AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2022.11
Data decisione, Autorità: 16.03.2022, CEF
Titolo: Notifica del decreto e verbale di sequestro e del precetto esecutivo a convalida al debitore domiciliato all’estero. Sospensione della notifica in attesa dell’anticipo delle spese di traduzione (in arabo)
Incarto n. 15.2022.11
Lugano 16 marzo 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso per ritardata e denegata giustizia presentato il 28 gennaio 2022 da
RI 1 HR-__________ (per notifica: )
contro l’omissione dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano di pubblicare sul Foglio ufficiale il verbale di sequestro n. __________40 e il precetto esecutivo n. __________90 emesso a domanda della ricorrente il 31 agosto 2021 a convalida del sequestro nei confronti di
PI 1 UAE-
ritenuto
in fatto: A. A domanda di RI 1, rappresentata dalla figlia RA 1, l’8 agosto 2021 il Giudice di pace del Circolo di Paradiso ha decretato nei confronti di PI 1 il sequestro dell’unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ della particella n. __________ RFD di __________, e ciò a concorrenza di fr. 3'007.20 oltre agli interessi del 5% dal 7 novembre 2008, spese di fr. 240.– e ripetibili di fr. 200.–. Quale causa del sequestro è stata indicata la cifra 6 (decisione esecutiva) dell’art. 271 cpv. 1 LEF. La sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha proceduto al sequestro del fondo il 10 agosto 2021, facendolo annotare nel registro fondiario (verbale n. __________40). Il 18 agosto 2021, l’UE ha comunicato all’escutente di aver ricevuto il decreto di sequestro contro PI 1, che risultava partita per gli Emirati arabi uniti il 21 agosto 2019, e le ha assegnato un termine di venti giorni per versare un anticipo di fr. 1'000.– a copertura delle spese di sequestro, avvertendola che in mancanza di tale anticipazione esso avrebbe potuto sospendere l’atto esecutivo in virtù dell’art. 68 LEF.
B. Il 27 agosto 2021, RA 1 ha inoltrato per conto della madre la domanda d’esecuzione a convalida del sequestro, indicando quali crediti, oltre a quello di fr. 3'447.20, spese di fr. 103.30 per il precetto esecutivo, di fr. 140.– per la tassa di giustizia della Giudicatura di pace di Paradiso e di fr. 1'000.– per le spese dell’UE di Lugano. Il 31 agosto 2021, l’UE ha emesso il precetto esecutivo (n. __________90) per fr. 3'447.20 oltre agli interessi del 5% dal 7 novembre 2008.
C. A domanda di RA 1, il 31 agosto 2021 l’UE ha precisato che l’anticipo spese di fr. 1'000.– era destinato a coprire le spese di traduzione in lingua araba del decreto di sequestro, del verbale di sequestro e il precetto esecutivo in vista della loro notificazione all’escussa tramite l’Ambasciata svizzera ad A__________. Con e-mail del 31 agosto 2021, RA 1 ha comunicato all’UE di ritenere inutile la notifica degli atti a D__________, l’escussa essendo partita senza lasciare un indirizzo, e ha quindi chiesto, nell’interesse della stessa escussa, di provare a consegnare gli atti all’avv. RA 2, il quale la patrocina in un’esecuzione diretta contro RI 1. Per mezzo di un’e-mail del 2 settembre 2021, l’avv. __________ ha tuttavia confermato all’UE che lo studio legale dell’avv. RA 2 non rappresenta PI 1 per la notifica degli atti esecutivi emessi nei confronti di lei. Come preannunciato dall’UE in un’e-mail del 1° settembre, il verbale di sequestro è stato spedito lo stesso giorno all’escutente.
D. Il 9 settembre 2021 RA 1 ha inoltrato una domanda d’esecuzione rettificata, riducendo le spese di precetto esecutivo richieste a fr. 73.30 e quelle per le spese dell’UE a fr. 169.60, pari alle spese di esecuzione del sequestro. Ha poi sollecitato la notificazione del precetto esecutivo il 20 settembre 2021. Il giorno seguente l’UE ha ribadito di essere in attesa di ricevere l’anticipo spese di fr. 1'000.–, puntualizzando che lo studio legale dell’avv. RA 2 aveva dichiarato di non rappresentare l’escussa. RA 1 ha nondimeno rinnovato la sua domanda mediante fax del 5 ottobre 2021 e con e-mail del medesimo giorno ha postulato la notifica del precetto esecutivo al foro del sequestro, facendo valere che una notifica a Dubai era impossibile, siccome l’escussa era partita senza lasciare un indirizzo. In alternativa ha suggerito d’inviare l’atto all’ultimo indirizzo dell’escussa in Svizzera, coincidente con quello del fondo sequestrato a , in subordine al suo patrocinatore avv. RA 2 o presso lo stesso ufficio d’esecuzione, op-pure per mezzo di pubblicazione sul Foglio ufficiale. Con e-mail del giorno successivo, l’UE ha risposto ancora una volta di essere in attesa dell’anticipo richiesto il 18 agosto 2021 prima di procedere alla notifica degli atti tradotti all’indirizzo “, App. __________, P.O. Box __________, Dubai”. Per e-mail del mede-simo giorno, RA 1 ha contestato in termini sconvenienti la richiesta d’anticipo, a suo avviso superata dalla trasmissione a lei del verbale di sequestro unitamente alla fattura di fr. 169.60, regolarmente pagata, e sollecitato l’emissione di una decisione formale scritta. In risposta a un’ulteriore e-mail pervenuta direttamente da RI 1, l’UE ha risposto il 13 ottobre 2021 che l’indirizzo preciso dell’escussa era stato comunicato dal controllo abitanti del Comune __________ e che in mancanza di versamento dell’anticipo esso avrebbe tenuto in sospeso l’atto esecutivo sulla scorta dell’art. 68 LEF.
E. Con raccomandata del 14 gennaio 2022, RI 1 ha ingiunto all’UE di procedere immediatamente alla pubblicazione del precetto esecutivo sul Foglio ufficiale in applicazione dell’art. 66 cpv. 4 LEF, sollecitando in caso contrario l’emanazione di una decisione formale cartacea in via raccomandata “a stretto giro di posta”.
F. Con ricorso del 27 gennaio 2022, RI 1 ha presentato un ricorso, con “istanza d’urgenza”, contro “l’inattività, ovvero illecita volontaria deliberata omissione della notificazione PE a convalida del sequestro n. __________40 dell’11 agosto 2021 alla debitrice PI 1 con ordine all’UE di voler pubblicare il PE a convalida del sequestro n. __________40 sul Foglio Ufficiale”, unitamente alla domanda di ricusa del giudice Jaques e di organizzazione di una pubblica udienza.
G. Nelle sue osservazioni del 31 gennaio 2021 l’UE ha concluso di ritenere il ricorso privo d’oggetto, nessun errore potendo essergli rilevato da parte sua, motivo per cui ha rinunciato a sottoporre il ricorso alla controparte per osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Il ricorso contro un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione dev’essere interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dal momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF). È tuttavia ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia (art. 17 cpv. 3 LEF).
1.1 La ricorrente si duole che dopo reiterati solleciti e diffide, di cui l’ultima datata 14 gennaio 2022, l’UE non ha emesso alcuna decisione cartacea scritta, sicché ritiene di poter ricorrere per ritardata e denegata in ogni tempo. Rimprovera all’UE di aver illegittimamente bloccato la procedura di sequestro ritardando fino al 10 settembre 2021 la comunicazione del verbale di sequestro, per poi sospendere anche la notificazione del precetto esecutivo fino a oggi, rifiutando di procedervi al foro del sequestro, rispettivamente presso il patrocinatore dell’escussa a __________ oppure al foro dell’azienda in Svizzera del debitore domiciliato all’estero (art. 50 cpv. 1 LEF), che a suo dire si troverebbe a __________ o a __________, dove PI 1 gestisce immobili dati in locazione. In conclusione, la ricorrente chiede in via d’urgenza di ordinare all’UE di procedere alla pubblicazione del precetto esecutivo sul Foglio ufficiale in applicazione dell’art. 66 cpv. 4 LEF, protestate tasse, spese e indennità.
1.2 La ricorrente misconosce che l’UE in realtà ha emesso una decisione sulla notifica all’escussa non solo del precetto esecutivo, ma anche del decreto e del verbale di pignoramento già il 18 agosto 2021, assegnandole un termine di venti giorni per versare un anticipo di fr. 1'000.– a copertura delle spese di sequestro, con l’avvertenza che in mancanza di tale anticipazione esso avrebbe potuto sospendere l’atto esecutivo in virtù dell’art. 68 LEF (sopra ad A). Contrariamente a quanto ella allega, tale decisione non è stata “superata” dalla decisione dell’UE d’inviarle il verbale di sequestro e di fatturarle fr. 169.60 (doc. 2 e 3 accluso al ricorso), poiché l’atto e la tassa riguardano solo l’esecuzione del sequestro, la redazione e l’invio del verbale, non la traduzione dei tre atti da inviare all’escussa a Dubai, ciò che le è stato spiegato dall’UE già con l’e-mail del 31 agosto 2021 (doc. 2) e ribadito il 20 settembre e il 13 ottobre 2021 (sopra ad D). Ora, una decisione, seppur negativa, non è assimilabile a un caso di ritardata o denegata giustizia, fosse essa anche illegale o irregolare (DTF 105 III 116 consid. 5/a); va impugnata entro dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF), altrimenti passa in giudicato.
1.3 Nel caso in esame, RI 1 non ha ricorso tempestivamente contro la richiesta di anticipo. Già per la loro forma, le sue e-mail del 26 e 31 agosto (doc. 2) non possono essere considerate un ricorso, il quale deve rivestire la forma scritta ed essere firmato (art. 7 cpv. 1 e 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]). Quanto al sollecito del 20 settembre 2021 (doc. 6), come lo scritto del 14 gennaio 2022 e il ricorso in esame, sono ovviamente tardivi e pertanto inammissibili.
Nella fattispecie, PI 1 non dimora più, dal 2019, nel luogo di sequestro né negli immobili da lei dati in locazione e non risulta aver designato l’avv. RA 2 come persona abilitata a ricevere gli atti esecutivi diretti contro di lei, come confermato dall’avv. __________ il 2 settembre 2021 (sopra ad C). L’UE era quindi tenuto a notificare gli atti esecutivi al domicilio noto dell’escussa a Dubai (art. 66 cpv. 3 LEF), a prescindere dal momento in cui esso è venuto a conoscenza dell’indirizzo completo, dal momento che l’ufficio d’esecuzione deve aver tentato il possibile per identificare un indirizzo di notifica in Svizzera o all’estero prima di procedere alla notifica in via edittale giusta l’art. 66 cpv. 4 n. 1 LEF (sentenza della CEF 15.2020.31 del 17 giugno 2020, consid. 3).
Per i motivi già più volte comunicati alla ricorrente in precedenti decisioni (in ultimo luogo: sentenza della CEF 15.2021.45 del 16 luglio 2021 consid. 8, con i riferimenti), è irricevibile la solita domanda di ricusazione del presidente della Camera, sulla quale l’autorità cantonale di vigilanza (unica o superiore) può statuire essa stessa in virtù dell’art. 10 LEF, fatto salvo il ricorso in materia civile al Tribunale federale.
Stante il suo esito, è superfluo comunicare il giudizio odierno, insieme al ricorso, a PI 1 (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR).
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda di ricusazione del giudice Jaques è irricevibile.
Il ricorso è inammissibile.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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