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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2022.17
Data decisione, Autorità: 16.03.2022, CEF
Titolo: Esecuzione del sequestro di un conto bancario, sul quale sono state versate delle rendite complementari AI arretrate
Incarto n. 15.2022.17
Lugano 16 marzo 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sui ricorsi 10 gennaio 2022 di
RI 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, o meglio contro i verbali di sequestro n. __________77 e __________98 emessi il 30 dicembre 2021 nei confronti del ricorrente a richiesta, rispettivamente, del
Cantone del Ticino, Bellinzona Confederazione Svizzera, Berna (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che a richiesta del Cantone del Ticino fondata su diversi attestati di carenza di beni, il 16 dicembre 2021 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha decretato nei confronti di RI 1 il sequestro di tutti i suoi averi presso la PI 3, in particolare della relazione __________, a concorrenza delle imposte cantonali 2008, 2009 e dal 2011 al 2015, dell’imposta cantonale speciale del 2013 e di una multa, di complessivi fr. 14'788.70;
che a richiesta della Confederazione Svizzera basata anch’essa su vari attestati di carenza di beni, il 17 dicembre 2021 il Giudice di pace del Circolo di Bellinzona ha decretato nei confronti di RI 1 il sequestro dei medesimi averi già sequestrati dal Pretore aggiunto a concorrenza delle imposte federali dirette del 2008 e dal 2011 al 2014, di complessivi fr. 2'765.35;
che il 17 e il 20 dicembre 2021 la sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha provveduto a notificare i sequestri della relazione indicata nei decreti alla banca a concorrenza di complessivi fr. 20'000.–;
che il 28 dicembre la PI 3 ha comunicato all’UE di aver bloccato il conto di RI 1 limitatamente a fr. 20'000.–, trasferiti su un altro conto aperto a nome dell’escusso, ma bloccato a favore dell’UE, per permettergli di poter usufruire liberamente dei restanti suoi averi;
che con i ricorsi in esame RI 1 chiede l’annullamento dei sequestri e il rilascio di (nuovi) attestati di carenza di beni, facendo valere che la somma sequestrata è un residuo delle prestazioni complementari arretrate – impignorabili secondo l’art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF – versategli in ragione della sua invalidità sul conto sequestrato il 27 novembre 2020;
che nelle osservazioni al ricorso del 24 gennaio 2022, l’Ufficio esazione e condoni ricorda che per principio dottrinale e giurisprudenziale acquisito i redditi impignorabili risparmiati, ovvero non utilizzati dall’escusso per far fronte alle spese necessarie, sono illimitatamente pignorabili, ciò che si verifica nella fattispecie, dal momento che al 31 dicembre 2020 il saldo del conto presso la BPS era di fr. 104'227.23, addirittura superiore all’arretrato versato il 27 novembre 2020;
che nelle sue del 10 febbraio 2022 l’UE rileva che la parte del saldo del conto non sequestrata, di oltre fr. 70'000.–, copre ampiamente la quota del minimo esistenziale del ricorrente, stabilito in fr. 2'711.–, non coperta dai suoi redditi (di fr. 2'573.–), per gli ultimi cinque anni, pari a fr. 8'280.– (fr. 138.– x 12 x 5), sicché la somma di fr. 20'000.– sequestrata va considerata risparmiata;
che le rendite in caso di vecchiaia e d’invalidità del primo pilastro sono in principio impignorabili (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF), a prescindere dal fatto che siano state versate al debitore sotto forma di capitale o di rendita mensile, ma come giustamente rilevato dalle sequestranti e dall’UE redditi impignorabili (in base agli art. 92 o 93 LEF) che l’escusso ha risparmiato sono illimitatamente pignorabili (sentenza della CEF 15.2016.102 del 24 maggio 2017, RtiD 2018 I 782 n. 53c, consid. 5.1 e i rinvii);
che nella fattispecie il saldo del conto sequestrato era al 1° gennaio 2021 di fr. 104'227.23 e ancora di fr. 92'340.18 al momento del versamento, il 15 febbraio 2021, di un’ulteriore quota di rendite arretrate di fr. 21'869.– per il periodo dal marzo del 2020 al febbraio del 2021 (v. l’estratto conto allegato alle osservazioni dell’UE);
che siccome il ricorrente non ha dimostrato – e invero neppure allegato – che l’intero saldo del conto, di fr. 90'289.35 prima del trasferimento della somma sequestrata di fr. 20'000.– su un altro conto il 27 dicembre 2021, era necessario a rimborsare prestiti per ipotesi concessigli durante il periodo per il quale gli sono state versate le rendite arretrate (dall’aprile del 2016 al marzo 2020, v. doc. B accluso al ricorso) per far fronte alle sue necessità esistenziali giusta l’art. 93 LEF, si può considerare che l’intero saldo era da reputare risparmiato e pertanto illimitatamente pignorabile, ad eccezione, forse, della rendita d’invalidità e della rendita complementare correnti di fr. 2'623.– per dicembre 2021 (v. estratto bancario);
che in mancanza della prova appena menzionata, non è necessario procedere al calcolo suggerito dall’UE nelle osservazioni (risultante dal consid. 5.2 della sentenza citata sopra), che del resto tiene conto per errore della prestazione complementare (pari a fr. 2'119.–), il cui versamento è però iniziato soltanto nel marzo del 2021;
che il ricorso va di conseguenza respinto;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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