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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2022.16
Data decisione, Autorità:
16.03.2022, CEF
Titolo:
Ricorso. Stralcio in seguito alla riconsiderazione del provvedimento impugnato
Incarto n.
15.2022.16
Lugano
16 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 1° febbraio 2022 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Bellinzona, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 18 gennaio
2022 nell’esecuzione n. __________03 promossa dal ricorrente nei confronti
della
PI 1
preso atto che con decisione del 9 febbraio
2022 l’Ufficio d’esecuzione ha riconsiderato il provvedimento impugnato
annullandolo, dopo aver accertato che il ricorrente non aveva accettato la
proposta di giudizio del Giudice di pace del Circolo di Bellinzona del 30
dicembre 2021, che prevedeva in particolare il rigetto definitivo
dell’opposizione da lui interposto contro l’esecuzione oggetto del ricorso;
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può
riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta,
dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio
alle parti e all’autorità di vigilanza;
considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo
provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di
vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art. 24b cpv. 1 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva
la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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