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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.155
Data decisione, Autorità: 04.03.2022, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Omissione di presentare osservazioni all’istanza nel termine prorogato. Buona fede processuale
Incarto n. 14.2021.155
Lugano 4 marzo 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2021.2002 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 21 aprile 2021 dalla
CO 1 (rappresentata dal proprio Servizio giuridico, )
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 13 ottobre 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 settembre 2021 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 ottobre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 37'497.61, indicando quale causa del credito: “Fr. 50'397.61 Convenzione di rimborso e riconoscimento di debito del 27.10.2017 ./. acconti ricevuti per comp. Fr. 12'900.00”;
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 21 aprile 2021 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;
che entro il termine prorogato a sua domanda, l’escusso non ha presentato osservazioni all’istanza;
che statuendo con decisione del 24 settembre 2021, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– senz’assegnare indennità;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 13 ottobre 2021 dolendosi di non aver ricevuto dall’CO 1 entro il termine prorogato l’estratto conto di tutti i suoi versamenti ai fini di verifica del saldo da lui realmente dovuto e rinnovando la sua richiesta in questa sede;
che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che l’assunzione di prove è esclusa nella procedura di reclamo, che a differenza di quella d’appello non prevede una norma equivalente all’art. 316 cpv. 3 CPC, perlomeno se verte su mezzi di prova nuovi (sentenza della CEF 14.2020.156 del 5 marzo 2021, RtiD 2021 II 777 n. 52c consid. 4.3.4);
che la richiesta del reclamante volta a ottenere dall’CO 1 un estratto dettagliato dei suoi versamenti è pertanto inammissibile;
che il reclamante non può in buona fede sostenere di essersi aspettato in prima sede di ricevere dalla Pretura l’estratto eventualmente allegato all’istanza – l’atto gli è stato comunicato e menzionava solo due allegati, il riconoscimento di debito (doc. A) e il precetto esecutivo (doc. B) – o l’autorizzazione formale a poterlo visionare presso la banca escutente;
che come cliente della banca egli aveva ovviamente la facoltà di chiederle l’estratto auspicato – e ciò già mesi prima del ricevimento dell’istanza, nel mese di maggio del 2021, giacché il precetto esecutivo gli era stato notificato il 9 novembre 2020 –, ciò che non poteva sfuggirgli, anche perché secondo le proprie affermazioni in passato ha lavorato in una fiduciaria bancaria, per tacere del fatto che vista la sua esperienza stupisce che non abbia tenuto traccia e le prove dei suoi versamenti;
che ad ogni modo il principio della buona fede processuale (art. 52 CPC) impone alle parti di sollevare le eccezioni processuali già in prima sede, onde permettere se del caso al primo giudice di sanare il vizio (sentenza della CEF 14.2020.149 del 19 ottobre 2020 consid. 3.1);
che se davvero si aspettava di ricevere l’estratto auspicato oppure un’autorizzazione della Pretura a visionarlo presso la banca o farselo consegnare dalla stessa, vedendo la scadenza prorogata avvicinarsi RE 1 avrebbe dovuto diligentemente interpellare la Pretura al riguardo;
che il reclamante non può legittimamente invocare la propria negligente omissione di presentare tempestivamente osservazioni all’istanza né la sua ignoranza delle regole giudiziarie, che come tutte le norme sono reputate note a tutti, le parti dovendosi informare prima della scadenza dei termini a loro impartiti del modo corretto di rispettarli;
che il reclamo va pertanto respinto;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 37'497.61, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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