AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2021.72
Data decisione, Autorità: 08.03.2022, CEF
Titolo: Realizzazione di diritti in un’eredità indivisa di cui tutti i componenti sono escussi. Causa di divisione, collazione e riduzione in corso. Ordine dato all’ufficio d’esecuzione di vendere uno dei fondi della comunione
Incarto n. 15.2021.72
Lugano 8 marzo 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella procedura avviata con istanza 14 giugno 2021 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione delle interessenze spettanti a
PI 1,
PI 2, ora in (AG) (patrocinato dall’avv. PA 1, )
Nelle eredità giacenti del padre fu PI 3 (†2019) e della madre fuPI 4 (†2020), ambedue composte ora unicamente dei due figli, nelle 20 esecuzioni dei gruppi n. 1-6 promosse nei confronti d’PI 1 da
PI 5,
PI 6,
PI 7,
(rappresentato dall’PI 9, )
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
PI 8,
(rappresentato dalla Sezione delle finanze, Bellinzona)
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappresentato dalla Sezione delle finanze, Bellinzona)
PI 10
(rappresentato dal proprio Municipio)
e nelle 38 esecuzioni dei gruppi n. 26-32 avviate nei confronti di PI 2 da
PI 11,
(rappresentata daRA 1, )
PI 12
(rappresentato dalla sua Cancelleria comunale)
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
PI 13,
PI 10
PI 14
(rappresentati dal Municipio di )
PI 15,
(rappresentata dall’RA 2, )
PI 16,
(rappresentata dalla RA 3, )
ritenuto
in fatto: A. Il 6 marzo 2019 PI 3 è deceduto, lasciando come eredi la moglie, PI 4, e i loro figli, PI 1 e PI 2. Nei suoi confronti sono tuttora pendenti 21 esecuzioni per oltre fr. 18'000.– complessivi.
B. Il 17 settembre 2020 PI 2 ha promosso, nei confronti della madre, del fratello e della PI 17, di cui PI 1 è amministratore unico, un’azione tendente alla collazione del fondo n. __________ RFD di __________ – e di un diritto di compera sul fondo n. __________ RFD di __________ –, in subordine alla riduzione delle disposizioni effettuate dal defunto padre mediante la vendita del fondo n. __________ alla PI 17 e la costituzione del diritto di compera sull’altro fondo al fine di ricostituire la propria quota legittima fissata in 3⁄16 dell’eredità paterna, alla condanna della società a pagargli la somma minima di fr. 100'000.– e infine alla divisione giudiziale della successione.
C. Il 21 novembre 2020 è deceduta anche PI 4, lasciando come eredi i due figli.
D. Con risposta del 22 novembre 2021 PI 1 si è opposto alla petizione, postulando in via riconvenzionale che il fratello collazionasse a sua volta il valore o, subordinatamente, il prezzo di vendita del fondo n. __________ di RFP __________ __________ __________, donatogli dal padre. Il procedimento è stato sospeso il 25 novembre 2020 in attesa della nomina di un amministratore dell’eredità materna.
E. Parallelamente ai fatti appena narrati, nelle esecuzioni promosse in via di pignoramento nel corso del 2019 e del 2020 nei confronti d’PI 1 per oltre fr. 92'000.– (formanti i gruppi da n. 4 a 8), l’Ufficio esecuzione (UE) di Locarno, tra il 2 agosto 2019 e il 3 febbraio 2021, ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria prima del (solo) padre, poi anche della madre.
Analogamente, nelle esecuzioni promosse in via di pignoramento, nel corso del 2019 e del 2020 nei confronti di PI 2 per oltre fr. 27'000.– (formanti i gruppi da n. 30 a 34), l’UE, tra il 22 maggio 2019 e il 28 aprile 2021, ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nelle predette comunioni ereditarie.
F. In tutti i verbali di pignoramento l’UE ha elencato quali beni appartenenti alla (ora unica) comunione i fondi n. __________ RFD di __________ e n. __________ e __________ RFD di __________ –__________ è gravato da ipoteche per complessivi fr. 152'054.70. Nei verbali eseguiti prima del decesso di PI 4 l’UE ha indicato che la quota ereditaria spettante a ciascun escusso era di ¼, attribuendo a ogni quota un valore di fr. 70'389.– in un verbale relativo a PI 2, di fr. 70'863.50 in altri verbali e di fr. 93'852.– in altri ancora. Nei verbali eseguiti dopo il decesso della madre, l’UE ha indicato che la quota ereditaria spettante a ciascun escusso era di ½, attribuendo a ogni quota un valore di fr. 141'727.–.
G. Avendo i creditori d’PI 3 e PI 2 chiesto la realizzazione delle quote pignorate, l’UE li ha convocati a un’udienza tenutasi il 20 maggio 2021 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessuna conciliazione ha potuto essere raggiunta, essendo presenti solo i patrocinatori di PI 2. La convocazione non menzionava il valore (stimato) dei noti fondi.
H. Il 28 maggio 2021 l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria pignorata; neanche in tal contesto l’UE ha indicato il valore dei fondi. Nel termine impartito non è pervenuta all’UE alcuna proposta. Il patrocinatore di PI 2 ha però comunicato la pendenza del procedimento successorio da lui avviato, sostenendo che non si potesse conti-nuare l’esecuzione fino alla determinazione della (precisa) quota ereditaria di ciascun escusso.
I. Il 14 giugno 2021 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione delle quote ereditarie degli escussi, precisando che il valore dei fondi n. __________ di RFD __________ e n. __________ RFD di __________ – è rispettivamente di fr. 1'862.– e di fr. 36.–, e che il valore del fondo n. __________ RFD di __________ – è di fr. 281'556.– secondo la stima ufficiale e di fr. 600'000.– secondo una stima peritale. Per il resto, l’UE ha ribadito che sul fondo n. __________ sono iscritte ipoteche per complessivi fr. 190'238.50 tra convenzionali e legali.
Considerato
in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC).
1.1 Nei casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il valore della quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, consid. 2; Bettschart in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF).
L’art. 10 cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 16, consid. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile rischio esiste in particolare quando il valore di stima della quota supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta ipotesi, in effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l’offerta ha superato l’importo dei loro crediti. Sussiste quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio, do-po aver estinto i crediti, possa riversare un’eventuale eccedenza all’escusso (sentenza della CEF 15.2013.41 del 4 giugno 2013, consid. 2). Oltre alla vendita all’asta e allo scioglimento della comunione, l’autorità di vigilanza può ordinare anche altri provvedimenti (art. 132 cpv. 3 LEF).
1.2 Se viene ordinato lo scioglimento della comunione ereditaria, l’ufficio, in nome e per conto dell’erede (ed escusso), deve domandare la divisione e l’intervento dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 609 CC (art. 12 ODiC e 609 cpv. 1 CC), che, nel Canton Ticino, è l’ufficiale delle esecuzioni (art. 96 cpv. 2 LAC). Le spese connesse alla procedura di divisione devono essere anticipate dai creditori (art. 13 cpv. 2 ODiC), pena la rinuncia alla realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF); contrariamente a quanto sostenuto da Gilliéron (op. cit., n. 35 ad art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 ODiC sono inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero agevolmente aggirare la tutela prevista dall’art. 10 cpv. 3 ODiC a favore del debitore (sentenza della CEF 15.2020.66 citata, consid. 3).
Nel caso di specie l’UE ha stabilito che la quota ereditaria spettante a ciascun escusso è, dopo il decesso di PI 4, di ½. In realtà, gli eredi litigano al riguardo e al termine del procedimento di collazione, riduzione e divisione dell’eredità (sopra ad B), le relative quote potrebbero rivelarsi diverse. Non essendo esse sufficientemente determinate, non sono dati i presupposti per ordinare la vendita all’asta dei diritti in comunione (sopra consid. 1.1).
Lo scioglimento della comunione ereditaria essendo già stato chiesto (sopra ad B), ci si potrebbe limitare a ordinare all’UE di richiedere l’intervento dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 609 CC (art. 12 ODiC e 609 cpv. 1 CC), ossia l’ufficiale delle esecuzioni (sopra consid. 1.2).
3.1 La particolarità della fattispecie è però che tutti (e due) gli eredi, sono escussi. In un caso analogo, in cui tuttavia i due fratelli escussi avevano già concluso una convenzione di divisione e mancava solo l’esecuzione materiale della stessa, la Camera aveva ordinato all’ufficiale delle esecuzioni nella sua qualità di autorità ai sensi dell’art. 609 CC d’intervenire nella divisione in modo da attuarla senza ulteriore indugio nell’interesse dei creditori (sentenza della CEF 15.2011.71 del 10 agosto 2012, RtiD 2013 I 839 n. 58c, consid. 3.2). Tale soluzione è però opinabile perché la Camera non ha potere disciplinare sull’autorità istituita dall’art. 609 CC (sentenza della CEF 15.2001.287 dell’11 gennaio 2002).
3.2 A un nuovo esame della questione, nulla pare ostare a che l’UE proceda alla realizzazione diretta degli attivi della successione anziché delle quote, dal momento che non sono coinvolti interessi di terzi. Tutta la procedura prevista dall’ODiC si fonda infatti sull’idea di una conciliazione degli interessi dei creditori e dell’escusso con quelli dei coeredi non escussi. Se invece tutti gli eredi sono escussi, l’ufficio d’esecuzione deve solo vegliare a evitare di pagare creditori di un erede con il ricavo spettante ad altri eredi escussi, nel rispetto del principio di responsabilità patrimoniale. Deve anche osservare il limite dell’art. 97 cpv. 2 LEF, rinunciando a realizzare beni non necessari a pagare i crediti posti in esecuzione in capitale, interessi e spese.
3.3 Nella fattispecie risulta dagli atti che la realizzazione del __________ RFD di __________, il cui valore di stima, tolto l’aggravio ipotecario totale di fr. 190'238.50, supera fr. 400'000.– (sopra ad I), permetterebbe di saldare tutti i debiti del defunto padre (di oltre fr. 18'000.–) e di entrambi gli eredi, ammontanti per PI 1 a quasi fr. 100'000.– (considerate anche le nove esecuzioni dei gruppi n. 7 e 8 e le tre ultime in cui è stata presentata la domanda di continuazione) e per PI 2 a oltre fr. 60'000.– (tenuto conto dell’esecuzione del gruppo n. 34) senza dover far capo alla quota ereditaria (di circa fr. 200'000.– l’una) di uno per pagare debiti dell’altro.
3.4 Nelle circostanze descritte, appare inutile che l’UE si occupi anche della questione delle collazioni, della riduzione o della pretesa contro la PI 17.
3.4.1 Gli escussi potranno al riguardo proseguire la causa autonomamente dopo la realizzazione del fondo n. __________. Qualora sarà ordinata la collazione di uno o dei due fondi, se non è possibile risolvere la questione con un conguaglio gli eredi potranno venderli onde spartirsene il ricavo.
3.4.2 Se verrà invece accolta l’azione di riduzione, non si può certo escludere del tutto che la rimanenza del ricavo del fondo n. __________ RFD di __________ dopo il pagamento dei crediti possa avverarsi insufficiente a garantire la legittima dell’uno o dell’altro erede (ora di 3⁄8: art. 471 n. 1 CC), ancorché il fondo n. __________ RFD di __________ appaia gravato di pegni per oltre fr. 300'000.–. Va ad ogni modo rilevato che, per il principio della successione dei gruppi di pignoramento (art. 110 cpv. 3 LEF), i crediti di un erede verso l’altro, nella misura in cui non sono oggetto di un’esecuzione giunta allo stadio del pignoramento, non devono essere privilegiati rispetto ai crediti facenti parte dei gruppi citati in ingresso.
L’UE verserà poi agli eredi la metà del ricavo netto, tolte quindi le spese esecutive e la somma necessaria a estinguere le esecuzioni ancora pendenti nei confronti del padre, deducendo da ciascuna quota parte le somme da impiegare per pagare le rispettive esecuzioni degli eredi incluse nei gruppi citati in ingresso. Con l’accordo dei singoli eredi, l’UE salderà se del caso anche le loro altre esecuzioni, e in difetto di assenso valuterà se pignorare i saldi a favore di esecuzioni in cui è stata (nel frattempo) presentata la domanda di continuazione.
Se invece, contrariamente alle attese, il ricavo netto dovesse rivelarsi insufficiente a estinguere (almeno) tutte le esecuzioni incluse nei gruppi citati in ingresso, l’UE verificherà la possibilità di realizzare altri beni o di proseguire l’azione successoria facendo intervenire l’ufficiale delle esecuzioni nella sua veste di autorità ai sensi dell’art. 609 cpv. 1 CC (sopra consid. 3.1).
A futura memoria, l’UE è invitato a comunicare ai creditori, se possibile (già) con la convocazione all’udienza di conciliazione, il valore di stima, ufficiale e/o peritale, dei beni appartenenti alla comunione, al netto degli oneri che gravano su di essi, così come il valore stimato della quota pignorata, e ad aggiornare tali valori qualora dovessero mutare (come nel caso concreto in seguito al decesso della madre degli escussi).
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta nel senso che è ordinato all’Ufficio d’esecuzione di procedere in conformità alle indicazioni contenute nel soprastante considerando 4.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione all’Ufficio di esecuzione, sede di Locarno, e per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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