AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.103
Data decisione, Autorità: 08.03.2022, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Vaglia cambiario. Produzione tardiva dell’originale della carta valore
Incarto n. 14.2021.103
Lugano 8 marzo 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2020.4482 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 13 ottobre 2020 dalla
CO 1
contro
RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 26 luglio 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 luglio 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto di credito del 13 novembre 2018, che ne sostituiva uno precedente del 27 giugno 2018, la CO 1 (in seguito “CO 1” o “Banca”) ha concesso alla PI 1 un credito con limite globale di fr. 150'000.– garantito in particolare con un vaglia cambiario di fr. 86'000.– all’ordine e domicilio della Banca, firmato dalla mutuataria ed avallato da RE 1 e PI 2, in merito al quale la PI 1 e gli avallanti avevano sottoscritto l’8 novembre 2018 una dichiarazione secondo cui il vaglia garantiva fino a revoca il credito concesso dalla banca e autorizzava quest’ultima a disporne in ogni tempo senza preventiva escussione della mutuataria, inserendo a tale scopo e senza bisogno di preventiva messa in mora la scadenza e la data di emissione ch’essa, a suo insindacabile giudizio, avrebbe ritenuto d’indicare.
B. Il 5 giugno 2020 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno-Città ha decretato il fallimento della PI 1.
C. Con scritto del 24 giugno 2020, la CO 1 ha insinuato nel fallimento della PI 1 il proprio credito di fr. 153'811.– e con lettera di stessa data indirizzata alla PI 1 in liquidazione ha disdetto la linea di credito di fr. 150'000.–, chiedendo il versamento del debito residuo “come da conteggio inviato separatamente” (non agli atti) entro e non oltre il 6 luglio 2020. Con scritto sempre del 24 giugno 2020 la Banca ha invitato RE 1, nella sua qualità di avallante solidale del vaglia cambiario, a versarle fr. 67'477.64 entro e non oltre il 6 luglio 2020, avvertendolo che, se non vi avesse proceduto, la somma da lui dovuta sarebbe stata, come minimo, di fr. 86'000.–.
D. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 agosto 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 67'477.64 oltre agli interessi del 5% dall’11 agosto 2020, indicando quale causa del credito il “Vaglia cambiario sottoscritto da PI 1, __________, __________ e avallato dal signor RE 1, __________, __________”.
E. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 13 ottobre 2020 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 1° dicembre 2020. Con replica spontanea dell’11 dicembre 2020 la Banca ha ribadito il suo punto di vista e il 4 febbraio 2021 ha consegnato a mano il vaglia cambiario in originale alla Pretura. Mediante scritto del 15 febbraio 2021 il convenuto ne ha chiesto l’estromissione dall’incarto.
F. Statuendo con decisione dell’8 luglio 2021, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– senz’assegnare indennità.
G. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 26 luglio 2021 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili.
H. Nelle sue osservazioni del 14 gennaio 2022, la CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo e protestato tasse, spese e ripetibili.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 16 luglio 2021 durante le ferie esecutive estive (art. 56 n. 2 LEF; DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1), il termine d’impugnazione, iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b e 49 III 76), ossia il 2 agosto 2021, è scaduto giovedì 12 agosto. Presentato il 26 luglio 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 22 consid. 4.1.2). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha ricordato che la semplice fotocopia di una carta valore non basta per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione. Ciò non tanto perché non permette il controllo dell’autenticità, presunta, del titolo originale, quanto perché non consente di verificare se l’escutente ne è il portatore. Orbene, ha continuato il primo giudice, nel caso in esame la Banca non ha prodotto l’originale del vaglia cambiario né con l’istanza, alla quale era acclusa solo una fotocopia, né con la replica spontanea, ma solo “in modo estemporaneo” con un successivo scritto del 4 febbraio 2021, di cui il convenuto ha contestato la tempestività, chiedendone l’estromissione dagli atti. Il Pretore ha tuttavia considerato che dare seguito a tale richiesta e respingere l’istanza costituirebbe un formalismo eccessivo, incompatibile con lo scopo dell’esigenza di produzione dell’originale, di natura “prevalentemente materiale”, ossia volta alla verifica che il creditore è l’attuale detentore del titolo. In definitiva, il Pretore ha quindi accolto l’istanza.
Nel reclamo RE 1 sostiene che l’estromissione dall’incarto dell’originale del vaglia cambiario non avrebbe costituito un’applicazione “inutilmente rigida” della formalità stabilita dalla legge, ma anzi la decisione del Pretore di scostarsene è incompatibile con la certezza del diritto e il principio dell’uguaglianza giuridica, in quanto lascia la questione alla discrezione dei giudici, ciò che potrebbe dar luogo a pratiche giudiziarie differenti. Il reclamante rammenta d’altronde che l’istante deve produrre tutta la documentazione già con l’istanza, non essendo possibile per lui attendere un’eventuale replica, né quindi, a maggior ragione, la fine dello scambio degli allegati.
Nelle sue osservazioni, la banca obietta che il reclamante non ha mai posto in dubbio, né in prima né in seconda sede, il fatto ch’essa sia portatrice della carta valore in base alla quale è stata promossa l’esecuzione, pur avendone avuto la possibilità, e non ha spiegato il pregiudizio concretamente subìto, limitandosi a un generico richiamo al rispetto di formalismi procedurali. L’escutente ritiene quindi che il Pretore abbia correttamente tenuto conto dell’originale del titolo alla luce del fatto che era atto a comprovare un fatto mai contestato e sostiene che, in assenza sia di un rigido meccanismo delle preclusioni nella procedura sommaria, sia dell’assegnazione di un ultimo termine giusta l’art. 147 CPC e di una chiusura formale della fase istruttoria, era sua facoltà esercitare il proprio diritto di essere sentita fino all’emanazione della sentenza.
4.1 Come rettamente rilevato dal Pretore, la fotocopia di una carta valore non costituisce valido titolo di rigetto provvisorio ai sensi dell’art. 82 LEF, in quanto per esercitare il diritto incorporato nella carta valore è necessario presentare l’originale del titolo o – per la cambiale unicamente (cfr. art. 1098 CO) – un duplicato giusta l’art. 1063 CO (Rep. 1975 pag. 101; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 154 ad art. 82 LEF). Tale presupposto non ha tanto per scopo il controllo dell’autenticità – presunta (cfr. art. 180 cpv. 1 CPC) – del titolo (problema del resto comune a tutti i titoli di rigetto e che viene esaminato solo se viene esplicitamente sollevato dall’escusso, v. sentenza della CEF 14.2017.102 del 4 maggio 2017 consid. 4.2/a), quanto la verifica della qualità di creditore – portatore – dell’escutente, siccome l’obbligato in un titolo all’ordine è tenuto a pagare solo dietro presentazione del titolo (art. 1028 e 1047 cpv. 1 CO, ai quali rinvia l’art. 1098 CO; Meier-Hayoz/Von Der Crone, Wertpapierrecht, 2a ed. 2000, n. 185, 187 e 191 ad § 2). Una fotocopia non garantisce che dopo la sua produzione il titolo non sia stato girato a un terzo (sentenza della CEF 14.2018.38 del 12 settembre 2018, consid. 7.2).
4.2 La questione litigiosa nel caso di specie concerne il momento in cui l’originale del vaglia cambiario dev’essere prodotto.
4.2.1 A tal proposito il reclamante ha rilevato a ragione che l’istante deve addurre tutti i fatti rilevanti e produrre tutti i mezzi di prova già con l’istanza di rigetto. In effetti, in procedura sommaria se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni (art. 253 CPC) e, in linea di principio, dopo aver sentito le parti una prima volta in via orale o scritta, il giudice non è tenuto a ordinare un secondo scambio di allegati scritti né a convocare le parti a un’(ulteriore) udienza, e nemmeno le parti lo possono esigere, e ciò per precisa volontà del legislatore (DTF 144 III 116 consid. 2.2 e 146 III 241 consid. 3.1; sentenze della CEF 14.2021.84 del 22 novembre 2021 consid. 5 e 14.2017.106 del 27 luglio 2017 consid. 4 con i rinvii). Non è prevista una chiusura formale dell’istruttoria, anche perché, stante il carattere documentale della procedura (sopra consid. 2), di regola non viene esperita alcuna istruttoria (sentenza della CEF 14.2017.8 del 10 maggio 2017, consid. 6.5/b). Scaduto il termine per presentare osservazioni all’istanza, la procedura continua il suo corso a prescindere che il convenuto ne abbia o no fatto uso (art. 147 cpv. 2 CPC; sentenza della CEF 14.2017.157 del 14 settembre 2017 consid. 5), il giudice dovendo statuire senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF). Contrariamente a quanto allega la banca, l’art. 147 CPC non prevede la fissazione di un ultimo termine, per tacere del fatto che, semmai, andrebbe assegnato al convenuto, non all’istante, cui non è stato impartito alcun termine. Ad ogni modo, gli art. 84 cpv. 2 LEF e 256 cpv. 1 CPC escludono la fissazione, in applicazione analogica dell’art. 223 cpv. 1 CPC, di un termine suppletorio per presentare la risposta scritta all’istanza di rigetto.
4.2.2 D’altronde, se è vero che l’istante, avvalendosi del suo diritto di essere sentito, ha la facoltà d’inoltrare una replica spontanea su eventuali osservazioni del convenuto, egli non lo può fare a piacimento suo “fino all’emanazione della sentenza”, ma di principio entro dieci giorni dalla ricezione delle osservazioni all’istanza, e non può addurre nuovi fatti o mezzi di prova, se non alle condizioni dell’art. 229 cpv. 1 CPC, cioè nel caso in cui, da un canto, il fatto o il mezzo di prova nuovo venga immediatamente addotto e, dall’altro, sia sorto dopo l’ultimo scambio di allegati oppure, qualora sia sorto prima, non sia stato possibile addurlo nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (DTF 146 III 243 consid. 3.1; già citata sentenza 14.2021.84, consid. 5.1 con rinvii).
4.2.3 Nel caso in esame la Banca ha inoltrato alla Pretura l’originale del vaglia cambiario, di punto in bianco, più di un mese e mezzo dopo la sua replica spontanea, senz’averne preannunciato la produzione nell’istanza né giustificato il suo ritardo con riferimento all’art. 229 cpv. 1 CPC. Ne segue che il Pretore non poteva prendere in considerazione l’originale del vaglia cambiario, prodotto in modo manifestamente tardivo, sicché avrebbe dovuto respingere l’istanza. Una tale soluzione potrà anche considerarsi formalista, ma non costituisce di certo un formalismo eccessivo come ritenuto dal Pretore, perché risulta connaturato al carattere documentale della procedura di rigetto (sopra consid. 2). Essa ha infatti uno scopo esclusivamente processuale (ovvero formale) – stabilire se l’esecuzione può o no continuare – e non determina per le parti alcun pregiudizio materiale, se non per quanto attiene alle spese processuali. In particolare nel caso della reiezione dell’istanza, la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 140 III 461 consid. 2.5) riconosce all’istante la facoltà di presentarne una nuova, cui an-nettere tutti i documenti necessari (già citata sentenza della CEF 14.2018.38, consid. 7.5).
4.2.4 Non essendo eccessivo il formalismo invocato dal reclamante, egli era (è) legittimato a farlo valere in prima come in seconda sede.
4.2.5 Lo scopo di “natura prevalentemente materiale” dell’esigenza di produzione dell’originale del titolo cambiario non giustifica una deroga al principio dell’art. 229 cpv. 1 CPC, pena la sistematica disapplicazione di questa norma. Come già precisato, del resto, la procedura di rigetto non è destinata alla risoluzione di questioni di diritto materiale.
4.2.6 Non risulta d’altronde dagli atti che la CO 1 abbia chiesto, con l’istanza o con una richiesta specifica formulata immediatamente dopo aver saputo che il Pretore non avrebbe indetto un’udienza (scegliendo invece d’impartire un termine al convenuto per presentare osservazioni scritte all’istanza), la facoltà di presentare l’originale del vaglia cambiario allo sportello della Pretura per evitare i rischi connessi con un invio postale (già citata 14.2018.38, consid. 7.4, cfr. pure sentenza della CEF 14.2021.19 del 9 dicembre 2021, consid. 4.2.2). La consegna a mano dell’originale del vaglia cambiario alla Pretura solo il 4 febbraio 2021 (act. VI) è quindi tardiva. Trattandosi di una negligenza processuale, non entra in considerazione una sanatoria, neppure sotto il profilo dell’art. 56 CPC (già citata 14.2018.38, consid. 7.5 e sentenza della CEF 14.2019.117 del 18 novembre 2019, consid. 6.1).
4.3 Infine, la circostanza secondo cui la mancanza dell’originale non è stata sollevata da RE 1 già con le osservazioni all’istanza, ma solo dopo che la Banca ha prodotto l’originale del vaglia cambiario, non è rilevante, siccome il giudice del rigetto accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1, già citate sentenze della CEF 14.2018.38 consid. 7.3 e 14.2019.117 consid. 5.3).
In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 67'477.64, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:
“1. L’istanza è respinta.
Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico dell’istante, che rifonderà al convenuto fr. 4'000.– per ripetibili”.
Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 2'000.– per ripetibili.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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