AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2022.9
Data decisione, Autorità: 22.03.2022, CEF
Titolo: Avviso di pignoramento. Ricorso con domanda di effetto sospensivo motivata con la presentazione di un reclamo contro la decisione di rigetto dell’opposi-zione
Incarto n. 15.2022.9
Lugano 22 marzo 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 25 gennaio 2022 di
RI 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 14 gennaio 2022 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
Confederazione Svizzera, Berna (rappresentata dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 14 gennaio 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha emesso nei confronti di RI 1 l’avviso di pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa dalla Confederazione Svizzera, avvertendolo che avrebbe esteso il pignoramento già previsto per il 31 gennaio 2022 al credito di fr. 153'364.05, spese e interessi compresi, fatto valere dall’escutente;
che il 19 gennaio 2022 RI 1 ha chiesto all’UE in via elettronica di annullare il pignoramento, facendo valere di aver interposto reclamo contro la decisione 30 novembre 2021 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, aveva rigettato in via definitiva la sua opposizione all’esecuzione in questione;
che con e-mail del 20 gennaio 2022 l’UE ha respinto la richiesta dell’escusso, ricordando che il reclamo non ha effetto sospensivo automatico;
che con il ricorso in esame RI 1 impugna sia l’avviso di pignoramento sia la risposta del 20 gennaio 2022 postulandone l’annullamento;
che pur riconoscendo l’assenza di effetto sospensivo automatico del proprio reclamo, egli si riferisce a una decisione di questa Camera (15.2020.119/121 del 14 dicembre 2020, consid. 2.1) per affermare il proprio diritto a interporre ricorso contro l’avviso di pignoramento e chiedere l’effetto sospensivo giusta l’art. 36 LEF;
che a suo dire la ponderazione degli interessi in gioco, il principio della proporzionalità e il principio dell’economia di giudizio impongono di soprassedere momentaneamente alla prosecuzione dell’esecuzione onde evitare di vanificare il senso del suo reclamo e d’instaurare situazioni di fatto irreversibili o comunque difficilmente modificabili;
che con ordinanza del 27 gennaio 2022 il presidente della Camera ha accolto solo parzialmente la domanda di effetto sospensivo al ricorso ora all’esame, ordinando la sospensione dell’esecuzione unicamente dopo l’esecuzione del pignoramento, dopo aver ricordato che se l’escusso ha la facoltà di ricorrere contro l’avviso di pignoramento, come indicato nella sentenza richiamata da RI 1, egli non ha un diritto automatico all’ottenimento dell’effetto sospensivo, che va chiesto e motivato (art. 36 LEF), mentre nella fattispecie il ricorrente non ha specificato quali “situazioni di fatto irreversibili o comunque difficilmente modificabili” potrebbero verificarsi in caso di esecuzione del pignoramento, il quale è una misura esclusivamente cautelare, né perché il pignoramento vanificherebbe il reclamo da lui interposto contro la decisione di rigetto dell’opposizione (inc. 14.2021.201);
che con la parziale reiezione della domanda appena citata e stante l’assenza di una richiesta analoga nella procedura di reclamo contro la decisione di rigetto dell’opposizione, il ricorso va respinto nel merito, nulla ostando all’esecuzione del pignoramento, peraltro nel frattempo già eseguito;
che con decisione odierna la Camera ha del resto respinto il re-clamo di RI 1 nella causa di rigetto dell’opposizione;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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