AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2020.6
Data decisione, Autorità: 22.11.2021, CCR
Titolo: Mandato: ritiro dell'istanza in sede di reclamo - annullamento della decisione del Giudice di pace
Incarto n. 16.2020.6
Lugano 22 novembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 16 gennaio 2020 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 18 dicembre 2019 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa 15-B-19-Co (mandato) promossa nei suoi confronti con istanza del 27 marzo 2019 dall'
CO 1 ,
premesso che con sentenza del 18 dicembre 2019 il Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest ha accolto un'istanza dell'avv. CO 1 volta alla condanna di RE 1 al pagamento di complessivi fr. 1981.40 (fr. 1658.60 onorario, fr. 250.– spese d'incasso e fr. 73.30 per altre spese), pronunciando nel contempo il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________68 dell'Ufficio di esecuzione di Lugano e ponendo le spese processuali di fr. 150.– a carico del convenuto;
preso atto che contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 16 gennaio 2020 per ottenere, in sostanza, l'annullamento del giudizio impugnato;
ricordato che con decreti del 18 giugno e del 7 luglio 2020 il presidente di questa Camera ha respinto una richiesta di effetto sospensivo introdotta dal reclamante;
accertato che il 16 novembre 2021 l'avv. CO 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare incondizionatamente la sua istanza del 27 marzo 2019 presentata nei confronti di RE 1;
osservato che il ritiro dell'istanza, sia pure in secondo grado, ha posto termine alla causa;
rilevato che in circostanze del genere la decisione del Giudice di pace va annullata e la procedura stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 1 e 3 CPC);
considerato che la particolarità del caso, giustifica di rinunciare – in via del tutto eccezionale – al prelievo di oneri in questa sede;
posto che non si pone problemi di indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), il reclamante nemmeno avendola rivendicata;
stabilito che le spese di primo grado devono essere poste a carico a carico dell'istante, soccombente per desistenza.
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'istanza. La sentenza emessa il 18 dicembre 2019 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa 15-B-19-Co è annullata e la procedura è stralciata dal ruolo.
Non si riscuotono spese di reclamo.
Le spese processuali di primo grado, di fr. 150.–, sono poste a carico dell'avv. CO 1.
Notificazione a:
– ; – avv. .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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