AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2022.3
Data decisione, Autorità: 03.03.2022, CEF
Titolo: Realizzazione di pegno immobiliare. Assegnazione del termine per contestare un onere iscritto nell’elenco oneri. Differimento dell’asta
Incarto n. 15.2022.3
Lugano 3 marzo 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente, Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo sul ricorso 3 gennaio 2022 di
RI 1 IT- (patrocinato dall’ PA 1 )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, o meglio contro l’assegnazione, il 7 dicembre 2021, del termine per contestare gli oneri n. 4 e 8 iscritti nell’elenco oneri relativo alla particella n. __________ RFD di __________ depositato nell’esecuzione n. __________23 in realizzazione di pegno promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 3, __________ (patrocinata dallo studio legale RA 3, __________)
e contro l’assegnazione in stessa data del termine per contestare l’onere n. 5 iscritto nell’elenco oneri relativo a diversi altri fondi del ricorrente immatricolati nel RFD di __________, oggetti dell’esecuzione n. __________80 in realizzazione di pegno promossa contro di lui dalla
PI 4, __________
procedure che interessano anche le parti a beneficio delle quali sono stati iscritti gli oneri contestati:
PI 1, __________ (patrocinata dall’__________ RA 2, __________) PI 2, __________
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. 23 in realizzazione di un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori gravante il fondo n. 1 RFD di __________, emesso il 12 dicembre 2017 dall’Ufficio d’esecuzione (UE), sede di Lugano, la PI 3 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 52'609.40 oltre agli interessi del 5% dall’11 dicembre 2014.
B. Con precetto esecutivo n. __________80 in realizzazione dei pegni gravanti le particelle n. __________ e __________, così come le unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ e __________ (quota A-D) della particella n. __________ RFD di __________, emesso il 26 agosto 2019 dalla sede di Lugano dell’UE, la PI 2 (in seguito PI 2) ha escusso RI 1 – e in solido la moglie __________ con l’esecuzione n. __________83 – per l’incasso di fr. 704'100.– oltre agli accessori.
C. Il 19 novembre 2021, la sede di Mendrisio dell’UE (competente per le realizzazioni immobiliari del Sottoceneri) ha depositato l’elenco oneri e le condizioni d’asta relativi alla particella (n. 1__________) di __________. L’ipoteca legale della PI 1, del 21 luglio 2014, è preceduta in rango dalle ipoteche legali a favore del Comune di __________ e da quattro cartelle ipotecarie iscritte in precedenza nel registro fondiario, tra cui quella di primo rango di PI 3 e PI 4 di fr. 150'000.– (n. 4), e seguita da altre quattro ipoteche legali degli artigiani e imprenditori, tra cui quella del 31 luglio 2015 a favore degli stessi creditori (PI 3 e PI 4) per fr. 175'779.80 (n. 8). L’asta è stata indetta per il 10 marzo 2022.
D. Lo stesso 19 novembre 2021, l’UE ha depositato l’elenco oneri e le condizioni d’asta relativi ai fondi di __________. Il credito della PI 2 è garantito da tre cartelle ipotecarie di primo, secondo e terzo rango, precedute da ipoteche legali del Comune di __________ e del Canton Ticino. A favore dei creditori PI 3 e PI 4 è iscritto un credito di fr. 50'000.– garantito da una cartella ipotecaria di primo grado di stesso importo (n. 5). L’asta è pure stata indetta per il 10 marzo 2022.
E. Avendo l’escusso contestato la cartella ipotecaria di fr. 150'000.– (n. 4) e l’ipoteca legale di fr. 175'779.80 (n. 8) iscritte a favore dei creditori PI 3 e PI 4 sul fondo di __________, così come la cartella ipotecaria di fr. 50'000.– iscritta in favore degli stessi sul fondo di __________ (n. 5), con due provvedimenti del 7 dicembre 2021 l’UE gli ha assegnato un termine di venti giorni per promuovere contro i medesimi azione di contestazione delle loro pretese.
F. Con ricorso del 3 gennaio 2022, RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di annullare le assegnazioni di termine, di constatare che sono già state avviate cause di accertamento dei crediti garantiti dalle cartelle ipotecarie e dell’ipoteca legale contestate e di sospendere l’asta fino a decisione in quelle cause.
G. Mediante ordinanza del 7 gennaio 2022, il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo, nel senso che ha sospeso l’assegnazione del termine per contestare l’onere n. 8 gravante il fondo n. 1__________ RFD __________ fino alla decisione sul ricorso.
H. Nelle osservazioni rispettivamente del 20, 24 gennaio e 14 febbraio 2022, PI 1, la PI 3 e l’UE hanno postulato la reiezione del ricorso.
I. Il 10 febbraio 2022, l’UE ha respinto le richieste inoltrate da RI 1 il 1° e il 3 febbraio per ottenere la sospensione di ambedue le aste del 10 marzo 2022. Il ricorso da lui interposto contro tale provvedimento è stato respinto da questa Camera con decisione odierna (inc. 15.2022.22).
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 7 dicembre 2021, tenuto conto delle ferie natalizie (art. 56 n. 2 e 63 LEF) il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Alla luce dei fatti riepilogati, RI 1 sostiene che per il credito di fr. 175'779.80 è già pendente una procedura d’iscrizione di ipoteca legale e di accertamento, sicché sono inammissibili le assegnazioni di termine impugnate. Le cause vertono d’altronde solo su fr. 175'779.80, i cessionari avendo secondo il ricorrente rinunciato ai crediti garantiti dalle cartelle ipotecarie omettendo di farli accertare giudizialmente. Chiede di conseguenza di annullare le decisioni impugnate, di accertare l’avvio di cause “a conferma del credito ceduto” e la sospensione delle aste fino a decisione nelle cause avviate dai cessionari.
Nelle proprie osservazioni al ricorso, PI 1 afferma di non capire perché il ricorrente contesta i termini di cui egli stesso ha chiesto all’UE di assegnarli con lettera del 6 dicembre 2021, con cui ha formulato opposizione agli elenchi oneri giusta l’art. 140 LEF. In realtà RI 1 non ha precisato a chi l’UE doveva “fissare un termine per promuovere la contestazione ex art. 107 cpv. 5 LEF”, ma dalla norma citata risulta che andava impartito al terzo rivendicante, ovvero a RA 1 e PI 2.
Il 4 gennaio 2022, il ricorrente ha comunicato all’UE di aver presentato, il giorno precedente, un’azione volta ad accertare la litispendenza della causa avviata dai cessionari, a constatare che il credito a loro ceduto di fr. 375'779.80 è garantito dall’ipoteca legale oggetto della causa d’iscrizione definitiva come pure che le due note cartelle ipotecarie sono state consegnate unicamente a garanzia del credito vantato dalla PI 5, e ad accertare l’inesistenza del credito di fr. 200'000.–. Contrariamente a quanto allega PI 1, tale azione non rende senza oggetto l’assegnazione del termine impartito a RI 1 per promuovere l’azione volta a contestare la pretesa di fr. 175'779.80 garantita dall’ipoteca legale. Egli ha infatti promosso l’azione unicamente a scopo cautelativo, dichiarando all’UE di mantenere la sua richiesta di sospensione dei termini (scritto del 4 gennaio). Del resto, non si tratta di un’azione di contestazione dell’ipoteca legale, bensì di appuramento della pendenza di una causa sulla questione. Orbene, PI 1 non nega che le procedure giudiziali d’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale e di accertamento del cre-dito di fr. 175'779.80 (oltre a interessi) da lei vantato con PI 2 (doc. D e E acclusi al ricorso) vertono proprio sull’onere registrato con il n. 8 nell’elenco oneri relativo alla particella di __________. L’UE non doveva pertanto impartire al ricorrente un termine per avviare una causa che era già pendente, ma doveva farne menzione nell’elenco, indicando le parti in causa e le loro conclusioni, fermo restando che l’esito della causa sarà decisivo anche per l’elenco degli oneri (art. 37 cpv. 3 RFF per analogia, applicabile nella fattispecie per il rinvio dell’art. 102 RFF). Su questo punto il ricorso va pertanto accolto e l’assegnazione del termine annullata.
Le azioni promosse dai cessionari non riguardano invece all’evidenza le cartelle ipotecarie di fr. 50'000.– e fr. 150'000.–. Contrariamente a quanto allega il ricorrente, queste cause tendono unicamente a ottenere l’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale e l’accertamento del credito di fr. 175'779.80 (e non fr. 375'779.80) esplicitamente indicato nelle conclusioni. Le assegnazioni di termine impugnate relative a entrambe le cartelle ipotecarie sono pertanto ineccepibili. Trattandosi di diritti iscritti nel registro fondiario, spetta al debitore l’onere di contestarli giudizialmente (art. 108 cpv. 1 n. 3 e cpv. 2 per il rinvio degli art. 140 cpv. 2 e 156 cpv. 1 LEF). La richiesta di annullamento dei relativi termini va così respinta.
La domanda volta a constatare che sono già state avviate cause di accertamento dei crediti garantiti dalle cartelle ipotecarie e dell’ipoteca legale è in sé senza oggetto. Si tratta di una questione pregiudiziale rispetto a quella dell’annullamento delle assegnazioni di termine (sopra consid. 4 e 5).
La richiesta di sospendere l’asta fino a decisione nelle cause avviate dai cessionari non rientra nella competenza della Camera ed è pertanto irricevibile. Comunque sia, le cause in sé non sospendono l’asta (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 15 ad art. 141 LEF). L’incanto può essere differito solo con una domanda all’ufficio d’esecuzione che adempia i requisiti posti all’art. 141 LEF.
Le successive richieste presentate da RI 1 sono del resto state respinte, come il ricorso da lui inoltrato a questa Camera il 21 febbraio 2022 (sopra ad I).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che il provvedimento impugnato riferito all’onere n. 8 gravante il fondo n. 1__________ RFD di __________ è annullato. È ordinato all’Ufficio d’esecuzione di menzionare nell’elenco oneri relativo a tale fondo le azioni promosse da RA 1 e PI 2 alla Pretura di Lugano (OR.2020.51 e OR.2021.16) e le loro conclusioni.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – ; – ; – ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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