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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.136
Data decisione, Autorità: 07.03.2022, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Decreto ingiuntivo italiano. Violazione dell’ordine pubblico svizzero
Incarto n. 14.2021.136
Lugano 7 marzo 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2021.600 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 2 febbraio 2021 da
CO 1 (patrocinato dalla PA 1, )
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 22 settembre 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 7 settembre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 dicembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 24'704.13 complessivi, indicando quali cause di credito, per fr. 17'807.60, il “riconoscimento saldo onorari professionali accertato giudizialmente con decreto ingiuntivo esecutivo n. 21665/2019 del 6.11.2019 del Tribunale ordinario di Roma, EUR 16'481.08”), prt fr. 5'032.05 gli “interessi di mora all’8% dalla firma del riconoscimento di debito EUR 4'657.21”, per fr. 896.80 i “compensi professionali liquidati in decreto ingiuntivo EUR 830.00”, per fr. 568.93 le “spese forfettarie, cassa avv., IVA, vive EUR 124.50 + 38.18 + 218.38 +145.50”, per fr. 243.10 i “compensi professionali ai sensi del DM 55/2014 EUR 225.00” e per fr. 155.65 le “spese forfettarie, cassa avv., IVA, spese copia DI EUR 33.75+10.35+59.20+40.74”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 2 febbraio 2021 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 27 febbraio 2021, cui l’istante ha replicato spontaneamente il 12 marzo 2021, confermando le sue richieste.
C. Statuendo con decisione del 7 settembre 2021, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 800.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 settembre 2021 per ottenerne l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo, e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Entro il termine assegnatogli dal presidente della Camera con ordinanza del 24 settembre 2021, il 6 ottobre l’CO 1 ha chiesto di dichiarare irricevibile la domanda di effetto sospensivo e in subordine di respingerla, protestate tasse, spese e ripetibili. Non sono state chieste osservazioni sul merito del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 13 settembre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 23 settembre. Presentato due giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che il decreto esecutivo prodotto dall’istante, in quanto dichiarato definitivamente esecutivo giusta l’art. 647 CPCit., può essere riconosciuto pregiudizialmente in Svizzera e costituisce quindi un valido titolo di rigetto dell’opposizione. Ha ritenuto che le considerazioni ed eccezioni sollevate dall’escusso, che aveva sostenuto di essere stato impossibilitato a opporsi al decreto ingiuntivo per motivi fisici e aveva censurato l’agire dell’istante siccome incorretto, non rientrano tra le eccezioni proponibili giusta l’art. 81 LEF e ha pertanto accolto l’istanza.
Nel reclamo RE 1 rimprovera all’istante di non aver rispettato gli accordi sottoscritti dalle parti e sostiene che la decisione italiana è carente, poiché l’CO 1 non si è conformato al Codice deontologico forense italiano. Ne deduce che la sentenza italiana è gravemente lesiva del sentire giuridico svizzero e non merita di essere riconosciuta in Svizzera.
4.1 È principio giurisprudenziale indiscusso, condiviso dalla dottrina, che il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza estera (anche arbitrale) violano l’ordine pubblico svizzero quando offende il sentimento svizzero di giustizia in maniera intollerabile, contravvenendo a principi fondamentali dell’ordine giuridico svizzero sia sostanziali che formali, con il quale si rivela totalmente incompatibile. Una semplice differenza con la soluzione prevista dal diritto svizzero non è sufficiente a giustificare l’applicazione dell’eccezione dell’ordine pubblico (DTF 126 III 108 consid. 3/b e i rinvii). La riserva va interpretata in modo restrittivo, specialmente in materia di riconoscimento ed esecuzione di decisioni estere, in cui la sua portata è più stretta che per l’applicazione diretta del diritto straniero (cosiddetto effetto attenuato dell’ordine pubblico); il riconoscimento della decisione estera è la regola, da cui non occorre scostarsi senza validi motivi (DTF 142 III 184 consid. 3.2; sentenza della CEF 14.2017.182 del 5 marzo 2018, consid. 6.2). Un riserbo ancora maggiore s’impone laddove si applica la Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug, RS 0275.12), poiché secondo l’art. 45 cpv. 1 la decisione estera può non essere dichiarata esecutiva solo se l’exequatur sarebbe “manifestamente” contrario all’ordine pubblico dello Stato richiesto (art. 34 cpv. 1 CLug).
4.2 La ricevibilità dell’eccezione di violazione dell’ordine pubblico svizzero è invero dubbia, perché il reclamante non l’ha sollevata in prima sede. Ad ogni modo, egli non indica quale principio fondamentale dell’ordine giuridico svizzero sostanziale o formale la decisione italiana avrebbe violato in maniera intollerabile. Egli cita solo, rinviando a un proprio scritto al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma, l’affermato mancato rispetto del Codice deontologico forense italiano da parte dell’CO 1, ma non trattandosi di diritto svizzero, l’allegata inosservanza non può a priori contraddire l’ordine pubblico svizzero. Un riesame materiale della decisione estera è d’altronde escluso (art. 45 cpv. 2 CLug; sentenza del Tribunale federale 5A_387/2016 del 7 settembre 2016 consid. 4.1). Il reclamante avrebbe dovuto semmai invocare tale censura con un’opposizione al decreto esecutivo, anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, provando di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore (art. 650 comma 1 del Codice di procedura civile italiano). Essendo dunque irricevibile l’unica censura fatta valere dal reclamante, il reclamo risulta a sua volta inammissibile.
Con l’emanazione del giudizio odierno, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo diventa senza oggetto.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC limitatamente alle osservazioni sulla domanda di effetto sospensivo, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 24'704.13, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà all’CO 1 fr. 400.– per ripetibili.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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