AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2022.5
Data decisione, Autorità: 11.03.2022, TCA
Titolo: Premi arretrati. Richiami e solleciti. PE. Pagamento dei premi prima della notifica del PE. Spese di sollecito e richiamo pretese dalla Cassa. L'assicurato non ha ricevuto i solleciti e i richiami. Spese amministrative non esigibili
Raccomandata
Incarto n. 36.2022.5
IR/sc
Lugano 11 marzo 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 26 gennaio 2022 formulato da
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7 dicembre 2021 della
CO 1
emessa in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
A. RI 1, __________, domiciliato a __________, nel corso del 2021 era assicurato, per la copertura di base della LAMal, presso AA 1(doc. 2). Il premio assommava a CHF 445.15 mensili. Alla luce del ritardo nel pagamento dei premi di febbraio, marzo e aprile 2021, per complessivi CHF 1'335,45, la Cassa, dopo avergli trasmesso le fatture, lo avrebbe sollecitato e, successivamente, diffidato al pagamento (doc. 5 a 14). Non ottenendo il dovuto AA 1 ha fatto spiccare nei confronti dell’assicurato, l’11 agosto 2021, un PE (doc. 15) per gli importi dei premi citati, degli interessi maturati e delle spese amministrative fissate in CHF 200. L’assicurato, che ha pagato i premi il 23 agosto 2021 (e quindi prima dell’intimazione del PE), si è opposto all’atto esecutivo il 25 agosto 2021.
B. Il 23 settembre 2021 (doc. 16) AA 1 ha emanato una decisione formale con cui, dopo avere rilevato il pagamento di CHF 1'335,45, ha considerato un debito residuo di CHF 232,45 composto dalle spese (CHF 200) e dagli interessi maturati (CHF 32,45). Per tale importo ha rigettato l’opposizione inoltrata all’atto esecutivo. Alla decisione è stata allegata una tabella di calcolo degli interessi pretesi (al tasso legale del 5%). Il 23 ottobre 2021 l’assicurato si è opposto alla decisione indicando il pagamento dei premi prima dell’intimazione del PE (ossia il 23 agosto 2021) e assenza di solleciti e di diffide notificatigli, motivo per cui le spese pretese sarebbero ingiustificate.
C. Con decisione su opposizione 7 dicembre 2021 (doc. A) l’assicuratore, con argomenti poi ripresi nella risposta di causa (doc. III del 23 febbraio 2022), ha confermato la decisione formale e condannato l’assicurato a versare le spese (CHF 200) e l’interesse di mora maturato sui premi per CHF 32,45. Avverso questo provvedimento RI 1 si è aggravato al Tribunale cantonale delle assicurazioni (doc. I) il 26 gennaio 2022 ribadendo il contenuto della sua opposizione: egli ha soluto i premi di febbraio, marzo e aprile il 23 agosto 2021, prima della notifica del PE, e mai avrebbe ricevuto sollecito o diffida per il pagamento di detti premi.
D. L’atto è stato notificato alla Cassa (doc. II) che ha risposto il successivo 23 febbraio 2022 (doc. III), ribadendo la correttezza della sua pretesa. Alle parti è stato concesso il termine per l’esercizio degli ulteriori diritti processuali (doc. IV).
considerato diritto
in ordine
nel merito
Il signor RI 1 è stato escusso, per il pagamento di premi, spese e interessi passivi maturati, mediante il PE (11 agosto 2021, doc. 15) intimatogli però (il 25 agosto 2021) solo dopo il pagamento (avvenuto il 23 agosto 2021) dei tre premi in discussione. L’assicurato contesta di dovere l’importo delle spese e degli interessi chiesti dall’assicuratore.
Per il rilievo che si riverbera anche sull’aspetto delle spese va ricordata la regolamentazione legale relativa al pagamento dei pre-mi LAMal, come recentemente esposto nella STCA 36.2021.27 del 12 luglio 2021.
In base all’art. 61 LAMal l'assicuratore fissa l’importo dei premi dei propri assicurati e, in assenza di eccezioni o specificità legali, percepisce premi uguali. Per l’art. 64 cpv. 1 LAMal gli assicurati partecipano inoltre ai costi delle prestazioni ottenute come stabiliti in base all’art. 64 cpv. 2 LAMal. In base all’art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2). Per l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi. L’art. 90 OAMal dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente mentre per l’art. 105a OAMal il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno. In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal). Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se tale misura è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).
In concreto oggetto della lite non sono i premi siccome soluti, ma gli interessi e le spese ad essi relativi. Come indicato nel punto precedente gli interessi sono dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi. I premi vanno soluti, di principio, in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal) e il tasso applicabile in caso di ritardo è stabilito dall’art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5% annuo (art. 105a OAMal).
La Cassa malati ha chiesto il versamento di interessi di ritardo sui premi LAMal non pagati dall'assicurato. Gli stessi sono dovuti siccome il calcolo degli stessi, operato dalla Cassa, appare corretto e non è stato revocato in dubbio dal ricorrente che neppure pone in discussione (argomentandolo) il diritto dell’assicuratore di percepire gli interessi al 5% sulle somme dovute dalla loro scadenza. L’importo preteso appare corretto e deve essere qui ammesso. L’assicurato deve quindi versare all’assicuratore sociale, successore in diritto di AA 1, ossia CO 1, CHF 32,45.
AA 1 ha chiesto anche il rimborso di spese amministrative per avere dovuto sollecitare e diffidare il debitore. A tal proposito, nella DTF 125 V 276, il Tribunale federale ha ricordato che anche sotto l’egida della LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento, in adeguata misura, delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo. Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012, secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se ciò è previsto dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.
In concreto il Regolamento (edizione 01.2018) "Assicurazioni secondo la LAMal" (doc. 3) prevede, all'art. 14.2, che "spese dell'AA 1 per richiami ed esecuzioni sono a carico della persona assicurata" e quindi la condizione legale della possibilità di percepire spese di natura amministrativa per i solleciti e le diffide (sul tema si veda STCA 36.2021.27 del 12 luglio 2021), è data.
Il ricorrente contesta la ricevuta dei solleciti e delle diffide che la Cassa non è stata in grado di dimostrare di avere notificato all’assicurato. La Cassa relativizza l’onere probatorio dell’intimazione dei richiami e delle diffide alla luce dell’amministrazione di massa che la giurisprudenza federale riconosce in questi casi (STF 9C 597/2014 c. 4.3.) e ritiene applicabile il principio della verosimiglianza preponderante. Il fatto che solleciti e diffide appartengano alla cosiddetta amministrazione di massa è circostanza che non va confusa con la necessità di effettivamente notificare detti richiami e diffide affinché gli stessi abbiano senso e portata e svolgano la loro funzione propedeutica. Come rammenta il TF nella STF citata dalla Cassa (ma al considerando successivo) le disposizioni dell'art. 64a cpv. 1 LAMal relative alla procedura di sollecito (e di diffida) hanno una funzione di avvertimento e di protezione. Gli assicuratori devono condurre una procedura di sollecito a più livelli nei confronti degli assicurati inadempienti prima di porre in atto le severe limitazioni previste dall’art. 64 a LAMal, partendo dalle procedure esecutive. Il TF, per tale ragione, ricorda come “Die vom Gesetzgeber bezweckte Warn- und Schutzfunktion ist bei einer Mahnung im PDF-Format ebenso erfüllt wie in Papierform; die Möglichkeiten des betroffenen Versicherten, die Betreibung abzuwenden, sind dadurch nicht beeinträchtigt.”. Si rilevi che, affinché un avvertimento e una protezione possano avvenire in formato PDF tramite una piattaforma informatica, ciò deve essere previsto, come nel caso giudicato dall’Alta Corte (su questi aspetti si veda anche la STCA 36.2017.82 del 29 gennaio 2018).
In ogni caso, affinché la “Warn- und Schutz-funktion” possa essere efficace occorre che il sollecito rispettivamente la diffida, raggiungano il destinatario. Questo non solo per permettere all’assicurato di adeguarsi ai pagamenti ed evitare le pesanti conseguenze previste dall’art. 64 a LAMal (che in parte i doc. 11, 12 e 13 rammentano), ma anche perché la notifica di questi atti è soggetta alla percezione di specifiche spese, che non sono irrilevanti. Percepire tali spese senza la certezza dell’avvenuta “Warn- und Schutzfunktion” citata, e senza quindi che l’assicurato sia stato debitamente avvertito non è ammissibile, come questo TCA ha già deciso (sotto l’egida della precedente versione dell’art. 64a LAMal), si veda: 36.2007.73 del 17 agosto 2007.
Siccome l’assicurato contesta di avere ricevuto i solleciti e le diffide in questione e la Cassa, che neppure ha eseguito le possibili puntuali verifiche presso il preposto ufficio postale che serve __________ per accertare o meno la circostanza ed eventualmente le ragioni di questa apparentemente anomala situazione, non comprova un invio mediante il sistema di Posta +, o in altro modo tracciabile, e non è quindi in grado di dimostrare l’intimazione di tali scritti, l’importo di CHF 200 non è dovuto da RI 1. La Cassa saprà certamente adeguarsi pro futuro.
Quanto alle spese esecutive inserite nel precetto esecutivo si rimanda alla STCA 36.2021.27 del 12 luglio. In base alla STF K 114/03 del 22 luglio 2005 le spese esecutive vere e proprie non formano dunque oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STF K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS/RSAS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 164, pag. 414; K. Ammon/F. Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25; STF K 114/03 del 22 luglio 2005, STF K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004). Dette spese non fanno parte del rigetto dell'opposizione, ma rimangono a carico del debitore escusso.
Alla luce di quanto precede il ricorso va parzialmente accolto e l’assicurato condannato al pagamento del solo importo di CHF 32,45. Non si percepiscono tasse e spese (STF 21 luglio 2021 8C_265/2021) e non sono attribuite ripetibili in assenza di un patrocinio in favore dell’assicurato (maggiormente vincente in causa), e ciò nonostante l’esplicita richiesta dell’assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.1. RI 1, __________, è condannato a pagare all’assicuratore sociale AA 1, __________, cui è subentrata in diritto la CO 1, __________, l’importo di CHF 32,45.
1.2. Per l’importo di cui sub. 1.1. è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta dal ricorrente assicurato al PE __________ dell’11 agosto 2021 emesso dall’UE di __________.
Non si prelevano tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato La segretaria
Ivano Ranzanici Stefania Cagni
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster