AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2020.170
Data decisione, Autorità: 10.03.2022, ICCA
Titolo: Diffida ai debitori in favore del figlio per incompleto versamento degli assegni familiari
Incarto n. 11.2020.170
Lugano 10 marzo 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente per statuire nella causa SO.2020.2577 (diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 23 giugno 2020 da
AO 1
contro
AP 1 ora in ,
giudicando sull'appello del 23 novembre 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 5 novembre 2020;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 6 dicembre 2016 (inc. DM.2015.220) il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1980), cittadino italiano, e AO 1 (1986). Il figlio E__________, nato il 27 novembre 2008, è stato affidato alla madre. L'autorità parentale è rimasta in comune. Nella convenzione sugli effetti del divorzio omologata dal Pretore figura quanto segue:
Il signor AP 1 è tenuto a versare alla signora AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, la somma di fr. 800.– (esclusi AF), a titolo di contributo di mantenimento per il figlio E__________. Qualora il padre dovesse percepire gli AF, questi è tenuto a versarli in aggiunta al precitato contributo.
L'ordine di trattenuta del salario del signor AP 1 stabilito in data 14 luglio 2014 viene revocato. Il signor AP 1 si impegna a disporre fin da subito un ordine permanente per il versamento del contributo alimentare in favore del figlio E__________ e a darne comunicazione alla madre. In caso di inadempienza nel versamento, il signor AP 1 dà il suo accordo all'istanza di diffida ai debitori in via supercautelare.
In seguito, il 15 febbraio 2016, AP 1 ha avuto da V__________ __________ un altro figlio, E__________. Da parte sua AO 1 ha dato alla luce l'8 giugno 2017 Ey__________, nato da una relazione con M__________ __________. Dal novembre del 2019 AP 1 lavora per le __________ a __________.
B. Il 23 giugno 2020 AO 1, lamentando che dal novembre del 2019 AP 1 non le versava ‟l'intera somma degli AFˮ, si è rivolta al medesimo Pretore perché ordinasse alle __________ – già inaudita parte – di trattenere dallo stipendio di lui la somma di fr. 800.– mensili, più gli assegni familiari di fr. 200.– mensili, in favore del figlio E__________. Con decreto cautelare emesso l'indomani senza contraddittorio il Pretore ha respinto l'istanza superprovvisionale, assegnando a AO 1 un termine di 15 giorni per “sostanziare e comprovare con il grado della verosimiglianza la sua istanza”, producendo in particolare il titolo su cui essa fondava la richiesta, e la documentazione inerente all'inadempienza del convenuto. Il 6 luglio 2020 l'istante ha fatto seguire quanto richiesto.
C. Con osservazioni dell'11 agosto 2020 AP 1 ha proposto di respingere l'istanza, affermando di pagare puntualmente il contributo di mantenimento per il figlio e di avere accreditato alla madre di E__________ gli assegni familiari non appena il datore di lavoro glieli aveva ‟liquidati (arretrati compresi)ˮ. Oltre a ciò, egli ha comunicato che nel frattempo l'istante ha ottenuto una trattenuta di stipendio dal datore di lavoro, il che – oltre a metterlo in cattiva luce – lo ha obbligato a revocare l'ordine di bonifico permanente per non pagare in doppio. Al dibattimento del 3 novembre 2020 le parti hanno ribadito le rispettive posizioni, il convenuto dicendosi tuttavia ‟propensoˮ a emettere un nuovo ordine permanente di versamento per complessivi fr. 1120.– mensili (fr. 800.– di contributo alimentare più fr. 320.– di assegni familiari).
D. Statuendo con sentenza del 5 novembre 2020, il Pretore ha accolto l'istanza e ha ordinato alle __________ di trattenere mensilmente dallo stipendio del convenuto “l'importo di fr. 800.– oltre AF”, riversando tale somma su un conto bancario intestato a AO 1. Le spese processuali di fr. 1000.– sono state poste a carico di AP 1. Non sono state assegnate indennità d'inconvenienza all'istante. In attesa del passaggio in giudicato, la decisione non è ancora stata trasmessa alle __________ per esecuzione.
E. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 23 novembre 2020 in cui chiede di riformare la sentenza impugnata respingendo l'istanza dell'ex moglie e l'11 dicembre 2020 ha trasmesso copia di un ordine di bonifico del 26 novembre precedente per fr. 840.–, corrispondenti alla differenza tra gli assegni familiari che il datore di lavoro gli aveva versato dal novembre del 2019 al maggio del 2020 (complessivi fr. 2240.–) e quanto egli aveva riversato al-l'istante per il medesimo periodo (fr. 1400.– complessivi). In un memoriale del 13 gennaio 2021 AO 1 ha proposto di respingere l'appello. L'11 e il 26 febbraio 2021 AP 1 ha ribadito il suo punto di vista, soggiungendo di non avere i mezzi per affrontare le spese del procedimento.
F. Chiamate a documentare il pagamento degli assegni familiari per E__________ e ogni eventuale trattenuta di stipendio a carico del convenuto dal giugno del 2020 fino al 5 novembre 2020, le __________ si sono espresse il 10 gennaio e il 21 febbraio 2022. Le parti non hanno reagito.
Considerando
in diritto: 1. Una “diffida ai debitori” per contributi alimentari dovuti al figlio (art. 291 CC) postulata “al di fuori di un processo concernente l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori” – come in con-creto, la trattenuta di stipendio riguardando contributi alimentari fissati in una sentenza di divorzio passata in giudicato – è retta dalla procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 302 cpv. 1 lett. c CPC). È appellabile quindi entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata fosse di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità e la durata (almeno fino alla maggiore età del figlio) della trattenuta in discussione davanti al primo giudice. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta al convenuto il 13 novembre 2020 (tracciamento degli invii __________, agli atti). Depositato alla posta svizzera il 23 novembre 2020, ultimo giorno utile, l'appello in esame è dunque ricevibile.
L'11 dicembre 2020 l'appellante ha esibito il menzionato ordine di bonifico 26 novembre 2020 in favore di AO 1 per fr. 840.– (sopra, lett. E). Il 26 febbraio 2021 inoltre egli ha inviato nuovi documenti relativi alla propria situazione finanziaria. A sua volta, AO 1 ha accluso alle proprie osservazioni del 13 gennaio 2021 uno scambio di messaggi telefonici con il convenuto del 22 maggio 2020. Applicandosi in concreto il principio inquisitorio illimitato, dato che litigiosa è la trattenuta del contributo alimentare per E__________ (art. 296 CPC), minorenne, i nuovi documenti sono ammissibili in appello senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 II 349 consid. 4.2.1). Altrettanto vale per le precisazioni ottenute in appello dalle __________ (sopra, lett. F).
Accertata la propria competenza per territorio e riassunti i criteri che regolano una diffida ai debitori (art. 291 CC), in concreto il Pretore ha constatato che il titolo esecutivo su cui si fonda
l'istanza di AO 1 è la sentenza di divorzio del 6 dicembre 2016, che le __________ sono “il terzo debitore” e che il minimo esistenziale di AP 1 rimarrebbe salvaguardato dalla trattenuta di stipendio, potendo quegli contare su un reddito netto di fr. 4193.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2709.– mensili (minimo esistenziale in Italia fr. 900.–, pigione fr. 663.–, pasti fuori casa fr. 200.–, leasing dell'automobile fr. 530.–, assicurazione del veicolo fr. 40.–, mantenimento del figlio Er__________ fr. 326.–, debito riconosciuto nella sentenza di divorzio fr. 50.–).
Circa la trascuranza dell'obbligo alimentare, il Pretore ha appurato che nel 2019 il convenuto ha versato all'istante fr. 1000.50 mensili (fr. 800.– di contributo alimentare per E__________ e fr. 200.– di assegni familiari). E siccome dal novembre del 2019 egli lavora per le __________ riscuotendo fr. 320.– mensili di assegni familiari, negli ultimi due mesi di quell'anno l'onere di mantenimento verso il figlio è stato assolto solo parzialmente. Per il 2020 il primo giudice ha constatato inoltre che il convenuto ha versato all'istante soltanto fr. 800.– mensili (il contributo di mantenimento senza gli assegni familiari), di modo che egli risultava inadempiente anche per quell'anno. Il convenuto giustificava il mancato versamento degli assegni familiari con la necessità di “far fronte al pagamento delle imposte”, ma il Pretore non ha reputato l'argomento degno di protezione, l'assegno familiare essendo una prestazione di pertinenza del figlio che non può essere destinata ad altri scopi (sentenza impugnata, pag. 2 seg.).
L'appellante contesta di avere trascurato gravemente e ripetutamente l'obbligo di mantenimento dal novembre del 2019. Ribadisce quanto dichiarato l'11 agosto 2020, ovvero di avere ricevuto gli assegni familiari dalle __________ per il periodo dal novembre del 2019 al maggio del 2020 soltanto in quell'ultimo mese con il perfezionamento delle pratiche correlate al cambiamento del posto di lavoro e di avere saldato gli arretrati (per quei sette mesi) non appena ricevute tali prestazioni. A mente sua il problema consiste nel fatto che egli ha versato gli assegni familiari arretrati (di quei sette mesi) solo per fr. 1400.– (7 x fr. 200.–) invece di fr. 2240.– (7 x fr. 320.–). Tale mancanza, dovuta a difficoltà economiche ma commessa in buona fede, non giustifica una diffida ai debitori, tanto meno vista l'entità della differenza. Per di più, secondo l'appellante si tratta di un singolo episodio, poiché dal giugno del 2020 AO 1 riceve il contributo di mantenimento e gli assegni familiari direttamente dalle __________, ciò che le è stato possibile ottenere dietro semplice richiesta scritta. La decisione impugnata risulta quindi, per l'appellante, erronea e sproporzionata.
Riguardo agli assegni familiari per il 2019 e i primi cinque mesi del 2020, l'accertamento del Pretore è lacunoso. Dagli atti si evince che fino all'8 novembre 2019 AP 1 ha versato a AO 1, mediante ordine permanente al proprio istituto bancario, fr. 1000.– mensili (doc. 4, pag. 1 a 9; doc. B, pag. 3), pari al contributo alimentare per E__________ di fr. 800.– mensili più l'assegno familiare di fr. 200.– mensili. Dal 27 novembre 2019 (giorno in cui ha percepito il primo stipendio dalle __________) al 27 maggio 2020 egli ha versato all'istante invece, sempre mediante ordine permanente, i soli fr. 800.– mensili del contributo alimentare.
A differenza di quanto conclude il Pretore nella decisione impugnata, tuttavia, in quel periodo il convenuto non era inadempiente, poiché non ha trattenuto gli assegni familiari di fr. 320.– mensili per sé. Fino al 25 maggio 2020, in effetti, AP 1 non aveva ancora ricevuto tali prestazioni dal nuovo datore di lavoro, come egli ha fatto valere l'11 agosto 2020 (doc. 1, fol. 1 a 3; doc. 4, pag. 10 segg.). Solo il 25 maggio 2020 le __________ gli hanno accreditato, insieme con lo stipendio di maggio, gli assegni familiari con effetto retroattivo dal novembre del 2019, per complessivi fr. 2240.– (fr. 320.– per sette mesi: doc. 1, fol. 4 a 10). Se non che, il 3 giugno 2020 egli ha versato alla madre di E__________ soltanto fr. 1400.– (fr. 200.– per sette mesi: doc. 4, pag. 4 e doc. B, pag. 19). E di fronte alle proteste di AO 1, che esigeva il versamento integrale di fr. 2240.–, egli ha opposto un netto rifiuto (messaggio telefonico del 22 maggio 2020 accluso alla lettera del 13 gennaio 2021: “Puoi scordartelo, vai dall'avvocato se vuoi più soldi”). Al che, il 23 giugno 2020 AO 1 si è rivolta al Pretore con l'istanza di diffida ai debitori.
Sollecitate a chiarire e documentare siffatte dichiarazioni, le __________ hanno trasmesso il 21 febbraio 2022 a questa Camera una comunicazione “Istruzioni versamenti a terzi” del 15 ottobre 2020 in cui la Cassa __________ le invitava, visto che il periodo di opposizione era scaduto il 24 settembre 2020, a versare l'assegno familiare di fr. 200.– direttamente a AO 1. A tale comunicazione era acclusa una tabella dei versamenti da cui si evince un pagamento a AO 1 di fr. 1920.– il 25 novembre 2020 (sei mensilità) e successivi versamenti regolari di fr. 320.– mensili.
Ne segue – in sintesi – che prima dell'introduzione dell'istanza di diffida ai debitori del 23 giugno 2020 AP 1 ha trattenuto per sé fr. 840.– sugli assegni familiari arretrati versatigli in blocco dalle __________ il 25 maggio 2020. Dopo l'avvio della causa, invece, AO 1 ha ottenuto dal 26 giugno 2020 il pagamento diretto del contributo alimentare di fr. 800.– mensili per E__________ dalle __________ medesime. Gli assegni familiari di fr. 320.– mensili, invece, sono stati versati direttamente a AO 1 soltanto il 25 novembre 2020 con effetto retroattivo dal giugno del 2020 (fr. 320.– per sei mesi, ovvero complessivi fr. 1920.–).
E__________, AO 1 l'ha regolarmente ricevuto, fino al maggio del 2020 in virtù di un ordine di bonifico impartito da AP 1 alla propria banca e in seguito come versamento diretto da parte delle __________, insieme con l'assegno familiare.
Ne risulta, in ultima analisi, che al momento in cui AO 1 ha introdotto l'istanza di diffida ai debitori (23 giugno 2020) AP 1 doveva ancora, per il figlio, il residuo di fr. 840.– a saldo degli assegni familiari ricevuti il 25 maggio 2020 (sette mensilità: dal novembre 2019 al maggio del 2020), come egli medesimo ammette nell'appello. Il convenuto non ha più ricevuto invece gli assegni familiari dal giugno del 2020 in poi, che le __________ hanno versato in blocco direttamente a AO 1 (sei mensilità) solo dopo la sentenza del Pretore. Egli non era in arretrato per altro con i contributi alimentari, poiché AO 1 riceveva fr. 800.– mensili in virtù dell'ordine di bonifico da lui impartito alla sua banca (il versamento diretto da parte delle __________ è cominciato solo il 26 giugno 2020, tre giorni dopo l'introduzione dell'istanza di diffida ai debitori). Il problema è di sapere, in definitiva, se il ritardo nel pagamento dei citati fr. 840.– giustificasse la trattenuta di stipendio.
Zurigo 2016, pag. 184 n. 326; Vetterli in: FamKommentar Scheidung, vol. I, 3ª edizione, n. 4 ad art. 177 CC).
del saldo relativo ad assegni familiari arretrati ricevuti in blocco per sette mesi (fr. 840.– su fr. 2240.–), da lui eseguito soltanto 20 giorni dopo l'emanazione della sentenza del Pretore. La remora non poteva giustificarsi – come egli pretende – con asserite difficoltà economiche o con la scusa della buona fede, giacché si trattava chiaramente di denaro destinato al figlio. È però l'unico ritardo nel pagamento che gli può essere rimproverato dopo la pronuncia del divorzio, intervenuta il 6 dicembre 2016. Prima di allora, in regime di protezione dell'unione coniugale, AO 1 aveva promosso invero due istanze di diffida ai debitori (l'una stralciata dal ruolo per desistenza il 20 giugno 2013, l'altra stralciata dal ruolo per acquiescenza di AP 1 l'11 giugno 2014), ma esse risalgono indietro negli anni e non possono più indiziare un serio rischio di reiterazione, tant'è che nemmeno il Pretore li ha considerati. In circostanze del genere non si legittimava pertanto un provvedimento incisivo come una diffida ai debitori, tanto meno per l'intero importo di “fr. 800.– mensili oltre AF”, il contributo alimentare di fr. 800.– essendo sempre stato erogato regolarmente. Per l'incasso di una singola prestazione scaduta in favore del figlio (come quella di fr. 840.– in blocco) AO 1 poteva senz’altro far capo alla via esecutiva, gli assegni familiari spettando al figlio per sentenza di divorzio passata in giudicato (art. 80 cpv. 1 LEF). Anzi, sulla base di tale sentenza essa poteva finanche postulare un sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF).
È vero che nella convenzione sugli effetti del divorzio firmata dalle parti il 30 giugno 2016 figura una clausola (n. 11) secondo cui, “in caso di inadempienza nel versamento, il signor AP 1 dà l'accordo all'istanza di diffida ai debitori in via supercautelare”. A parte il fatto però che una diffida ai debitori decretata a titolo cautelare non si identifica con una diffida finale senza limiti di tempo (come quella pronunciata dal Pretore in concreto), nemmeno AO 1 invoca più tale clausola, né l'ha invocata davanti al primo giudice. Se ne conclude che nel caso in esame non soccorrevano i presupposti per una trattenuta di stipendio. Provvisto di buon diritto, l'appello merita così accoglimento e la decisione impugnata va riformata di conseguenza.
Le spese processuali seguirebbero la soccombenza dell'istante (art. 106 cpv. 1 CPC), tanto in prima quanto in seconda sede. AO 1 è priva tuttavia di cognizioni giuridiche e ha agito senza l'ausilio di un patrocinatore (come il convenuto). A ragione inoltre essa lamentava il mancato versamento del saldo relativo agli assegni familiari ricevuti in blocco da AP 1 per sette mensilità, anche se avrebbe dovuto procedere all'incasso in altro modo. Considerato poi che la causa verte su una questione del diritto di famiglia, tutto ponderato si giustifica pertanto di rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC), mentre non entra in linea di conto un'indennità d'inconvenienza al convenuto (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), per altro nemmeno richiesta.
Quanto ai rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge verosimilmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue:
L'istanza di diffida ai debitori è respinta.
Non si riscuotono spese processuali.
II. Non si riscuotono spese processuali di appello.
III. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster