile 2018 (per la “differenza di tassa fra l’emissione del PE __________ e sent. 01 marzo 2018”).
B. Con un secondo precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 agosto 2018 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 5'871.20 oltre ad accessori, e più precisamente per fr. 958.80 oltre agli interessi del 5% dal 6 maggio 2018 (per “Alimenti maggio 2018 non pagati. Decisione 28.02.2018 inc. __________ __________; Pretore Lugano – Sezione 4; Decreto cautelare 15 aprile 2014, inc. n. __________; Pretore Lugano – sez. 4; Decisione 9 novembre 2016 inc. n. __________ prima Camera civile del Tribunale d’appello”), fr. 958.80 oltre agli interessi del 5% dal 6 giugno 2018 (per “Alimenti giugno 2018 non pagati”), fr. 958.80 oltre agli interessi del 5% dal 6 luglio 2018 (per “Alimenti luglio 2018 non pagati”), fr. 958.80 oltre agli interessi del 5% dal 6 agosto 2018 (per “Alimenti agosto 2018 non pagati”), fr. 1'730.– oltre agli interessi del 5% dal 6 luglio 2012 (per “Alimenti luglio 2012 non pagati”) e di cinque volte fr. 61.20 oltre agli interessi del 5% rispettivamente dal 6 maggio, 6 giugno, 6 luglio, 6 agosto e 6 settembre 2014 (per gli “Alimenti maggio-settembre 2014 non pagati”).
C. Avendo RE 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con due istanze distinte del 23 aprile 2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Nella causa (__________) relativa alla prima esecuzione, l’istante ha ridotto la propria pretesa a fr. 580.– (anziché fr. 5'856.40), pari alle spese giudiziarie di fr. 450.– stabilite nella decisione del 10 gennaio 2018 e di fr. 100.– in quella del 1° dicembre 2015, nonché al saldo di fr. 30.– riferito alla tassa di emissione di un precedente precetto esecutivo, oltre agli interessi del 5% su fr. 5'856.40.
Nella causa (__________) relativa alla seconda esecuzione l’istante ha limitato la propria richiesta a fr. 4'197.60 (anziché fr. 5'871.20) oltre agli interessi del 5% su fr. 5'871.20, rinunciando a estendere il rigetto agli alimenti relativi a maggio 2018, di fr. 958.80, e riducendo quelli di giugno 2018 da fr. 958.80 a fr. 244.–.
D. Dopo aver ottenuto due proroghe del termine per presentare le proprie osservazioni alle istanze, il 2 luglio 2019 l’escusso ha postulato la sospensione di entrambe le procedure di rigetto a seguito dell’appello presentato da CO 1 contro la decisione 13 giugno 2019 della Pretura del Distretto di Lugano (inc. __________), che a suo dire era connessa alle medesime. Il 31 luglio 2019 il Giudice di pace ha in un primo tempo respinto la suddetta richiesta formulata dal convenuto, salvo poi ravvedersi emettendo, il 3 ottobre 2019, le decisioni di sospensione delle cause fino al passaggio in giudicato della procedura pendente presso il Tribunale d’appello. Nel frattempo, RE 1 si è opposto alle istanze con due distinti allegati di osservazioni scritte del 7 agosto 2019. Su richiesta del nuovo patrocinatore dell’istante, le cause sono poi state riattivate il 1° luglio 2021.
E. Statuendo con decisione del 27 luglio 2021 (inc. __________), il Giudice di pace ha accolto la prima istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto al secondo precetto esecutivo, ponendo a suo carico le spese processuali di complessivi fr. 400.– e un’indennità di fr. 250.– a favore dell’istante.
F. Con decisione del 26 luglio 2021 (inc. __________), il Giudice di pace ha invece accolto parzialmente la seconda istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto al primo precetto esecutivo limitatamente a fr. 550.– oltre agli interessi del 5% su fr. 400.– dal 10 gennaio 2018, su fr. 100.– dal 1° dicembre 2015, su fr. 800.– dal 1° marzo 2018 e su fr. 1'600.– dal 1° marzo 2018, ponendo a suo carico le spese processuali di complessivi fr. 250.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante. Adito con un’istanza d’interpretazione e rettifica presentata il 3 agosto 2021 da CO 1, il 9 agosto il Giudice di pace ha annullato la sentenza e l’ha sostituita con una in cui, in conformità con i considerandi immutati, ha aumentato la somma sulla quale decorrono gli interessi dal 10 gennaio 2018 da fr. 400.– a fr. 450.–.
G. Contro le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con un unico reclamo del 12 agosto 2021 per ottenere implicitamente l’annullamento della prima, fatta eccezione “eventualmente” per fr. 306.–, mentre non ha formulato conclusioni esplicite in merito alla seconda, lasciando però intendere di opporvisi integralmente.
H. Mediante scritto del 14 settembre 2021 intitolato “Reclamo: Incarti, __________, __________, __________ del Giudice di Pace”, RE 1 ha presentato osservazioni volte a “fare un punto della situazione per ciascuna pratica”, compresa sulla modifica della seconda decisione del 9 agosto 2021 e sulla terza causa.
I. Con ordinanza del 28 settembre 2021 il presidente della Camera ha respinto la domanda di rateazione degli anticipi formulata dal reclamante in reazione all’ordinanza 17 settembre 2021, con cui gli era stato fissato un ultimo termine fino al 4 ottobre per provvedere al loro versamento. Il 1° ottobre 2021, RE 1 ha postulato una rivalutazione della sua richiesta di rateazione e ha allegato il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, sottoscritto dall’autorità comunale il 13 ottobre 2021 come pure due attestati di carenza di beni emessi il 10 giugno 2021.
L. Entro il termine impartitole per esprimersi limitatamente alle censure relative alle pretese per interessi di mora fatte valere nella causa __________, con osservazioni del 15 febbraio 2022 CO 1 ha chiesto di dichiarare il reclamo “nullo e inammissibile” e in subordine di respingerlo. In una replica spontanea del 22 febbraio 2022, RE 1 si è riconfermato nelle proprie conclusioni.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Il reclamo in esame è diretto contro due decisioni simili che oppongono le stesse persone e vertono sull’applicazione delle medesime norme giuridiche, motivo per cui si giustifica, per economia di procedura, di congiungere le due cause e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.2 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica della prima decisione (inc. __________ è avvenuta in concreto all’allora patrocinatrice di RE 1 il 2 agosto 2021, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 12 agosto 2021. Presentato quello stesso giorno “brevi manu” allo sportello del Tribunale d’appello, al riguardo il reclamo è tempestivo. Pacifica è dunque anche la sua tempestività per quanto concerne la seconda decisione rettificata del 9 agosto 2021 (inc. __________).
Il complemento al reclamo del 14 settembre 2021 è invece tardivo e quindi inammissibile. Non può d’altronde essere considerato co-me un valido reclamo contro la decisione 27 luglio 2021 del Giudice di pace nella causa __________ poiché non contiene una dichiarazione di reclamo inequivocabile, giacché accenna a “un punto della situazione” e a “osservazioni” sulle tre pratiche, non riporta conclusioni chiare né una motivazione specifica, la richiesta di emissione di una nuova decisione (nel penultimo paragrafo a pagina 2) apparendo rinviare alla causa __________, cui si riferisce lo scambio d’e-mail del 2 e 3 agosto 2021.
1.3 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.1 In realtà l’art. 84 cpv. 2 LEF prescrive al giudice del rigetto di statuire in linea di massima entro cinque giorni dal momento in cui ha dato l’occasione alla controparte di esprimersi sull’istanza. Una sospensione della causa giusta l’art. 126 CPC può essere concessa solo restrittivamente, in casi eccezionali, stante appunto il carattere sommario e celere della procedura di rigetto dell’opposizione. E ad ogni buon conto, per la sua stessa natura – esclusivamente procedurale (v. sotto consid. 4) – la decisione di rigetto dell’opposizione non può entrare in contraddizione con una decisione di merito (sen-tenza della CEF 14.2016.119 del 10 ottobre 2016 consid. 4.1 e 4.2). Ove l’escusso non riesca, seduta stante (cfr. art. 82 cpv. 2 LEF per analogia), a dimostrare la pretesa opposta in compensazione, il giudice deve accogliere l’istanza senza indugio, fermo restando che al convenuto rimane la possibilità di chiedere, se il credito ch’egli oppone in compensazione è diventato esigibile dopo l’ultimo momento in cui egli avrebbe potuto eccepirla nella procedura che ha por-tato alla decisione posta a fondamento dell’istanza di rigetto (cfr. art. 81 cpv. 1 LEF e sentenza della CEF 14.2017.27 del 3 luglio 2017 consid. 9.1), la sospensione dell’esecuzione (art. 85 o 85a LEF) o la restituzione degli importi pagati in troppo (art. 86 LEF) (sentenza della CEF 14.2017.157 del 14 settembre 2017 consid. 6), oppure di far valere la propria pretesa con una procedura giudiziaria o esecutiva separata.
2.2 Va poi ricordato che nelle procedure sommarie come quella in esame il giudice può sempre rinunciare a tenere udienza e decidere in base agli atti (art. 256 CPC). Nella fattispecie, conformemente a quanto previsto dall’art. 84 cpv. 2 LEF il Giudice di pace ha dato all’escusso la possibilità di esprimersi prima di emanare la decisione, optando per una procedura interamente scritta, com’era legittimato a fare (sentenza della CEF 14.2015.158/159 dell’11 dicembre 2015, RtiD 2016 II 646 n. 33c consid. 5). Le critiche del reclamante si rivelano così infondate.
Il reclamante si duole altresì che il giudice non abbia tenuto conto delle osservazioni presentate dal proprio patrocinatore, che “diminuivano drasticamente gli importi delle pretese” dell’istante. Se non che il Giudice di pace ha indicato nelle sentenze impugnate i motivi per cui ha ritenuto che le decisioni citate dal convenuto non provassero la compensazione. Determinare se tali motivi siano o no fondati è l’oggetto della presente decisione. Nulla osta pertanto a entrare senza indugio nel merito del reclamo.
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1).
I. Sul reclamo nella prima causa (__________ / 14.2021.106)
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha anzitutto ritenuto che il decreto cautelare del 15 aprile 2014 del Pretore del Distretto di Lugano (inc. __________ costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per i contributi alimentari di giugno, luglio e agosto 2018 richiesti con l’istanza. Egli ha d’altronde dichiarato inammissibile l’eccezione di compensazione sollevata dal convenuto, poiché nella causa di rigetto dell’opposizione da lui medesimo avviata nei confronti di CO 1, in cui la compensazione sarebbe avvenuta, la sua istanza era stata respinta. Il primo giudice ha altresì considerato un valido titolo esecutivo la sentenza emessa il 9 novembre 2016 dalla prima Camera civile del Tribunale d’appello (inc. __________) sia per gli alimenti del mese di luglio 2012 (di fr. 1'730.–), sia per quelli da maggio a settembre 2014 compresi (di complessivi fr. 306.–). Anche in questo caso il Giudice di pace ha respinto l’eccezione di compensazione opposta da RE 1 alla pretesa di fr. 1'730.– dal momento che la decisione pretorile su cui egli fonda la propria argomentazione non contiene alcunché in merito al contributo di luglio 2012, prendendo invece atto che i contributi del 2014 ancora dovuti sono stati riconosciuti dall’escusso. Onde l’accoglimento integrale dell’istanza.
In ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1). Nella fattispecie è pacifico che la decisione cautelare emessa il 15 aprile 2014 dal Pretore del Distretto di Lugano (doc. D), confermata dalla decisione 28 febbraio 2018 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano (doc. C), e la sentenza della prima Camera civile del Tribunale d’appello del 9 novembre 2016 (doc. E) costituiscono in sé validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione al secondo precetto esecutivo. Lo ammette implicitamente anche lo stesso reclamante nell’eccepire la compensazione con propri crediti.
Secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione.
7.1 Quale estinzione del debito la legge non prevede solo il pagamento, ma pure ogni altra causa del diritto civile, in particolare la compensazione (DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con rinvio ala DTF 124 III 501 consid. 3/b). Una tale eccezione può tuttavia essere ammessa solo se il credito compensante risulta esso stesso da un titolo esecutivo (giusta l’art. 80 LEF) o se è stato riconosciuto senza riserva dal creditore procedente (DTF 136 III 625 consid. 4.2.1 con rinvio alla DTF 115 III 100 consid. 4; sentenza della CEF 14.2019.182 del 26 febbraio 2020 consid. 7). Per titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF s’intende in linea di massima una decisione che contenga una chiara condanna alla fornitura di una prestazione (“Leistungsurteil”), ossia al pagamento di una somma di denaro o alla prestazione di una garanzia (tra altre, sentenza della CEF 14.2021.57 del 6 ottobre 2021 consid. 7.1-7.2 con rinvii).
7.2 Nel reclamo RE 1 ribadisce che le quattro pretese relative ai contributi alimentari da maggio ad agosto 2018 richieste con il secondo precetto esecutivo, di fr. 958.80 ciascuna, sono già state oggetto di compensazione – riconosciuta dal Pretore – nella procedura di rigetto __________, sicché non possono più essere richieste nella causa in oggetto. Egli fa notare che in quella procedura la sua istanza era stata respinta proprio perché il Pretore aveva accolto l’eccezione di compensazione sollevata dalla moglie.
7.2.1 Vero è che nella decisione del 21 febbraio 2019 invocata dal reclamante (doc. L) il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione inoltrata da RE 1 contro la moglie dopo aver constatato che le pretese opposte in compensazione da quest’ultima (per contributi alimentari di fr. 958.80 mensili da febbraio a settembre 2018 e rifusione di spese processuali), accertate in fr. 7'920.40 complessivi, erano superiori a quelle vantate dall’istante, per fr. 5'950.–, che il Pretore ha riconosciuto limitatamente a fr. 4'550.–. Ciò non esclude che la pretesa residua della moglie, di fr. 3'370.40 (fr. 7'920.40 ./. 4'550.–), possa corrispondere agli alimenti posti in esecuzione, specie perché ridotti con l’istanza a una frazione di quello per giugno 2018 (pari a fr. 244.–) e a quelli di luglio e agosto, per un totale di fr. 2'161.60 (fr. 244.–
7.2.2 Ora, il reclamante, cui incombeva l’onere della prova dell’estinzione per compensazione del credito fondato sulla decisione cautelare del 15 aprile 2014 (sopra consid. 7), è rimasto silente sul cre-dito residuo della moglie. Seppur per questo (altro) motivo, la sentenza impugnata va pertanto confermata su questo punto.
7.2.3 Nelle sue “osservazioni” all’istanza (doc. A), CO 1 ha del resto specificato, ai punti da g) a k), di aver compensato il credito di fr. 4'550.– riconosciuto dal Pretore nella causa __________ a favore di RE 1 con i tre contributi (di fr. 958.80 ciascuno) di febbraio, marzo e aprile 2018 (per un totale di fr. 2'876.40), inizialmente richiesti col primo precetto esecutivo (sopra ad A e C), nonché con quello di maggio 2018 (di fr. 958.80) e, per la rimanenza, con una parte di quello di giugno 2018 (pari fr. 714.80) inizialmente compresi nella seconda esecuzione (sopra ad B e C). La somma di tali rinunce ammonta effettivamente a fr. 4'550.– (fr. 2'876.40 + 958.80
7.3 Nel reclamo RE 1 contesta inoltre nuovamente la pretesa di fr. 1'730.– relativa al contributo alimentare di luglio 2012, ritenendo che la stessa sarebbe già stata computata come estinta nella procedura da lui avviata il 3 luglio 2018 con un’azione di tutela giurisdizionale nei casi manifesti in procedura sommaria (art. 257 CPC) allo scopo di ottenere il rimborso dei contributi alimentari versati in eccesso alla moglie a seguito della sentenza emessa il 9 novembre 2016 dalla prima Camera civile del Tribunale d’appello. A suo dire, nella decisione del 13 giugno 2019 relativa alla causa __________) il Pretore aggiunto aveva tenuto conto del mancato pagamento del contributo alimentare relativo al mese di luglio 2012, diminuendo di conseguenza la sua pretesa creditoria. Aggiunge che la medesima è recentemente divenuta definitiva dopo che il Tribunale federale ne ha confermato l’esito.
7.3.1 Contrariamente a quanto stabilito dal Giudice di pace, nella decisione del 13 giugno 2019 (doc. 3 accluso alle osservazioni all’istanza, pag. 6) il Pretore aggiunto ha dedotto tutti i contributi che RE 1 avrebbe dovuto corrispondere alla moglie da gennaio a dicembre 2012 (compreso quindi quello per luglio) sulla base della decisione d’appello dagli importi superiori da lui già versati per quel periodo sulla base del precedente assetto alimentare, condannandola a restituire al marito la differenza di fr. 72'084.65 (in luogo dei fr. 82'636.25 pretesi da quest’ultimo, v. doc. 3 pag. 10).
7.3.2 Il problema è che RE 1 non ha provato in prima sede che la decisione del 13 giugno 2019 fosse esecutiva e pertanto che potesse costituire un titolo esecutivo (giusta l’art. 80 LEF) suscettibile di provare la compensazione (v. sopra consid. 7.1). Anzi, con le sue osservazioni del 7 agosto 2019, egli ha comunicato che il 21 giugno 2019 la moglie aveva inoltrato un appello contro la sentenza del 13 giugno 2019 (v. sopra consid. D), accludendovi l’avviso di ricevimento della seconda Camera civile del Tribunale d’appello (doc. 4). Orbene, l’appello ha per legge effetto sospensivo automatico (art. 315 cpv. 1 CPC) e il reclamante non ha prodotto la decisione della seconda Camera civile né quella del Tribunale federale da lui menzionate nel reclamo, secondo cui la sentenza pretorile sarebbe stata definitivamente confermata. In assenza della prova dell’estinzione del credito vantato dall’istante (fatte salve le vie giuridiche indicate sopra al consid. 2.1), anche su questo punto la decisione impugnata va confermata, ancorché, un’altra volta, per un motivo diverso da quello addotto dal Giudice di pace.
7.4 In definitiva, il reclamo contro la sentenza emessa nella prima causa va integralmente respinto.
II. Sul reclamo nella seconda causa (__________ / 14.2021.107)
Nella seconda sentenza impugnata il Giudice di pace ha ritenuto che la decisione cautelare 10 gennaio 2018 del Pretore del Distretto di Lugano (inc. __________) costituisce un valido titolo di rigetto definitivo per la pretesa di fr. 450.–, ma ha fatto decorrere gli interessi di mora dalla data della decisione (10 gennaio 2018) anziché dal 9 ottobre 2013 come richiesto dall’istante. Egli ha altresì considerato come titolo esecutivo la decisione di rigetto definitivo dell’opposizione del 1° dicembre 2015 (inc. __________) con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha posto a carico di RE 1 le spese processuali di fr. 100.–. Il primo giudice ha inoltre stabilito che le due decisioni del 1° marzo 2018 (inc. __________ e __________) dello stesso Pretore valgono titoli esecutivi per gli interessi del 5% sulle ripetibili di fr. 800.– e fr. 1'600.– assegnati a CO 1 a far tempo dal 1° marzo 2018 come richiesto da quest’ultima. Non ha invece intravvisto alcun valido titolo per la pretesa di fr. 30.–, giacché la creditrice non ha spiegato a cosa la medesima sia riferita e come sia giunta a tale importo. Onde l’accoglimento parziale dell’istanza.
Col reclamo RE 1 fa valere che anche “questi importi” vantati dall’istante nella procedura in esame erano da lei già stati posti in compensazione “in diverse occasioni”, in particolare in un’azione creditoria da lui avviata nei confronti della moglie, che a suo dire non sarebbe ancora passata in giudicato in quanto tuttora sospesa davanti al Tribunale d’appello.
Il reclamante non spiega invero quali sarebbero i crediti (da lui semplicemente indicati come “questi importi”) già compensati dall’istante in un’altra procedura da lui avviata nei suoi confronti. Non sussiste d’altronde il rischio che “si st[i]a giudicando più volte sullo stesso oggetto” dal momento che la procedura di rigetto ha natura puramente processuale (sopra consid. 2.1 e 4). Quand’anche egli si dovesse riferire agli alimenti da febbraio ad aprile 2018, è già stato appurato che CO 1 vi ha rinunciato con l’inoltro dell’istanza (v. sopra consid. 7.2.3). Per quanto attiene infine alle pretese di fr. 450.– e di fr. 100.–, il reclamante non si confronta minimamente con la decisione impugnata. Insufficientemente motivata (art. 321 cpv. 1 CPC), la critica è irricevibile (v. sopra consid. 1.3).
10.1 È vero che gli interessi moratori sui contributi di mantenimento del diritto di famiglia sono dovuti dal giorno dell’introduzione dell’esecuzione, quest’ultimi rientrando – come sancito dal Tribunale federale (DTF 145 III 345 segg.) – nella nozione di rendite ai sensi dell’art. 105 cpv. 1 CO. Il reclamante perde però di vista che le pretese di fr. 800.– e fr. 1'600.– per le quali l’istante chiede la rifusione degli interessi di mora non sono riferite a contributi di mantenimento, bensì alle ripetibili riconosciute dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, a favore di CO 1 in due decisioni di rigetto definitivo (doc. H e I), che costituiscono pacificamente validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione giusta l’art. 80 cpv. 1 LEF.
10.2 Salvo indicazioni contrarie nella sentenza prodotta quale titolo di rigetto definitivo o nella legge, la pretesa per ripetibili matura interessi moratori dalla data di notifica della decisione alla parte soccombente senza necessità di preventiva interpellazione. Se tale data (o il tasso dell’interesse di mora) è contestata o non risulta dagli atti, incombe all’escutente recarne la prova (sentenza della CEF 14.2017.138 del 15 gennaio 2018, RtiD 2018 II 818 n. 40c, consid. 5.2/d). Nella fattispecie, CO 1 ha chiesto la rifusione degli interessi di mora dal 1° marzo 2018, ossia dal giorno in cui le sentenze sono state emesse senza allegare né provare ch’esse sono state notificate al marito in quella data (ciò che è improbabile giacché non sono state notificate seduta stante). Si può però ritenere che la notifica è avvenuta al più tardi il 10 aprile 2018, data in cui le decisioni sono state dichiarate esecutive.
10.3 È tuttavia manifesto – a va quindi rilevato d’ufficio (sopra consid. 6) – che gli interessi di mora non possono essere calcolati sull’intero importo delle pretese poste in esecuzione dopo la loro parziale estinzione, vuoi per compensazione degli alimenti (v. sopra consid. 7.2.3), verificatasi in virtù dell’art. 124 cpv. 2 CO non appena essi sono sorti, siccome sono diventati esigibili dopo i crediti fatti valere dal marito (v. sentenza 21 febbraio 2019 [doc. N pag. 6] citata dall’istanza nel doc. A, ad g), vuoi per versamento delle ripetibili, avvenuto il 18 giugno 2018 (osservazioni all’istanza, ad 5, e doc. 4). Gli interessi di mora continuano infatti a decorrere solo sul capitale residuo, gli acconti essendo presunti essere imputati anzitutto sugli interessi di mora e sulle spese (art. 85 cpv. 1 CO; sentenza della CEF 14.2017. 96 del 29 settembre 2017 consid. 5.3/a), ciò che vale a prescindere dal fatto – ininfluente dal profilo dell’art. 85 CO – che gli acconti siano stati versati direttamente all’escutente o all’Ufficio di esecuzione oppure che l’estinzione sia dovuta a una compensazione (Leu in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 2 ad art. 85 CO). Gli interessi di mora non maturano interessi (divieto dell’anatocismo: art. 105 cpv. 3 CO).
10.4 Ne segue che, nella fattispecie, le spese e ripetibili di fr. 2'950.– poste in esecuzione (fr. 450.– + 800.– +1'600.– + 100.–) hanno maturato interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 10 aprile 2018 (sopra consid. 10.2) al 18 giugno 2018 (68 giorni secondo la secondo la convenzione “30E/360”), pari a fr. 27.85, mentre in seguito al versamento di fr. 2'400.– il 18 giugno 2018, gli interessi hanno continuato a decorrere solo sul saldo residuo di fr. 550.–. Gli alimenti non hanno maturato interessi in ragione della loro immediata estinzione per compensazione mentre la pretesa di fr. 30.– non è stata ammessa dal Giudice di pace.
III. Sulle spese, tasse e ripetibili
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza pressoché totale del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, giacché la controparte non è patrocinata in questa sede e non ha motivato la propria domanda di “ripetibili” (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Considerata l’esiguità della modifica rispetto a quanto avrebbe dovuto decidere il Giudice di pace (limitata alla questione dell’inizio del decorso degli interessi), il dispositivo sulle spese processuali di prima sede può rimanere invariato.
Per quanto attiene alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio formulata da RE 1 – limitata all’esenzione delle spese processuali (art. 118 cpv. 1 lett. b CPC) – va ricordato che ha diritto al medesimo chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (art. 117 lett. a CPC) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Nella fattispecie, anche qualora il reclamante si trovasse in gravi ristrettezze, il reclamo appariva fin dall’inizio senza probabilità di successo (nel senso dell’art. 117 lett. b CPC). Nella limitata misura in cui è stato accolto, ciò è dovuto a un intervento d’ufficio della Camera (v. sopra consid. 10.3). La domanda volta all’esonero delle spese processuali è pertanto respinta.
IV. Sui rimedi giuridici
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo nella causa __________ è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Il reclamo nella causa __________ è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 577.85 oltre agli interessi di mora del 5% su fr. 550.– dal 19 giugno 2018.
Le spese processuali di complessivi fr. 130.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
La domanda di esonero delle spese processuali è respinta.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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