AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2021.181
Data decisione, Autorità: 08.11.2021, TRAM
Titolo: Dipendenti pubblici. Indennità d'uscita. Accordo sull'importo e buona fede
Incarto n. 52.2021.181
Lugano 8 novembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 29 aprile 2021 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 10 marzo 2021 (n. 1160) del Consiglio di Stato che ha respinto il suo ricorso contro la decisione del 24 aprile 2020 con cui il Consorzio Protezione Civile CO 1 gli ha riconosciuto un'indennità d'uscita di complessivi fr. 271'950.10;
ritenuto, in fatto
A. a. Il 1° dicembre 2009, la Delegazione del Consorzio protezione civile CO 1 ha aperto nei confronti di RI 1, capo istruttore e sostituto del comandante, un'inchiesta amministrativa per violazione intenzionale dei doveri di funzione e dell'obbligo di fedeltà, nonché delle prescrizioni contenute nella direttiva concernente l'uso degli strumenti informatici e di telecomunicazione del 5 marzo 2009. Raccolte le giustificazioni del dipendente inquisito, la Delegazione consortile l'ha licenziato con decisione del 22 febbraio 2010, dichiarata immediatamente esecutiva, ritenendolo colpevole delle violazioni dei doveri di servizio addebitategli e privandolo del diritto allo stipendio.
b. Il licenziamento in tronco è stato confermato dal Consiglio di Stato, che con giudizio del 5 ottobre 2010 ha respinto l'impugnativa contro di esso interposta da RI 1.
c. Con sentenza del 23 aprile 2012 (STA 52.2010.411), il Tribunale cantonale amministrativo ha invece accolto il gravame inoltrato da RI 1 contro il predetto giudizio governativo, che ha annullato, assieme al controverso provvedimento della Delegazione consortile.
d. Un ricorso in materia di diritto pubblico, inoltrato dal CO 1 al Tribunale federale contro la summenzionata sentenza di questa Corte, è stato respinto con sentenza del 17 gennaio 2013 .
B. a. A seguito di circostanze che saranno riprese, per quanto necessario, nei seguenti considerandi, il 13 maggio 2013 RI 1 ha chiesto al CO 1 di pronunciarsi con decisione formale sul suo diritto a percepire ulteriormente lo stipendio, ritenendosi tuttora alle sue dipendenze.
b. Con risoluzione del 4 luglio 2013, la Delegazione consortile ha respinto l'istanza, ribadendo che il rapporto d'impiego era stato sciolto con il licenziamento.
c. Con risoluzione del 17 dicembre 2013 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta decisione della Delegazione consortile, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato da RI 1, obbligando il CO 1 a continuare a versagli lo stipendio. Il Governo ha in sostanza ritenuto che il rapporto d'impiego sussistesse ulteriormente poiché il Tribunale cantonale amministrativo aveva annullato la decisione di licenziamento.
d. Il Tribunale cantonale amministrativo, con decisione del 3 novembre 2014 (STA 52.2014.25), ha respinto il ricorso inoltrato dal CO 1 avverso la predetta risoluzione governativa. La Corte ha ritenuto che RI 1 era stato reintegrato nella funzione precedentemente occupata grazie all'annullamento del suo licenziamento deciso con la citata sentenza del 23 aprile 2012. Essa è infatti cresciuta in giudicato, non avendo il CO 1 contestato la disattenzione dell'art. 69 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181), che prescriveva al Tribunale di limitarsi ad accertare l'illegittimità del provvedimento.
C. a. Nel frattempo, con decisione del 25 marzo 2014, il CO 1 ha sciolto il rapporto di impiego di RI 1 per mancata conferma, ritenuto che lo stesso sarebbe giunto a scadenza il 3 aprile 2014.
b. Il ricorso interposto da RI 1 contro la predetta risoluzione è stato respinto dal Consiglio di Stato il 4 marzo 2015. Decisione, quest'ultima, confermata dal Tribunale cantonale amministrativo che ha disatteso l'impugnativa inoltrata da RI 1 (STA 52.2015.199 del 4 dicembre 2015). Il Tribunale ha in sunto concluso che i rapporti tra le parti erano deteriorati al punto da non apparire ragionevole esigere il mantenimento in servizio del ricorrente, senza tuttavia esprimersi sulle responsabilità addebitabili al ricorrente nel conflitto. Estranea alla procedura, ha stabilito il Tribunale in quella sede, era la questione relativa al diritto del ricorrente a un'indennità di uscita, sulla quale spettava alla Delegazione consortile determinarsi in prima istanza.
D. a. Con decisione del 24 agosto 2016 la Delegazione consortile ha respinto la richiesta di RI 1 tendente al versamento di un'indennità per mancata conferma ai sensi dell'art. 7 del regolamento organico del personale del CO 1 del 23 gennaio 1989 (ROP) dell'importo di fr. 245'613.-, calcolata tenendo conto di 28,5 anni di servizio e dell'ultimo stipendio percepito. L'autorità ha ritenuto che la condotta del dipendente abbia instaurato una situazione incompatibile con il buon andamento del servizio e rotto irrimediabilmente il rapporto di fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre nel vice-comandante. Comportamenti che avrebbero potuto giustificare il licenziamento per motivi gravi, impedendo così al dipendente di aspirare all'indennità di cui all'art. 7 ROP.
b. RI 1 ha impugnato la predetta decisione dinanzi al Consiglio di Stato, il quale ha respinto il gravame con risoluzione del 25 ottobre 2017.
c. Il Tribunale cantonale amministrativo ha invece accolto il ricorso interposto da RI 1 contro la decisione governativa, annullandola assieme a quella consortile (STA 52.2017.616 del 23 ottobre 2019). La corte ha ritenuto che la mancata conferma non era giustificata da motivi che avrebbero potuto condurre al licenziamento durante il periodo di nomina, con la conseguenza che allo stesso non poteva essere negato il diritto all'indennità d'uscita. Gli atti sono quindi stati rinviati alla Delegazione consortile affinché riconoscesse al ricorrente l'indennità d'uscita ai sensi dell'art. 7 ROP. Il Tribunale ha pure stabilito che la stessa sarebbe dovuta corrispondere all'ultima mensilità di stipendio moltiplicata per gli anni di servizio, considerato che il rapporto di impiego ha preso fine il 3 aprile 2014. Ha infine precisato che, data la sua natura salariale, dall'indennità sarebbero stati dedotti gli oneri sociali.
E. a. Con e-mail del 9 dicembre 2019, il segretario del CO 1 ha trasmesso al legale di RI 1 il calcolo dell'indennità d'uscita, quantificata in fr. 229'951.95 oltre interessi dal 6 giugno 2016, per un totale di fr. 271'950.10.
b. Il 20 dicembre 2019, la Delegazione consortile ha confermato per scritto a RI 1, per il tramite del suo legale, il predetto importo, benché di principio non ritenesse dati i presupposti per il riconoscimento degli interessi di mora dal 2016, in difetto di una vera e propria interpellazione.
c. Con corrispondenza elettronica dell'11 febbraio 2020 l'ex dipendente ha accettato, per il tramite del suo legale, il conteggio trasmessogli il 9 dicembre precedente, con l'invito a intraprendere tutto quanto necessario affinché l'indennità fosse versata entro il 28 febbraio 2020.
F. Il 1° aprile 2020 il legale del CO 1 ha sottoposto al Consorzio e a RI 1 una proposta di convenzione volta a disciplinare tutti i contenziosi aperti tra le parti, tra cui il pagamento dell'indennità di uscita.RI 1 ha comunicato il proprio disaccordo a sottoscrivere la convenzione, nella misura in cui prevedeva lo stralcio della causa civile pendente dinanzi alla Pretura di __________, che a suo avviso doveva restare separata dalla questione relativa all'indennità di uscita. Quest'ultima, ha osservato l'ex dipendente, ammonterebbe inoltre a fr. 298'937.50, siccome dovrebbe comprendere interessi moratori dal 3 aprile 2014, data della fine del rapporto di impiego.
G. Dopo aver preso posizione per scritto annunciando il versamento dell'indennità, la delegazione consortile, con decisione del 24 aprile 2020 ha riconosciuto a RI 1 un'indennità d'uscita di complessivi fr. 271'950.10, già versati in favore del medesimo.
H. Contro la predetta decisione RI 1 è insorto dinanzi al Consiglio di Stato, pretendendo il riconoscimento degli interessi di mora dal 3 aprile 2014 e non solo dal 6 giugno 2016. Il Governo ha respinto il ricorso ritenendo innanzitutto che lo scritto del 6 giugno 2016 dell'ex dipendente costituisca una valida messa in mora atta a far nascere gli interessi di ritardo. D'altro canto, l'importo stabilito dalla Delegazione consortile e frattanto versato a RI 1 è stato concordato tra le parti. L'odierno agire del medesimo configurerebbe un venire contra factum proprium e sarebbe pertanto contrario al principio della buona fede.
I. RI 1 impugna ora la predetta decisione governativa dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e la riforma nel senso che l'indennità d'uscita sia stabilita in fr. 297'861.55. Sostiene che l'adesione al conteggio presentato il 9 dicembre 2019, che contemplava il versamento di interessi di mora a partire dal 6 giugno 2016, indicava che la somma doveva essere versata entro il 28 febbraio 2020. Siccome il Consorzio non ha rispettato tale termine, il ricorrente ha ritenuto di dipartirsi da tale accordo chiedendo il versamento integrale degli interessi di ritardo, ossia dal 3 aprile 2014. Questi gli spetterebbero di diritto per il principio dedotto dalla giurisprudenza secondo cui l'interpellazione con cui il creditore mette il debitore in mora (art. 102 cpv. 1 del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911; CO; RS 220) non è necessaria quando dal contegno del debitore risulti che sarebbe inutile. Vale a dire ogniqualvolta appaia iniquo esigerla poiché il comportamento del debitore o altre circostanze rendono tali formalità inutili secondo le regole della buona fede e meglio quando il termine stabilito ("Verfalltag") può essere pure desumibile dalle circostanze secondo il contenuto del contratto che disciplina il rapporto tra le parti. Principio che si applicherebbe al caso concreto grazie al rinvio del ROP alle norme del CO, ma in ogni caso per un principio generale secondo cui tutti gli elementi del salario e le pretese salariali del dipendente devono essere liquidate al più tardi al termine del rapporto di lavoro. L'indennità di uscita era pertanto esigibile già dal 3 aprile 2014.
J. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni e il CO 1. Questo contesta innanzitutto che il ricorrente abbia fissato un termine perentorio scadente il 28 febbraio 2020 per versare l'indennità. Ciò costituiva tuttalpiù un auspicio a che il Consorzio procedesse celermente, essendo il ricorrente conscio che l'operazione avrebbe richiesto un certo tempo, necessitando il coinvolgimento di tutti i Comuni consorziati. La richiesta del ricorrente di ottenere gli interessi precedenti al 2016 sarebbe pertanto manifestamente contraria al principio della buona fede, avendo il medesimo accettato senza riserve l'importo proposto.
K. Il ricorrente ha rinunciato a presentare una replica.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccato dal giudizio impugnato, è certa (art. 209 lett. b LOC e art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm e 213 cpv. 2 LOC), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Gli elementi utili per il giudizio emergono con sufficiente chiarezza dalla documentazione prodotta dalle parti.
Il Tribunale cantonale amministrativo esamina liberamente le questioni di fatto e di diritto (art. 69 cpv. 1 LPAmm). La censura di inadeguatezza è invece ammissibile soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 69 cpv. 2 LPAmm). Nella materia che ci occupa la legge non estende il potere di cognizione del Tribunale all'adeguatezza. Censurabili sono quindi soltanto le decisioni che integrano gli estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere, ovvero quelle che appaiono insostenibili, prive di ragioni oggettive o fondate su considerazioni estranee alla materia o altrimenti lesive dei principi fondamentali del diritto, in quanto riferiti alla parità di trattamento, al divieto dell'arbitrio o alla proporzionalità (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61).
3.1. Il ricorrente contesta la decisione governativa sostenendo innanzitutto che gli interessi di mora sull'indennità di uscita decorrano dal giorno in cui il rapporto di impiego ha preso fine. Avversa inoltre la conclusione del Consiglio di Stato secondo cui, avendo accettato l'importo proposto dal CO 1, il suo agire odierno sarebbe contrario alla buona fede: l'accordo prevedeva infatti un termine per il pagamento che non è stato rispettato.
3.2. Come esposto in narrativa, al ricorrente è stato sottoposto il conteggio dell'indennità d'uscita, il cui importo di fr. 271'950.10 contemplava gli interessi dal 6 giugno 2016. Con un ulteriore scambio di corrispondenza, la Delegazione consortile ha precisato che il riconoscimento degli interessi moratori preannunciato costituiva una concessione nell'ottica di chiudere la vertenza, ma che la data di decorrenza non sarebbe stata modificata. Con e-mail dell'11 febbraio 2020, l'insorgente ha accettato tale conteggio senza riserve, esprimendo incondizionato assenso a una proposta inequivocabile. L'invito a fare tutto quanto necessario affinché l'indennità fosse versata entro il 28 febbraio 2020 non implica affatto la possibilità di rimettere in discussione l'accordo in merito al conteggio in caso di mancato pagamento entro quella data. D'altro canto, difficilmente il ricorrente poteva aspettarsi un versamento in tempi così ristretti, ritenuto che l'operazione richiedeva il coinvolgimento di tutti i Comuni consorziati. Soltanto in aprile 2020, dopo due mesi di silenzio, nell'ambito di discussioni più ampie relative ad altri contenziosi in essere con l'ex datore di lavoro, il ricorrente ha in modo sorprendente tentato di rimettere in discussione le precedenti pattuizioni. La decisione governativa è pertanto pienamente sostenibile laddove ravvisa un atteggiamento del ricorrente contrario al principio della buona fede di cui all'art. 5 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), precetto costituzionale che deve essere rispettato non solo dagli organi dello Stato e dalle autorità ma anche dai privati. Indipendentemente quindi dalla questione di sapere da quale momento decorrano gli interessi di mora sull'indennità di uscita, che può rimanere indecisa, l'accordo incondizionato manifestato dopo due mesi di riflessione dall'insorgente, assistito da un legale, non gli permette di reclamare oggi interessi oltrepassanti quanto pattuito senza violare il predetto principio costituzionale.
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico. Il ricorrente verserà al Consorzio fr. 1'200.- di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).
Intimazione a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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